CCIAA di Taranto
 
  
 


Agenti e Rappresentanti di Commercio

22.10.2018 - Agenti e rappresentanti di commercio – Aggiornamento Posizione – Riapertura termini... >>>

09.05.2012 – Dal 12 maggio 2012 entrano in vigore le nuove procedure per l’esercizio delle attività di agenti di affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere. prime indicazioni operative...>>>

Caratteristiche generali
L'agente di commercio è colui che promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un'impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata.
Il rappresentante di commercio è un agente di commercio che, può concludere affari in nome e per conto dell'impresa mandante. L'iscrizione nel ruolo, abilitante per la professione, ha effetti costitutivi e viene effettuata presso la Camera di commercio della provincia di residenza o di quella del domicilio professionale (riferito ad una situazione reale già esistente).

Requisiti per l'iscrizione
Nel caso s’iscriva una società, è necessario che la stessa preveda nell'oggetto sociale l'attività di agenzia e/o rappresentanza, in forma chiara ed esplicita.

Requisiti generali:
In caso s’iscriva una società devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti:

  • Aver raggiunto la maggiore età;
  • Essere residenti ovvero aver dichiarato domicilio professionale nella provincia nella quale si vuole presentare domanda di iscrizione;

Requisiti morali:
In caso s’iscriva una società devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti:

  • Non essere sottoposti alle misure di prevenzione antimafia; (requisito che deve possedere anche ogni membro dell'organo amministrativo)
  • Non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Requisiti professionali:
E' necessario dimostrare di essere in possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti o titoli:

  • Aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche;

oppure

  • Aver prestato la propria opera come viaggiatore piazzista, titolare, legale rappresentante, socio lavorante iscritto all'I.N.P.S., coadiutore familiare iscritto all'I.N.P.S., dipendente qualificato addetto al settore vendite, ovvero lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, inquadrato al 1° o 2° livello del contratto del commercio oppure al 6° o 7° livello del contratto dell'industria, presso un'impresa che abbia esercitato attività commercio o di produzione con vendita o somministrazione, per almeno due anni negli ultimi cinque;

oppure

  • Aver superato con esito positivo apposito corso abilitante, organizzato e riconosciuto dalla Regione;
  • Corsi per agenti e rappresentanti.

Casi d’incompatibilità:
L'attività di agente e/o rappresentante è incompatibile con attività svolte in qualità di dipendente ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto. L'iscrizione è preclusa a coloro che siano iscritti nei ruoli mediatori o che, comunque, esercitino attività di mediazione.

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio Albi, Ruoli e Registri

P.E.C. cameradicommercio@pec.brta.camcom.it
Tel.: 099 778.3111
Fax: 099 778.3092
Call center 199 172 310

Tel. 099-778.3126   laura.liuzzi@brta.camcom.it
Tel. 099-778.3032   carla.primicerj@brta.camcom.it

Aggiornata al 22.10.2018  

 

Normativa

  • Legge del 3 maggio 1985 n. 204.
  • D.M. 21 agosto 1985.
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59
  • Circolare n. 3635/C del 16 maggio 2010

 




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