STRUMENTI E MODALITÀ PER LE COMUNICAZIONI DEI TITOLARI
DEL SETTORE ELETTRICO
(ART. 12 D.M. 60/2015).
CONTATORI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA.
Si ricorda che il 29 maggio 2015 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 24 marzo 2015, n. 60, che disciplina i controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del D.lgs n. 22/2007 attuativo della Direttiva 2004/22/CE (MID).
Il Decreto, all'art. 12, definisce in capo ai Titolari dei contatori di energia elettrica attiva, prodotti in conformità alla Direttiva MID, un insieme di obblighi tra cui quello di comunicare alla Camera di commercio competente per ubicazione territoriale dello strumento – e ad Unioncamere – la data di inizio e di fine utilizzo degli strumenti, assieme alle informazioni previste dal successivo articolo 13, co. 2. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'evento, vale a dire entro 30 giorni dall'inizio o dalla fine di utilizzo del singolo strumento. Le informazioni sono utilizzate dalle Camere di commercio ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di metrologia legale, nonché per la formazione degli elenchi dei Titolari dei contatori, previsto all'art. 13, co. 2 del Decreto stesso. Ai sensi delle disposizioni transitorie del Decreto n. 60/2015, gli obblighi di comunicazione in capo ai Titolari decorrono a partire dal 30 novembre 2015. Le prime comunicazioni potranno quindi essere effettuate entro il 30 dicembre 2015.
Per quanto attiene agli strumenti e relativi canali di trasmissione dati, sono attive le modalità disponibili nella apposita sezione del sito www.metrologialegale.unioncamere.it