REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL’INGROSSO E PER LA PUBBLICAZIONE CON TECNICHE INFORMATICHE DEL LISTINO PREZZI DELLA PROVINCIA DI TARANTO
Competenza
Art. 1
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, in prosieguo detta Camera di commercio - in attuazione del combinato disposto dell’art. 7, comma 2, punto a) e dell’art. 45, comma 2, dello Statuto camerale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 30 luglio 1998 ed entrato in vigore il 4 settembre 1998, nonché dell’art. 13, comma 1, punto 4 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 – provvede all’accertamento e alla pubblicità dei prezzi all’ingrosso delle merci di maggiore importanza dal punto di vista della produzione e degli scambi registrati nella provincia di Taranto.
Art. 2
Allo scopo la Camera di commercio provvede alla raccolta, all’elaborazione dei dati ed alla revisione critica dei prezzi che sono poi pubblicati in apposito listino mensile elaborato con tecniche informatiche e/o telematiche.
Oggetto della rilevazione
Art. 3
Ai fini del presente regolamento s’intendono per prezzi all’ingrosso di una merce i prezzi praticati nello scambio, sul territorio provinciale, tra operatori economici delle merci considerate.
Art. 4
La rilevazione è estesa alle merci per le quali vi è una consistente produzione locale ovvero un’alta densità di contrattazioni.
Qualificazione dei prezzi
Art. 5
I prezzi s’intendono per merci nude, franco magazzino grossista, oppure franco luogo di produzione, al netto dell’IVA, salvo speciali indicazioni da riportare nel listino dei prezzi all’ingrosso.
Art. 6
I prezzi sono determinati in ragione della natura, varietà e qualità della merce considerata.
Campi di rilevazione
Art. 7
La rilevazione
dei prezzi è effettuata, di regola, nei mercati all’ingrosso.
Nell’impossibilità di rilevare i prezzi nei mercati all’ingrosso,
la rilevazione è effettuata presso i centri di raccolta, le cooperative
agricole, le aziende agricole o le aziende industriali o commerciali più
rappresentative.
Metodologia di rilevazione
Art. 8
La rilevazione
dei prezzi nei mercati all’ingrosso viene effettuata a cura del direttore
degli stessi, come definito dall’art. 22 delle norme tecniche dell’ISTAT
del 1980.
La Camera di commercio provvede ad inserire i prezzi rilevati nel listino informatico.
Art. 9
Le altre
rilevazioni dei prezzi sono effettuate tramite l’utilizzo di modelli predisposti
dalla Camera di commercio. I modelli devono essere compilati e firmati:
a) dal responsabile dell’azienda;
b) dall’intervistatore incaricato della rilevazione;
c) dal responsabile dell’ufficio prezzi a seguito di intervista telefonica.
I modelli di cui ai punti a) e b) possono essere inviati all’ufficio tramite
posta o tramite fax.
La rilevazione è effettuata mensilmente.
Art. 10
I prezzi di ciascun prodotto sono rilevati nella quotazione minima e massima.
Revisione critica dei dati
Art. 11
La revisione critica, attraverso il criterio del contraddittorio, tende a verificare:
a) che i
prezzi accertati per una determinata merce si riferiscano a transazioni omogenee
dal punto di vista della qualità e delle altre modalità (consegna
e imballaggio) che possono influire sulla comparabilità degli stessi;
b) che i prezzi accertati non si discostino, senza giustificati motivi, in modo
sensibile dai valori rilevati presso gli altri mercati vicini o nel precedente
periodo di rilevazione. Qualora i prezzi rilevati non vengano ritenuti attendibili
o giustificati dall’andamento del mercato saranno disposti ulteriori accertamenti.
Art. 12
La revisione critica della rilevazione dei prezzi è svolta da apposite Commissioni tecniche nominate dalla Giunta camerale, rispettivamente per il settore alimentare e non alimentare, composte come segue:
Commissione tecnica settore alimentare
1. Presidente
Segretario generale della Camera di commercio o suo delegato
2. Componente Rappresentante ispettorato provinciale dell’agricoltura
3. Componente Direttore mercato all’ingrosso ortofrutticolo o suo delegato
4. Componente Direttore mercato all’ingrosso prodotti ittici o suo delegato
5. Componente Rappresentante associazione provinciale allevatori
6. Componente Rappresentante associazione di categoria dei commercianti
7. Componente Rappresentante associazione consumatori
8. Componente Rappresentante organizzazioni sindacali
Commissione tecnica settore non alimentare
1. Presidente
Segretario generale della Camera di commercio o suo delegato
2. Componente Rappresentante Regione Puglia – ufficio genio civile Taranto
3. Componente Rappresentante Marina Militare – direzione genio militare
4. Componente Rappresentante Associazione industriali
5. Componente Rappresentante associazione artigiani
6. Componente Rappresentante associazione di categoria dei commercianti
7. Componente Rappresentante associazione consumatori
8. Componente Rappresentante organizzazioni sindacali
Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte dal responsabile dell’ufficio prezzi.
Art. 13
Ogni commissione tecnica, ove speciali circostanze lo richiedano, potrà chiedere l’intervento di esperti in determinati rami della produzione o del commercio. Gli esperti sono ascoltati, in sede consultiva, senza diritto di voto.
Art. 14
Le commissioni
tecniche per l’accertamento dei prezzi si riuniscono entro i primi quindici
giorni di ogni mese, previo avviso scritto di convocazione da inviare almeno
sette giorni prima della riunione.
La riunione di ogni commissione è valida con la presenza della metà
più uno dei componenti.
Le commissioni sono rinnovate ogni tre anni.
Le commissioni accertano la correttezza della raccolta ed elaborazione dei dati
rilevati ed approvano, a maggioranza dei presenti, i prezzi da pubblicare.
Ai componenti della commissione ed agli esperti, che intervengono alle riunioni,
è corrisposto un gettone di presenza.
La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive comporta la decadenza automatica
dalla carica di componente.
Pubblicazione del listino
Art. 15
I prezzi
rilevati dalla Camera di commercio hanno carattere orientativo in ragione delle
oscillazioni dovute alla legge della domanda e dell’offerta e sono pubblicati
mensilmente con tecniche informatiche.
I prezzi rilevati in conformità al presente regolamento costituiscono
la base per le certificazioni richieste alla Camera di commercio e per ogni
altro fine di interesse pubblico.
Art. 16
Le voci
delle merci da quotare sono quelle dello schema del “listino dei prezzi”
approvato dalle rispettive commissioni tecniche, per le parti di propria competenza,
nella loro prima riunione.
Il predetto schema può essere modificato dalle rispettive commissioni
in ragione delle oggettive esigenze del mercato locale.
Disposizioni finali
Art. 17
L’importo
da pagare per l’acquisto di una copia cartacea del listino è corrispondente
all’importo del diritto di segreteria per la fornitura di una semplice
visura camerale.
L’abbonamento annuale per la fornitura dei dodici numeri mensili potrà
avvenire o con la spedizione postale delle singole copie cartacee ovvero in
via telematica. L’importo sarà pari a quello corrispondente a dieci
numeri del listino.
Art. 18
Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti, contrastanti con le norme del presente regolamento.
Approvato con delibera del Consiglio camerale n.21 del 29.11.1999