REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE CATEGORIE ECONOMICHE
(Delibera Consiglio camerale del 26.10.2012)
ART. 1
OGGETTO
- La Camera di commercio, a norma dell'art.57 dello Statuto, promuove, nel rispetto del ruolo delle associazioni ed organismi di rappresentanza, la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti alle attività ed ai servizi camerali.
- La partecipazione delle associazioni alla Consulta vuole esprimere il concorso della comunità economica nell'esercizio delle funzioni attribuite agli organi elettivi e mira a realizzare un ampio pluralismo e una maggiore dinamicità del rapporto fiduciario fra gli operatori economici e i predetti organi.
ART. 2
COMPOSIZIONE
- La Consulta è composta dai rappresentanti del:
- Industria
- Commercio
- Agricoltura
- Artigianato
- Attività marittime
- Credito e assicurazioni
- Turismo
- Servizi alle imprese
- Trasporti e spedizioni
- Cooperazione
- Libere professioni
- Università e ricerca scientifica
- Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
- Associazioni sindacali dei lavoratori
- Industria
- Alla Consulta partecipano le associazioni di categoria costituite e strutturate a livello nazionale e rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- Il rappresentante per ciascuno dei settori economici di cui al primo comma, è designato previa intesa tra le Associazioni aventi i requisiti previsti dal comma 2 e titolo alla designazione per lo specifico settore. La designazione deve essere comunicata entro 15 giorni dalla richiesta.
- In caso di comunicazioni disgiunte da parte di due o più delle associazioni di cui al punto precedente, il rappresentante sarà individuato a seguito di elezione, a scrutinio segreto, da parte dei legali rappresentanti delle associazioni, o loro delegati. In caso di pareggio si procederà all'individuazione mediante sorteggio. Le operazioni di voto si svolgeranno presso la Camera di commercio di Taranto su indizione del Presidente.
- Nel caso in cui pervenga una sola designazione in un settore con più di un'associazione avente titolo, sarà nominato direttamente il soggetto designato.
- Nel caso in cui per un settore non pervenga alcuna comunicazione, il rappresentante sarà individuato dalla Giunta camerale tra soggetti di riconosciuta competenza nell'ambito del settore medesimo.
- In ogni caso non saranno prese in considerazione le designazioni pervenute fuori termine.
ART. 2BIS
COMPONENTI DI DIRITTO
- Alla Consulta partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i dirigenti della Camera di commercio.
ART. 2TER
COMPONENTI AGGIUNTI
- A seconda dei temi e delle materie da trattare possono essere invitati a partecipare, di volta in volta e senza diritto di voto, rappresentanti di altre istituzioni, esperti o personalità autorevoli di uno specifico settore.
ART. 3
FUNZIONI
- La Consulta svolge le seguenti funzioni:
- formula proposte in merito alle attività e ai servizi camerali;
- formula proposte circa la definizione del programma delle iniziative promozionali da inserire nel bilancio preventivo annuale dell'Ente camerale;
- propone studi di settore per l'elaborazione di obiettivi, piani e programmi da sottoporre all'esame degli Organi camerali;
- promuove iniziative di pubblico confronto su problematiche legate allo sviluppo dell'economia provinciale;
- formula inviti e proposte su tematiche sociali ed economiche, nei confronti di altri enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse, da sottoporre all'esame della Giunta camerale;
- formula pareri sulle materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori richiesti dal Consiglio o dalla Giunta camerale ovvero dal Segretario generale e dai dirigenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- formula proposte in merito alle attività e ai servizi camerali;
- I pareri espressi dalla Consulta non sono vincolanti per gli Organi camerali ed hanno carattere facoltativo.
- I pareri richiesti alla Consulta da parte degli Organi camerali devono essere a questi rimessi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- In caso d'urgenza l'Organo richiedente può stabilire termini più brevi.
- Trascorsi i termini di cui al precedente comma, l'organo richiedente può prescindere dall'acquisizione del predetto parere.
ART. 4
COMMISSIONI DI STUDIO INTERSETTORIALI
- La Consulta, nell'affrontare questioni o affari che interessano più settori economici, può articolarsi in commissioni di studio intersettoriali.
- Ciascuna commissione, cui partecipano i rappresentanti dei settori interessati, formula sulle problematiche affrontate gli indirizzi da sottoporre all'esame e approvazione della Consulta delle categorie economiche.
- Gli indirizzi approvati dalla Consulta vengono sottoposti al successivo esame degli Organi camerali.
- Ogni commissione può chiedere al Presidente della Consulta la convocazione in seduta plenaria per affrontare tematiche di preminente interesse riguardanti lo sviluppo dell'economia locale.
ART. 5
ATTRIBUZIONI
- La Consulta può deliberare all'unanimità di fare iscrivere alla discussione del Consiglio o della Giunta camerale proprie mozioni che devono essere accompagnate da una relazione motivata che il Presidente ha l'obbligo di leggere promovendo su di essa il dibattito
ART. 6
NOMINA
- La Consulta è nominata dalla Giunta camerale.
- Il provvedimento di nomina è trasmesso al Consiglio camerale il quale ne prende atto con apposito atto deliberativo da adottarsi nella prima riunione utile successiva.
ART. 7
DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELLA CONSULTA
- I membri della Consulta rappresentano la comunità economica della provincia jonica.
- Ciascun componente ha diritto di:
- chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulle attività della Consulta;
- intervenire nelle discussioni della Consulta;
- chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulle attività della Consulta;
- I membri della Consulta sono tenuti a mantenere riservate le notizie conosciute in ragione delle loro funzioni allorché dalla diffusione loro possa derivare nocumento a persone o all'Ente, nonché all'osservanza delle norma in materia di tutela della riservatezza dei dati personali secondo la normativa vigente.
ART. 8
ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE
- Nella prima seduta convocata e presieduta dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente.
- La Consulta nomina, altresì, tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
- La Consulta è convocata dal Presidente nel rispetto delle norme regolamentari.
- La Consulta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di 1/3 dei componenti ovvero di ciascuna commissione intersettoriale con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
ART. 9
RIUNIONI E DELIBERAZIONI
- La Consulta si riunisce con la cadenza periodica definita dal medesimo organismo.
- La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno, con avviso spedito almeno sette giorni prima della seduta. Le convocazioni avvengono mediante avviso, trasmesso a mezzo fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno.
- La Consulta delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei 2/3 dei componenti presenti.
- Le votazioni sono espresse in forma palese.
- Le riunioni della Consulta non sono pubbliche.
- Al termine di ogni riunione è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
- L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Consulta e delle commissioni intersettoriali sono svolte dalla Camera di commercio. Il segretario verbalizzante è individuato dal Segretario generale tra i dipendenti dell'Ente di categoria non inferiore alla D.
- Per la partecipazione alle riunioni della Consulta non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza.
ART. 10
DURATA
- I membri della Consulta decadono in coincidenza con la cessazione del mandato della Giunta che li ha nominati. Non si applicano le norme sulla prorogatio.
ART. 11
INCOMPATIBILITÀ
- Non possono far parte della Consulta:
- i membri del Consiglio e della Giunta camerale;
- coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne;
- coloro che, pur essendovi tenuti, non siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- coloro che abbiano riportato condanne per i delitti di cui alla lett. d), comma 2, art.13, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
- La sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 1, comporta la decadenza dalla carica di membro della Consulta. Il provvedimento che ne dichiara la decadenza è adottato dalla Giunta camerale ed è comunicato all'associazione di appartenenza con l'invito a provvedere ad una nuova designazione. Per la relativa nomina si applica la procedura di cui all'art.6.
ART. 12
ENTRATA IN VIGORE
- Il presente regolamento e le eventuali successive modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo della Camera di commercio.