R.E.A Repertorio Economico Amministrativo

è il repertorio delle notizie di carattere economico, statistico e amministrativo non previste ai fini dell’iscrizione nelle varie sezioni del registro delle imprese (ad esempio: attività economica delle società, unità locali, numero di addetti, licenze, autorizzazioni, ecc.).

Sono tenuti a presentare denunce al R.E.A.:
• i soggetti iscritti nelle varie sezioni del registro delle imprese (contestualmente all’iscrizione o separatamente), per le notizie di cui sopra;
• altri soggetti collettivi che svolgono un’attività economica o professionale, purché non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da Ordini o Collegi professionali; gli imprenditori con sede principale all’estero che aprano unità locali nel territorio nazionale.
A titolo esemplificativo, costituiscono notizie R.E.A.: inizio, modifica e cessazione di attività, apertura o chiusura di unità locali, variazioni di residenza di soci e amministratori.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n.3611/C del 20 luglio 2007 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle problematiche interpretative legate alla tenuta del Repertotio Economico Amministrativo.
Tra gli argomentio affrontati:
1. Legittimazione alla presentazione deIle denunce REA.
Il ministero ha confermato (vedi precedenti note prot. 10725 del 28.11.2005 e prot. 3250 del 28.03.2007) che le denunce REA devono essere sottoscritte digitalmente solamente dai soggetti interessati (titolari, amministratori etc.) e, pertanto, non posssono essere accettate denunce sottoscritte dai professionisti incaricati ai sensi dell'art.31 comma2-quinquies della legge 340/2000;

2. Non iscrivibilità dei "direttori tecnici" e di altre figure teniche.
Il ministero ha ribadito che per quanto riguarda la tipologia di notizie iscrivibili o denunciabili al REA si deve optare per il criterio della tipicità dei casi di annotazione. Pertanto, si conferma (vedi precedenti note prot. 1256 del 02.02.2007 e prot. 1257 del 02.02.2007) che le qualifiche che hanno rilevanza meramente interna all’impresa e riguardano funzioni quali "direttore tecnico", "direttore di filiale", "direttore di stabilimento", "direttore dei lavori", possono essere annotate esclusivamente in presenza di un’espressa previsione normativa.

Circolare n.3611/C del 20 luglio 2007;
Parere del 28.11.2005;
Parere del 28.03.2007;
Parere del 02.02.2006;
Parere del 02.02.2007

Normativa di riferimento

Documentazione

Informazioni
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Registro imprese

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P.E.C. R.I. registroimprese@ta.legalmail.camcom.it
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Fax   099 778.3092
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aggiornata al 28.04.2009