Dal 12 maggio 2012 entrano in vigore le nuove procedure per l’esercizio delle attività di agenti di affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere
- Prime indicazioni operative -

I decreti ministeriali 26 ottobre 2011, emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo 59/2010 e pubblicati sulla G.U. n. 10 del 13 gennaio 2012, recano le nuove modalità di iscrizione degli ausiliari del commercio che entreranno in vigore dal 12 maggio 2012.

I quattro decreti ministeriali prevedono la soppressione definitiva dei ruoli ed elenchi camerali (CCIAA) per le figure di:

  • agenti di affari in mediazione
  • agenti e rappresentanti di commercio
  • mediatori marittimi
  • spedizionieri

e regolano le modalità di passaggio al Registro delle imprese (R.E.A.) dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche già iscritte ai ruoli e all’elenco soppressi.

A. NUOVE ISCRIZIONI E MODIFICHE INERENTI L’ATTIVITA’

Le persone fisiche e le società che intendano iniziare una delle attività sopra indicate dovranno presentare all’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario è stabilita la sede operativa, esclusivamente per via telematica tramite la procedura “COMUNICA”, una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando l’apposito modello ministeriale. La SCIA, corredata delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazione previste dalla legge, dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o di inizio attività al Registro delle imprese. La data di inizio di attività dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda. E’ prevista la presentazione di una SCIA per ogni unità locale operativa.
Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali variazioni inerenti l’attività ed i soggetti in possesso dei prescritti requisiti professionali e morali.

B. IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA’ IN ATTIVITA’ PRIMA DEL 12.05.2012

Le imprese individuali e collettive che alla data del 12 maggio 2012 risultano iscritte al Registro delle imprese per una delle attività citate dovranno presentare tramite la procedura “COMUNICA”, entro il 12 maggio 2013, un’apposita comunicazione di aggiornamento della propria posizione, contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonché ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività adottata con provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese.

C. ISCRITTI NEL RUOLO NON IN ATTIVITA’

Le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12.05.2012 possono chiedere tramite la procedura “COMUNICA”, l’iscrizione nell’apposita sezione R.E.A., entro il 12 maggio 2013; tale adempimento non riguarda peraltro gli spedizionieri. Trascorso il termine del 12 maggio 2013, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nel R.E.A..
Tuttavia:
– l’iscrizione nel ruolo mediatori costituisce, nei quattro anni successivi (fino al 12 maggio 2016), requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività;
– l’iscrizione nel ruolo agenti e rappresentanti di commercio costituisce, nei cinque anni successivi (fino al 12 maggio 2017), requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività;
– l’iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo mediatori marittimi costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l’avvio dell’attività.

La Camera di Commercio provvederà ad informare in merito alle nuove procedure.

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