BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E ALTRI LIBRI O REGISTRI PER I QUALI L’OBBLIGO DELLA BOLLATURA E’ PREVISTO DA NORME SPECIALI.

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Avvertenze generali

Occorre compilare il modello “DISTINTA VIDIMAZIONI” indicando le generalità di chi presenta il modello (può essere anche un incaricato dell’impresa) e i dati identificativi dell’impresa, da verificare a cura dello sportellista che riceve il libro da bollare.
Nello spazio “Libro o scrittura” vanno elencati, uno per ogni riga prevista, i libri e le scritture contabili di cui si chiede la bollatura e la numerazione, iniziando da quelli obbligatori per proseguire con quelli presentati volontariamente dall’imprenditore.

Soggetti utilizzatori del modello

Tutte le imprese e gli altri soggetti per i quali l’ufficio del R.I. è tenuto alla bollatura dei libri, scritture, ecc. in base a disposizioni di legge o di regolamento.

Le competenze in materia di bollatura dei libri e delle scritture contabili

L’art. 8 della legge 18.10.01 n. 383, “Primi interventi per il rilancio dell’economia” (Legge Tremonti), ha introdotto modifiche al codice civile e ad alcune disposizioni tributarie. E’ stato riformulato l’art. 2215 c.c. che, nella sua nuova versione, dispone per il libro giornale ed il libro inventari il solo onere della numerazione progressiva, escludendo in modo espresso qualsiasi ulteriore adempimento (bollatura e vidimazione - Agenzia delle Entrate Circ. 92/E del 22.10.2001). Sono state modificate, inoltre, le norme fiscali collegate di cui all’art. 39 D.P.R. n. 633/72 e art. 22 D.P.R. n. 600/73 che nel loro insieme estendono l’eliminazione ai registri previsti dalle disposizioni tributarie.
L’Ufficio del Registro delle Imprese non procederà alla bollatura:

a) di libri, registri e scritture contabili di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia (tranne nel caso di libri relativi alle sedi secondarie);
b) di libri, registri e scritture contabili la cui bollatura è a carico, per espressa disposizione normativa, di specifici enti quali INPS, INAIL, Questura, ecc. (ad es. i libri relativi ai lavoratori dipendenti, i libri prescritti dalla normativa di pubblica sicurezza, i registri previsti dalle leggi sull’imposta di fabbricazione).

Modalità di predisposizione dei libri e delle scritture

Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli, la denominazione o la partita I.V.A. dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine. Nei libri rilegati i dati ora citati vanno riportati sulla copertina o sull’ultima pagina numerata.
La numerazione è eseguita per pagina, o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato) o a facciate contrapposte. Il conteggio delle pagine, ai fini dell’imposta di bollo, si fa in base alle facciate scrivibili, indipendentemente dal sistema di numerazione adottato.

Ufficio competente alla ricezione del modello

E’ quello della sede legale dell’impresa. I libri contabili relativi alle sedi secondarie possono essere bollati anche presso l’ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI.

L'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'attuazione della nuova disciplina sulla vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti riportati nella nota Unioncamere del 19.02.2008.

Vidimazione del registro tenuto dal commissario liquidatore delle cooperative...>>>

Documentazione di riferimento:

Vidimazione/bollatura dei libri sociali e dei registri (Istruzioni operative)
Agenzia delle Entrate - Circ. 92/E del 22.10.2001
Agenzia delle Entrate – nota n. 02/47823 del 04.11.2002
Agenzia delle Entrate – nota n. 917-20198/2003 del 05.06.2003
Modello bollatura - L2

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Registro Imprese

P.E.C. cameradicommercio@pec.brta.camcom.it
P.E.C. R.I. registroimprese@ta.legalmail.camcom.it
Telefono   099 778.3111
Fax   099 778.3092
Call center 199 172310 (lunedì-venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00)

aggiornata al 05.03.2024