CCIAA di Taranto
 
 
  
 

 

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ DEI LABORATORI ALL’ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA
( Attuativo del D.M. del 10 Dicembre 2001 )

Approvato dal Consiglio Camerale
con delibera n. 7 del 12 giugno 2007

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento, da parte della Camera di commercio di Taranto, dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.

2. Il provvedimento consiste nel riconoscimento al laboratorio, che ne faccia richiesta alla Camera di commercio, dell’idoneità all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, previo accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all'art.4 del Regolamento n.182 del 28 marzo 2000 e della sussistenza delle condizioni giuridico-amministrative e tecnico-operative di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del precitato decreto del 10 dicembre 2001.

3. Nel prosieguo è da intendersi:
a) per regolamento, il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n.182;
b) per decreto, il decreto ministeriale 10 dicembre 2001;
c) per Camera di commercio, la Camera di commercio di Taranto;
d) per direttiva, la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 30 luglio 2004.

Art. 2
Domanda di riconoscimento.

1. La domanda per il riconoscimento dell’idoneità, in regola con l’imposta di bollo e sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere presentata dal laboratorio interessato alla Camera di commercio – Ufficio metrico e recare una dichiarazione da cui risulti che la sede operativa del laboratorio medesimo è sita nella provincia di Taranto.

2. La domanda deve contenere:
a) l’indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell’idoneità;
b) l’indicazione degli strumenti e delle apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l’esecuzione della verificazione, corredata dalle loro caratteristiche tecniche ed operative;
c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
d) l’elenco del personale incaricato della verificazione in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale e di una conoscenza soddisfacente con relative qualifiche e titoli professionali e con l’indicazione del responsabile della verificazione;
e) la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui all’art 2 del decreto come previsto dal successivo comma 3;
f) la documentazione comprovante il possesso di un sistema di garanzia della qualità, purchè l'attività di “verificazione periodica” degli strumenti metrici dei quali si chiede l'accreditamento sia contemplata nella scheda tecnica del sistema qualità sottoposta a certificazione e comprendente istruzioni operative atte ad assicurare corretti e regolamentari risultati valutativi nell'ambito delle procedure;
g) copia del contrassegno di verificazione periodica – conforme all’allegato II del regolamento – contenente il logo del laboratorio;
h) l’impegno a seguire nella verificazione periodica le procedure vigenti;
i) l’impegno a trasmettere mensilmente, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, anche per via telematica o su supporto informatico:
   1. a ciascuna Camera di Commercio delle province in cui il laboratorio ha effettuato operazioni di verificazione periodica, un    documento di riepilogo, relativo ai controlli eseguiti con esito positivo, nel quale siano riportati:
     - i dati identificativi degli utenti interessati;
     - la categoria dei relativi strumenti verificati, marca, modello, numero di serie e le caratteristiche metrologiche;
     - la data della corrispondente richiesta e dell’intervento di verifica, specificando, ove del caso, se trattasi di verificazione periodica conseguente ad ordine di aggiustamento oppure di modifica o riparazione effettuata su iniziativa dell’utente;
   2. alla Camera di commercio gli stessi dati di cui al precedente punto 1, integrati con l’esito della verificazione e le eventuali anomalie riscontrate;
j) l’impegno a comunicare entro 48 ore alla Camera di Commercio competente per il territorio dell’utente ogni operazione di verificazione avente esito negativo insieme alle anomalie riscontrate nonchè ogni eventuale illecito, connesso all’uso di strumenti di misura, riscontrato durante le operazioni di verificazione periodica;
k) l'impegno a conservare per almeno cinque anni copia della documentazione comprovante le operazioni di verificazioni periodica effettuate e precisamente:
     - i dati identificativi degli utenti interessati;
     - la categoria dei relativi strumenti verificati, marca, modello, numero di serie e le caratteristiche metrologiche;
     - la data della corrispondente richiesta e dell’intervento di verifica, specificando, ove del caso, se trattasi di verificazione periodica conseguente ad ordine di aggiustamento oppure di modifica o riparazione effettuata su iniziativa dell’utente.

3. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare:
a) che il laboratorio e tutto il relativo personale siano indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici oggetto dell'attività di verificazione da parte del laboratorio;
b) che il personale incaricato della verificazione si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale.
Se il laboratorio fa parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attività di verificazione periodica deve essere distinta, autonoma e separata sopratutto con riferimento alle attività di commercializzazione, manutenzione e riparazione.
Le condizioni di indipendenza sopra richiamate hanno motivo di essere accertate nell’ipotesi che i laboratori non costituiscano entità giuridiche a se stanti ma facciano invece parte di organizzazioni più grandi dedite ad attività diverse, rivolte, nello specifico, anche alla vendita, manutenzione e riparazione di strumenti metrici.
Tale accertamento avviene, come indicato dalla circolare MAP n.1296732 del 7 febbraio 2003, “sulla base dei requisiti gestionali previsti al punto 4 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con riferimento ai laboratori di terza parte”.
Per siffatte strutture dovrà essere presentata, infatti, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale sia evidenziata in particolare:
     – la separazione sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile dell’area di attività periodica da quella/e inerente la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura;
     – l’autonomia, sulla base di poteri conferiti al loro direttore responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal vertice dell’azienda;
     – la distinzione del personale direttivo e tecnico da quello impiegato nelle altre attività dell’organizzazione;
     – la separazione dei locali e delle attrezzature da quelle impiegate nelle altre attività dell’organizzazione.

4. Ai fini del rispetto delle condizioni tecnico-operative di cui all'art 3 del decreto, il laboratorio deve, inoltre, allegare la documentazione comprovante che:
     – opera, per la parte inerente l’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia di qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali ed internazionali per i laboratori di prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e successive integrazioni o modificazioni);
     – è accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003 e successive integrazioni o modificazioni , ovvero, operi secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 e successive integrazioni o modificazioni.
     – è dotato di campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all’EA ed adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

Art. 3
Provvedimento di riconoscimento dell’idoneità

1. La Camera di commercio di Taranto, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso da parte del laboratorio richiedente dei requisiti prescritti, anche attraverso l’effettuazione di sopralluoghi atti ad accertare la corretta capacità operativa, emana, previo versamento della somma di cui al comma 3 successivo, il provvedimento a firma del dirigente responsabile delle attività in materia di metrologia legale di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verificazione periodica.

2. Il provvedimento di riconoscimento ha validità annuale, con scadenza al 31 dicembre dell’anno di rilascio, ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

3. Il rilascio del provvedimento di riconoscimento è subordinato al versamento della somma di €.2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). L’importo predetto potrà essere adeguato con provvedimento del dirigente camerale responsabile delle attività in materia di metrologia legale.

4. Il provvedimento di riconoscimento deve contenere:

a) Il disegno dell'impronta dei sigilli di garanzia apposti dal laboratorio, contenete il numero caratteristico assegnato dalla Camera di commercio;
b) l’indicazione delle categorie degli strumenti di misura e delle corrispondenti caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio viene abilitato;
c) l’indicazione dell’ organismo di accreditamento o di validazione di cui all’art.2, comma 4, lettere a) e b) ;
d) la prescrizione per cui il laboratorio è tenuto a trasmettere alla Camera di commercio i rapporti rilasciati in occasione delle visite ispettive periodiche di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere i) e j);
e) la durata del provvedimento di riconoscimento d’idoneità.

L’eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato ricorso da parte del legale rappresentante del laboratorio – entro sessanta giorni dalla notifica – al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 4
Sospensione

1. La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente responsabile delle attività in materia di metrologia legale sospende il riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verificazione periodica qualora:

a) il laboratorio non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza dalla Camera di commercio o, nell'ambito delle proprie competenze dall’organismo d’accreditamento o di validazione di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b);
b) il laboratorio ed il relativo personale non rispettino le condizioni in base alle quali ha ottenuto il riconoscimento dell'idoneità;
c) il laboratorio apponga il contrassegno di avvenuta positiva verificazione periodica sugli strumenti di misura che risultino sprovvisti dei prescritti corrispondenti requisiti;
d) il laboratorio non adempia all’obbligo d’informazione di cui all’art.6, commi 1 e 2, della direttiva MAP 30 luglio 2004.

2. Il provvedimento di sospensione cessa quando la Camera di commercio accerta che è stata rimossa la causa che lo ha determinato.

3. Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso da parte del legale rappresentante del laboratorio, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

4. La Camera di Commercio si riserva, comunque, di adottare ogni atto necessario qualora ravvisasse ipotesi di reato.

Articolo 5
Revoca

1. La Camera di commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente competente per le attività in materia di metrologia legale revoca il riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verificazione periodica qualora, alternativamente:
a) il laboratorio non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
b) il laboratorio effettui almeno due violazioni che abbiano comportato la sospensione.

2. Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso da parte del legale rappresentante del laboratorio, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 6
Rinnovo

1. Il riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verificazione periodica è rinnovato ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento a favore della Camera di commercio dell'importo annuale di € 1.250,00 (euro milleduecentocin quanta/00). L’importo potrà essere adeguato con provvedimento del dirigente camerale responsabile delle attività in materia di metrologia legale.

2. La Camera di Commercio rilascia il provvedimento di rinnovo entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

Articolo 7
Decadenza

1. Scaduto inutilmente il termine del rinnovo il laboratorio decade dal riconoscimento dell'idoneità.

Articolo 8
Pubblicita’

1. La Camera di commercio, oltre alle normali forme di pubblicità, inserisce gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verificazione periodica nell’apposito elenco consultabile nella sezione dedicata all’interno del proprio sito internet.

2. La Camera di Commercio comunica, altresì, i provvedimenti di sospensione, di cessazione della sospensione o di revoca da essa adottati con le modalità di cui al comma precedente, nonché la decadenza dei laboratori mediante l’inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell’elenco di cui al comma precedente.

3. Al laboratorio interessato i provvedimenti sono notificati a mezzo raccomandata a.r..

Articolo 9
Vigilanza

1. La Camera di commercio, in applicazione dell’art.6 del decreto, svolge – avvalendosi dei funzionari dell’Ufficio metrico – vigilanza al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento nonchè sull’attività dei laboratori riconosciuti e in particolare sugli strumenti di misura da essi verificati. Detta vigilanza si estrinseca sia attraverso ispezioni e controlli presso la sede operativa del laboratorio sia mediante controlli in campo sugli strumenti in servizio. La vigilanza presso la sede è esercitata con una frequenza di norma annuale, ed è finalizzata a verificare nel tempo che detto laboratorio operi secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. La vigilanza sugli strumenti in servizio consiste nella loro verifica e viene effettuata su un campione pari almeno al 5% degli strumenti già verificati dal laboratorio riconosciuto su base annuale nell’ambito della provincia di Taranto. Qualora il numero degli strumenti verificati dal laboratorio su base annuale sia inferiore a 500, la vigilanza viene effettuata comunque su un campione pari a 25 strumenti. Il laboratorio provvede a mettere a disposizione della Camera di commercio i mezzi e le risorse necessari alla vigilanza relativa.

 





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