CCIAA di Taranto
 
  
 



START-UP INNOVATIVA

17.07.2023 – Direttiva n.1/2023 Start-up e PMI Innovativa - Adempimenti ed indicazioni operative... >>>

NEWS: 31.03.2021 – Start-up Innovative. Il Consiglio di Stato ha bloccato la costituzione con modello standard senza l'intervento del notaio.... >>>

NEWS: 12.02.2020 – Start-up Innovative. Vidimazione Libri Sociali. Assoggettamento all'imposta di bollo... >>>

NEWS: 11.06.2018 – Pubblicata nuova Guida sintetica start-up innovative (versione 7 giugno 2019) ed il modulo aggiornato di autocertificazione del possesso dei requisiti... >>>

NEWS: 11.06.2018 – Nuova disciplina pubblicitaria per start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative: Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3718/C dell'11.04.2019... >>>


INTRODUZIONE


A supporto delle società che hanno come oggetto sociale l'innovazione tecnologica il Governo ha emanato il Decreto Legge 179/2012 - noto come "Decreto Crescita 2.0" - convertito dal Parlamento nella Legge n.221/2012, più volte modificato per adeguarlo alla rapida evoluzione delle condizioni economico-legislative del Paese ed adattarlo alle mutevoli esigenze delle aziende.


A) DEFINIZIONE NORMATIVA E REQUISITI

Con il D.L. n. 179/12 è stato definito un particolare tipo di società, la "start-up innovativa".


Le startup innovative sono società hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, in ordine alle quali, sono stati previsti:

  • il possesso di determinati requisiti;
  • alcune deroghe al diritto societario;
  • norme particolari relativamente al rapporto di lavoro, alla raccolta di capitali, alla gestione della crisi di impresa e agli oneri per l'avvio.


L'articolo 25 del decreto legge definisce le start-up innovative come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.


Esse devono possedere determinati requisiti:

  • essere costituite da non più di 60 mesi;
  • avere sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
  • avere l'ultimo bilancio non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire o aver distribuito utili;
  • non nascere da fusione, scissione o cessione di ramo di azienda.


Devono inoltre avere almeno una di queste caratteristiche:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  • almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  • titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato


Per poter beneficiare della specifica disciplina ad essa relativa, la start-up innovativa deve essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Ai fini dell'iscrizione in tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa deve essere attestata mediante apposita "autocertificazione" prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.


B) START-UP A VOCAZIONE SOCIALE

Viene inoltre riconosciuta la possibilità di costituire Start-up a vocazione sociale.


Esse sono definite come "le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155".


I settori individuati dalla legge sono:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • assistenza socio-sanitaria
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali.


Il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene tramite un'autocertificazione con cui l'impresa:

  • dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  • indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
  • dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
  • si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto, mediante la redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale" da compilare secondo le indicazioni fornite nell'apposita "Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale'" disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico.


C) VANTAGGI RICONOSCIUTI ALLE START-UP

Alle start-up vengono riconosciuti i seguenti vantaggi:

  • agevolazioni per la fase costitutiva;
  • agevolazioni per la gestione dell'impresa;
  • agevolazioni fiscali anche per chi vuole investire nella start-up innovativa;
  • una disciplina particolare nei rapporti di lavoro;
  • un sistema di deroghe in materia di riduzione per perdite;
  • il non assoggettamento alla procedura di fallimento;
  • accesso all'equity crowdfunding.


Esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese
opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l'impresa conservi lo status di start-up innovativa. L'Agenzia delle entrate con circolare 16/E dell'11 giugno 2014, è stato chiarito che l'esonero fiscale si applica in senso estensivo al deposito di qualsiasi tipologia di atto, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d'esercizio.


Le società iscritte nella sezione speciale start-up innovative sono esonerate dal pagamento di diritti, mentre sono tenute all'assolvimento dell'imposta di bollo nei casi di vidimazione dei libri/registri sociali. L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 253 del 17.07.2019 ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le imprese start-up innovative non si può estendere alla bollatura dei libri sociali. È stato specificato come sono da ricomprendere nell'esonero dall'imposta di bollo, quegli atti posti in essere per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e quindi sono da escludere dall'agevolazione gli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del registro delle imprese stesso.


Rappresenta un'eccezione l'atto di cessione di quote di s.r.l. iscritte alla sezione delle start-up innovative in quanto l'Agenzia delle Entrare di Pesaro e Urbino con parere del 17 novembre 2014 ha ritenuto il predetto atto assoggettabile ad imposta di bollo in quanto la cessione non è un atto della società bensì dei singoli soci.


Affinché le start-up possano beneficiare di tali rilevanti benefici è fondamentale che esse siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

COSTITUZIONE S.R.L. START-UP INNOVATIVA SENZA L'INTERVENTO DI UN NOTAIO


A) MODALITA' DI COSTITUZIONE SENZA L'INTERVENTO DI UN NOTAIO

In seguito alle novità introdotte dal D.M. del 17 febbraio 2016, gli aspiranti imprenditori che intendono costituire una start-up innovativa in forma di srl, in alternativa all'atto pubblico, possono utilizzare una procedura semplificata, che prevede l'utilizzo di un modello standard tipizzato per la stipula di atto costitutivo e statuto.


La costituzione mediante l'utilizzo del modello standard tipizzato con sottoscrizione digitale, può essere effettuata:

  • ai sensi dell'art.24 del CAD, senza che i soci beneficino di assistenza qualificata (nel caso in cui posseggano elevate competenze normative);
  • oppure ai sensi dell'art.25 del CAD, con il supporto dell'ufficio AQI – Assistenza Qualificata Imprese.


B) FASE PROPEDEUTICA (valida per tutte le modalità)

Ai fini della costituzione della start-up è necessario:

  • avvalersi della piattaforma http://startup.registroimprese.it ;
  • dotarsi di un indirizzo pec riferibile univocamente alla costituenda società;
  • dotarsi di un'utenza Telemaco;
  • creare un sito internet relativo alla start-up;
  • che ciascun socio si munisca di firma digitale.


C) COSTITUZIONE ai sensi dell'art.24 CAD

Questa modalità di costituzione è rivolta ad utenti consapevoli, dotati di competenze normative ed operative, che non necessitano di assistenza qualificata per il disbrigo delle pratiche e degli adempimenti richiesti.


Si rimanda alla "Guida alla costituzione di start-up innovative in forma di s.r.l. con modello standard tipizzato", redatta in conformità al D.M. 17 febbraio 2016 dalle camere di commercio in collaborazione col MISE, consultabile al seguente indirizzo: http://startup.infocamere.it/atst/help/Guida_Costituzione_Modifica_Startup_ModelloTipizzato.pdf


D) COSTITUZIONE ai sensi dell'art.25 CAD

Questa modalità di costituzione è rivolta ad utenti che desiderano avvalersi di assistenza qualificata da parte della Camera di Commercio.


Dal 20 luglio 2016 gli aspiranti imprenditori che intendono costituire una startup innovativa in forma di srl hanno la possibilità di utilizzare una procedura semplificata che prevede per la stipula dell'atto costitutivo e dello statuto l'utilizzo modello standard tipizzato (ministeriale), avvalendosi del servizio offerto dall' ufficio Assistenza Qualificata Imprese (AQI) della Camera di commercio. I soci procedono alla sottoscrizione tramite la firma digitale che sarà autenticata dal conservatore del registro delle imprese adeguatamente supportato dell'ufficio di Assistenza Qualificata Imprese.


L'Ufficio AQI provvede, altresì, all'assolvimento degli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente, quali la compilazione della modulistica, la presentazione delle relative istanze all'Agenzia delle Entrate (per la registrazione dell'atto costitutivo e per l'attribuzione del codice fiscale/partita iva), e l'iscrizione nel Registro delle imprese.


L'intera operazione sconta unicamente l'imposta di registro di € 200,00 ed è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.

 

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Registro Imprese

P.E.C. cameradicommercio@pec.brta.camcom.it
P.E.C. R.I. registroimprese@ta.legalmail.camcom.it
Telefono   099 778.3111
Fax   099 778.3092
Call center 199 172310 (lunedì-venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00)

aggiornata al 31.03.2021  

 

 





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