CCIAA di Taranto
 
 
  
 


LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

Dal 18 settembre 2017 è in vigore il – DM 93 del 21 aprile 2017 Regolamento verifica periodica - che va ad abrogare e sostituire tutti i decreti, le direttive ed i regolamenti riguardanti le modalità di esecuzione della verifica periodica, gli obblighi degli utenti metrici e le procedure di autorizzazione dei laboratori. Link del Decreto 21 aprile 2019 , n.93: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/20/17G00102/sg
Il Regolamento si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, ovvero le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
Esempi di strumenti metrici soggetti alle verifiche sono:
- strumenti per pesare
- distributori di carburanti
- misuratori per gas, acqua, energia elettrica e calore
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico per preconfezionati (ad es. di alimenti).

MetricoChi esegue la verifica

LLa verifica periodica può essere quindi eseguita solo dagli Organismi riconosciuti idonei ai sensi del nuovo Regolamento, dal 18 marzo 2019, mentre alle Camere di Commercio rimarranno le competenze in merito di Sorveglianza. L'elenco di tali Organismi è gestito da Unioncamere ed è raggiungibile dal seguente link:http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2

Obblighi dei titolari degli strumenti

I titolari degli strumenti metrici devono:
1. comunicare entro 30 giorni alla CCIAA la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri dati contenuti nell'elenco dei titolari; per tale comunicazione viene di norma utilizzato un modulo rilasciato dal rivenditore/installatore dello strumento;
2. mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verifica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
3. curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
4. conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
5. curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico

Inoltre devono richiedere una nuova verifica periodica
1. almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente
2. entro 10 giorni lavorativi da una riparazione, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

Libretto metrologico

Il Regolamento introduce il libretto metrologico per ciascun strumento metrico, contenente i dati identificativi dello strumento stesso, che dovrà essere compilato in occasione di ciascuna attività di verifica, riparazione o sorveglianza.Tale libretto sarà rilasciato, se non vi ha già provveduto il fabbricante, dall'organismo che esegue la prima verifica periodica, senza onere per il titolare dello strumento. Lo stesso vale per gli strumenti già in servizio alla data di entrata in vigore del Regolamento..

Periodicità verifica strumenti metrici

Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verifica periodica con le periodicità previste nella tabella sottostante, che decorrono
- per gli strumenti già sottoposti a verifica periodica a partire dalla data dell’ultima verifica;
- per gli strumenti nuovi dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare

Categoria

Periodicità della verifica

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance, pese)

3 anni

Strumenti per pesare a funzionamento automatico

Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di
peso e di peso/prezzo: 1 anno
Altre tipologie di strumenti: 2 anni

Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (compresi i complessi di misura per carburanti)

2 anni

Misuratori massici di gas metano per autotrazione

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Contatori dell'acqua

Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni
Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni

Contatori del gas
(con portata massima superiore a 10 m3/h)

A pareti deformabili: 16 anni
A turbina e rotoidi: 10 anni
Altre tecnologie: 8 anni

Dispositivi di conversione del volume

Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni
Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni
Approvati insieme ai contatori: 8 anni

Contatori di energia elettrica attiva

Elettromeccanici: 18 anni
Statici:
- bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C: 15 anni
- media e alta tensione (MT – AT > 1000V): 10 anni

Contatori di calore

portata Qp fino a 3 m³/h
- con sensore di flusso meccanico: 6 anni
- con sensore di flusso statico: 9 anni
portata Qp superiore a 3 m³/h
- con sensore di flusso meccanico: 5 anni
- con sensore di flusso statico: 8 anni

Indicatori di livello

2 anni

Tassametri

2 anni

Strumenti di misura della dimensione

3 anni

Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati

3 anni

 

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio Metrico

ag. metrico: Angelici Maurizio  (Tel. 099 778 3158)  maurizio.angelici@brta.camcom.it

Aggiornata al 27/09/2021  

 

 




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