CCIAA di Taranto
 
  
 


Elenco provinciale dei Raccomandatari marittimi di Taranto

Caratteristiche generali

L’Elenco Raccomandatari Marittimi, istituito con la Legge 4 Aprile 1977 n. 135, ha sostituito, su diverse basi, la Legge 29 Aprile 1940 n. 496 che aveva istituito l'Elenco degli Agenti Marittimi autorizzati.

La gestione dell’Elenco è affidata, sul piano locale, ad una Commissione nominata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Attività Produttive. Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata istituita una Commissione centrale con il compito di esaminare i ricorsi contro le deliberazioni delle Commissioni locali.

Destinatari

I Raccomandatari Marittimi sono professionisti che svolgono attività di raccomandazione di navi, quale assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o di terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni imbarco e sbarco passeggeri con rilascio dei relativi documenti e, inoltre, altre analoghe attività per la tutela degli interessi loro affidati.

Istruzioni per l'iscrizione

La domanda d’iscrizione nell’Elenco deve essere presentata:

  • dal titolare dell’impresa individuale;
  • dagli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi;
  • dagli institori di dette imprese o società.

Requisiti generali:

  • Pieno esercizio dei diritti civili;
  • Avere conseguito il diploma di scuola media superiore;
  • Avere la residenza anagrafica nella località in cui si intende operare;
  • Avere la cittadinanza italiana o Unione Europea.

Requisiti morali:

  • Non trovarsi in stato di fallimento;
  • Non avere subito condanne:
  • per delitti contro la pubblica amministrazione;
  • per delitti contro l’amministrazione della giustizia;
  • per delitti contro la fede pubblica;
  • per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio;
  • per i delitti contro il patrimonio;
  • per contrabbando;
  • per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;
  • per reati in materia valutaria per i quali la Legge commini la pena della reclusione.
  • Non essere sottoposto alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 490 dell’8.8.1994 e alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Requisiti professionali:

  • Avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;
  • Superare un esame orale presso la competente Commissione.

 

Modulistica

Normativa

  • Legge 4 aprile 1977, n. 135 - D.P.R. 18 dicembre 2001, n. 483
  • Legge 15 dicembre 1949, n. 1137 - R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione)

 

Informazioni
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Aggiornata al 03.03.2021  

 




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