COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA


18.11.2011 CORSO STARWEB – 20/12/2011 ...>>>

09.03.2011 - ComUnica: chiusura funzioni semplificate per le imprese individuali dal 15 marzo 2011 ...>>>

(Aggiornato al 31.03.2010)

Il 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica è obbligatoria per tutte le imprese e le domande/denunce/dichiarazioni di iscrizione/modifica/cessazione al Registro delle imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAL, devono essere compilate unicamente utilizzando la procedura informatica ed obbligatoriamente presentate, per via telematica o su supporto informatico, al solo Registro delle imprese competente, esclusivamente mediante la Comunicazione Unica, comprese quelle relative alle imprese individuali (n.b. resta esclusa la presentazione dei bilanci d'esercizio e delle situazioni patrimoniali che continuerà a seguire le procedure già in essere).

Sono estranei alla procedura tutti i soggetti iscrivibili solo nel REA, altrimenti detti soggetti only-REA.

N.B. Non è consentita la presentazione della pratica ComUnica tramite spedizione postale (articolo 9, comma 2, D.P.C.M. del 6 maggio 2009).

I CONTROLLI DA PARTE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

La rivoluzione attuata dalla ComUnica nulla ha cambiato in merito alla normativa di riferimento per ciascuna Amministrazione.

Per quanto riguarda, in particolare, il Registro imprese continuerà ad istruire esclusivamente le domande e le denunce di propria competenza secondo le norme che lo regolano, attualmente in vigore.

Inoltre, il Registro imprese, pur essendo il destinatario della Comunicazione Unica, deve essere inteso, allo stato attuale, esclusivamente come il soggetto individuato dalle norme per l’invio della stessa e non come il soggetto cui fa capo il relativo procedimento istruttorio/amministrativo.

Al riguardo, si fa rilevare che nessuna delle norme costitutive ed attuative della Comunicazione Unica, ha disciplinato la procedura individuando nel Registro imprese, quale destinatario della comunicazione, l’amministrazione cui fa capo il relativo procedimento amministrativo.

Il Registro delle imprese, pertanto, non effettuerà alcun controllo sulla regolarità della comunicazione (distinta ComUnica) e, quindi, sulla legittimazione del soggetto che la presenta e la firma, limitandosi, come già detto, all’istruttoria della domanda di iscrizione e/o deposito di propria competenza.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE TRAMITE COMUNICAZIONE UNICA

Dal 1° aprile 2010 le istanze presentate tramite ComUnica devono essere sottoscritte digitalmente dai soggetti legittimati secondo le disposizioni normative vigenti.

Pertanto, le istanze dovranno essere presentate secondo il seguente schema:

• IMPRESE INDIVIDUALI

a) Costituzione di impresa individuale senza immediato inizio dell’attività economica

b) Costituzione di impresa individuale con immediato inizio dell’attività economica

c) Inizio attività di impresa individuale già iscritta al Registro delle imprese

Per le tipologie a)-b)-c) è richiesta la Firma digitale del titolare dell’impresa individuale

• SOCIETA’

a) Costituzione di una società senza immediato inizio dell’attività economica

Per la tipologia a) Notaio
b) Inizio attività per società già iscritta al Registro delle imprese

Per la tipologia b) è richiesta la Firma digitale del legale rappresentante

In considerazione di quanto sopra esposto tutti i titolari di impresa individuale che intendano presentare una pratica tramite ComUnica devo obbligatoriamente dotarsi di dispositivo di firma digitale (Carta Nazionale dei Servizi o Token).

PROCURA SPECIALE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

L’imprenditore, può conferire ad altro soggetto l’incarico di presentare, in sua vece, la Comunicazione Unica. A tal fine, con circolare n. 3616/C, il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato il modello fac-simile della procura speciale.

Si fa presente che la procura dovrà essere utilizzata ogniqualvolta la Comunicazione Unica venga trasmessa telematicamente da un intermediario (titolare del contratto Telemaco) diverso dal soggetto legittimato. (è possibile consultare l'elenco degli abilitati Telemaco presso lo sportello camerale)


IMPRESE ARTIGIANE

Per la presentazione delle pratiche artigiane in forma telematica utilizzare il programma starweb o Dire.


INFORMAZIONI GENERALI / AVVERTENZE

1. Iscrizione di impresa individuale inattiva.

Con la comunicazione unica le imprese individuali possono richiedere la partita IVA all’Agenzia delle Entrate e contestualmente l’iscrizione al Registro delle imprese.

Occorre compilare il modello I1 e indicare al riquadro ATTIVITA’ PREVALENTE ESERCITATA DALL’IMPRESA la seguente dicitura:

- COSTITUZIONE DI IMPRESA INDIVIDUALE SENZA IMMEDIATO AVVIO DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA DI ........ (INDICARE L’ATTIVITA’ O IL SETTORE DI ATTIVITA’ PRESUNTA), AI SENSI DELL'ART. 9 D.L. 7/2007.

2. Iscrizione di un’impresa, con contestuale attivazione in presenza dei presupposti di legge. Data di inizio attività da indicare.

Deve essere indicata la stessa data dell’invio telematico (giusto parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 85801 dell’1.10.2009).

L’ufficio del Registro delle imprese rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell’attività imprenditoriale.

3. Variazione di attività in presenza dei presupposti di legge (inizia una seconda attività oppure inizia una diversa attività e contestualmente cessa l’altra attività precedentemente svolta). Non è necessario la data di inizio attività.

In caso di variazione dell’attività non è necessario indicare la data di trasmissione della Comunica, come invece è richiesto quando viene denunciata la prima attività dell’impresa al momento dell’iscrizione.

4. Iscrizione con contestuale inizio di attività commerciale. Obbligatoria compilazione del riquadro AC del modello I1, per richiedere l’iscrizione del titolare nella gestione commercianti.

In caso di inizio attività commerciale da parte di un’impresa individuale deve essere compilato anche tale riquadro, per richiedere la prima iscrizione del titolare e/o di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza) nella gestione degli esercenti attività commerciali.

è importante evidenziare che tale riquadro, come prevedono le istruzioni ministeriali per la compilazione dei modelli, deve essere compilato anche nel caso in cui il dichiarante non intende iscriversi alla gestione commercianti, indicandone la motivazione (es.: è iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza Ente o Cassa di ordine professionale; è già iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti).

5. Successiva attivazione dell’impresa commerciale e compilazione del quadro AC, per la richiesta di iscrizione nella gestione commercianti.

In caso di utilizzo del modello S5 deve essere aggiunto il modello intercalare P con il quadro AC, in caso di utilizzo del modello I2 l'intercalare P è già contenuto all'interno di tale modello.

6. Indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicato nella distinta della ComUnica.

La casella PEC indicata nel modulo ComUnica sarà utilizzata solo per le comunicazioni relative alla pratica, non sarà iscritta nel Registro imprese e non comparirà in visura.

E' anche possibile indicare la casella PEC dell'intermediario/incaricato dall'impresa (n.b. a tale casella verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la pratica presentata).

7. Ricevute di protocollo dei vari enti.

Dopo la trasmissione di Comunica il dichiarante e l’impresa riceveranno, tramite e-mail e PEC, una ricevuta con il numero di protocollo e l’elenco della modulistica contenuta: ad esempio Agenzia delle Entrate, INAIL , INPS, Registro delle Imprese. Il sistema informatico, inoltre, trasmetterà anche una singola ricevuta di protocollo relativa a ciascun adempimento, riportando eventualmente un messaggio da parte dell’Ente interessato (generalmente sono risposte con l’indicazione dell’errore contenuto nel modello). Non viene trasmessa invece una ricevuta INPS separata da quella generale. L’INPS, infatti, effettua l’aggiornamento dei propri dati dopo l’evasione della pratica al Registro delle imprese.

8. ComUnica su supporto informatico (presentazione off-line)

Dal 01.04.2010 sono disponibili gli strumenti per la presentazione della pratica informatica di Comunicazione Unica su supporto digitale (esclusivamente CD o chiave USB) . Per utilizzare questa modalità l'utente deve predisporre la pratica firmata digitalmente e presentarsi allo sportello camerale con il supporto digitale che la contiene. Si ricorda che il DPCM del 6 maggio 2009 dispone che la pratica su supporto informatico possa essere accolta dalla Camera di commercio solo se firmata digitalmente e presentata tramite consegna diretta del supporto allo sportello del Registro delle imprese. Le pratiche su supporto informatico trasmesse utilizzando il servizio postale non sono ammesse.

L'utente che intende presentare la pratica su supporto informatico procede nel modo seguente:

1. Prepara la pratica ComUnica firmata digitalmente utilizzando apposito software. La pratica una volta completata dovrà essere collocata nella cartella 'Pronte per l'invio', con bolli e diritti valorizzati a zero;

2. Esporta la pratica sul supporto informatico eseguendo le seguenti operazioni:

  • seleziona la pratica dalla lista 'Pronte per l'invio';

  • accede al menù 'Pratica' e utilizza la funziona 'Esporta';

  • salva il file nomepratica-pronta.cu sul supporto informatico.

3. Si reca presso la Camera di commercio per consegnare presso lo sportello camerale dedicato a tale attività denominato “Presentazione Comunicazione Unica – supporto informatico” per l'acquisizione della pratica ComUnica.

La scelta di presentazione su supporto informatico richiederà tempi di attesa – necessari per la protocollazione – particolarmente lunghi. Nello scusarsene si confida nella collaborazione dell'utenza.

9. La regolarizzazione

La regolarizzazione di pratiche sospese, presentate o inviate telematicamente entro il 31 marzo, deve essere effettuata con la stessa modalità utilizzata per la presentazione della prima pratica (ad es. se la prima pratica è stata presentata con Telemaco deve essere regolarizzata con lo stesso canale, analogamente, se spedita con ComUnica è necessario effettuare le correzioni sempre attraverso il software di ComUnica).

10. Orario per l'invio delle pratiche

L'invio telematico delle pratiche ComUnica può essere eseguito:

  • dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00
  • il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Attenzione

La protocollazione automatica delle pratiche avverrà solo fino alle ore 19.00.
Le pratiche ComUnica spedite dopo le ore 19.00 o spedite il sabato saranno protocollate automaticamente il primo giorno lavorativo succesivo all'invio.

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NOVITA’ SULLA P.E.C.

Si comunica che dal 1° aprile, in seguito alla norma che ha introdotto l’obbligo per le società di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (art. 16, L. 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione del D.L. 185/2008), non è più possibile per le società di nuova costituzione richiedere l’assegnazione gratuita di una casella di P.E.C. tramite il modulo ComUnica. Tali imprese quindi dovranno obbligatoriamente dotarsene autonomamente e preventivamente alla presentazione delle richieste d'iscrizione.

Resta invece disponibile l’assegnazione gratuita con validità 6 mesi tramite il modulo ComUnica per le imprese individuali e per le società già iscritte al 30 novembre 2008.

La casella P.E.C. indicata nel modulo ComUnica non deve necessariamente coincidere con quella di cui l'impresa si è dotata (P.E.C. con finalità esterna) in quanto tale P.E.C. sarà utilizzata per finalità interne, cioè per l'inoltro delle ricevute del procedimento e delle comunicazioni inerenti la pratica di Comunica, ma non sarà più iscritta nel Registro delle imprese (è possibile indicare anche la casella di P.E.C. dell’intermediario incaricato dall’impresa all’invio della pratica).

L’iscrizione della casella P.E.C. nel Registro delle imprese ai fini di conoscenza dei terzi avverrà unicamente mediante compilazione dell’apposito riquadro della modulistica (modulo S1, I1 ecc.) del Registro delle imprese.

 

Direttiva del Conservatore n° 1 - aprile 2010 - Comunicazione Unica d'impresa - prime indicazioni

Guida operativa ComUnica

Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica/informatica della Comunicazione Unica all'Ufficio del Registro delle imprese

Corso in e-learning

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Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Registro Imprese

aggiornata al 08.11.2023