Abolizione della tenuta del libro soci per S.r.l.
- Adempimenti presso il Registro delle imprese -

Ai sensi dell’art. 16, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 novembre n.185, convertito con la legge 28 gennaio 2009 n.2 (G.U. 28 gennaio 2009 n. 22) dal 30 marzo 2009:

  • è soppresso l’obbligo della tenuta del libro soci per S.r.l. – anche nella forma consortile;

  • le S.r.l. – anche nella forma consortile – non saranno più tenute a depositare l’elenco dei soci entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio.

L’art.16, comma 12-undecies, prevede che, entro il 30 marzo 2009, gli amministratori delle S.r.l. sono tenuti a depositare, con esenzione da ogni imposta e tassa, un’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese con quelle del libro soci. All’adempimento sono tenute indistintamente tutte le S.r.l. e le S.c.a.r.l..

La comunicazione effettuata oltre il 30 marzo 2009 comporterà la perdita del beneficio di esenzione del pagamento delle imposte e tasse dovute, ivi compreso il diritto di segreteria, nonché la previsione della sanzione per tardiva presentazione prevista dall’art. 2360 c.c. (pagamento in misura ridotta pari ad euro 412,00 per ciascun amministratore).

La dichiarazione di riallineamento tra libro soci e Registro delle imprese deve essere predisposta utilizzando esclusivamente la versione Fedra Plus 6.1 (disponibile dal 16.03.2009 sul sito http://webtelemaco.infocamere.it/).

  • Modello B (evidenziare il quadro “Deposito per iscrizione elenco soci” e successivamente “520 Dichiarazione ai sensi ART. 16 C. 12 undecies L. 2 del 28/1/2009”)
  • Modulo Intercalare S
  • Modulo (XX) Note della pratica (indicare che trattasi di “dichiarazione presentata ai sensi dell’art.16, comma 12-unidecies, della legge 28 gennaio 2009 n.2”)
  • Distinta Fedra firmata digitalmente dall’amministratore/professionista/procuratore

Si precisa che il controllo da parte del Registro delle imprese avrà carattere meramente formale e, quindi, ciascun amministratore dovrà farsi carico di verificare con la massima attenzione la corrispondenza tra il libro dei soci e la dichiarazione di allineamento dei dati del Registro delle imprese. A tal fine si invitano gli amministratori ed i professionisti ad effettuare un controllo tra le risultanze del libro dei soci ed i dati presenti nella visura assetti proprietari.

L’abrogazione del libro soci e del deposito annuale dell’elenco soci richiede una particolare attenzione da parte degli amministratori e professionisti sulle dichiarazioni relative alla vicende dei soci di S.r.l., in quanto le stesse incideranno direttamente sull’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali correlati alla partecipazione.
In particolare la soppressione della tenuta del libro soci determinerà la modifica di alcuni adempimenti pubblicitari previsti per le S.r.l., tra cui:

  • Effetti della cessione di quote
    Il trasferimento di quote di S.r.l. avrà effetto nei confronti della società non più dall’iscrizione dello stesso nel libro soci, ma dal deposito del contratto al Registro delle imprese.
    Quindi, per l’assunzione dello “status socii” sarà sufficiente che l’acquirente dimostri di essere in possesso del contratto di acquisto e della ricevuta dell’avvenuto deposito dello stesso (da parte del notaio o del dottore commercialista) al Registro delle imprese.
  • Comunicazione socio unico/ricostituzione della pluralità dei soci
    Nei casi in cui la partecipazione appartiene ad un unico socio o muta la persona dell’unico socio, nonché in caso di costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci le dichiarazioni degli amministratori relative alla variazione della partecipazione del socio unico, previste dagli art. 2470, comma 4 e 5, c.c. devono essere depositate nel Registro delle imprese entro 30 giorni “dall’avvenuta variazione della compagine sociale”.

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Registro Imprese

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Call center registroimprese.it 199 502010 oppure registroimprese@infocamere.

aggiornata al 28.04.2009