CCIAA di Taranto
 
 
  
 

 

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE CATEGORIE ECONOMICHE

(Delibera Consiglio camerale del 26.10.2012)


ART. 1


OGGETTO

  1. La Camera di commercio, a norma dell'art.57 dello Statuto, promuove, nel rispetto del ruolo delle associazioni ed organismi di rappresentanza, la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti alle attività ed ai servizi camerali.

  2. La partecipazione delle associazioni alla Consulta vuole esprimere il concorso della comunità economica nell'esercizio delle funzioni attribuite agli organi elettivi e mira a realizzare un ampio pluralismo e una maggiore dinamicità del rapporto fiduciario fra gli operatori economici e i predetti organi.


ART. 2


COMPOSIZIONE

  1. La Consulta è composta dai rappresentanti del:

    1. Industria
    2. Commercio
    3. Agricoltura
    4. Artigianato
    5. Attività marittime
    6. Credito e assicurazioni
    7. Turismo
    8. Servizi alle imprese
    9. Trasporti e spedizioni
    10. Cooperazione
    11. Libere professioni
    12. Università e ricerca scientifica
    13. Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
    14. Associazioni sindacali dei lavoratori

  2. Alla Consulta partecipano le associazioni di categoria costituite e strutturate a livello nazionale e rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  3. Il rappresentante per ciascuno dei settori economici di cui al primo comma, è designato previa intesa tra le Associazioni aventi i requisiti previsti dal comma 2 e titolo alla designazione per lo specifico settore. La designazione deve essere comunicata entro 15 giorni dalla richiesta.

  4. In caso di comunicazioni disgiunte da parte di due o più delle associazioni di cui al punto precedente, il rappresentante sarà individuato a seguito di elezione, a scrutinio segreto, da parte dei legali rappresentanti delle associazioni, o loro delegati. In caso di pareggio si procederà all'individuazione mediante sorteggio. Le operazioni di voto si svolgeranno presso la Camera di commercio di Taranto su indizione del Presidente.

  5. Nel caso in cui pervenga una sola designazione in un settore con più di un'associazione avente titolo, sarà nominato direttamente il soggetto designato.

  6. Nel caso in cui per un settore non pervenga alcuna comunicazione, il rappresentante sarà individuato dalla Giunta camerale tra soggetti di riconosciuta competenza nell'ambito del settore medesimo.

  7. In ogni caso non saranno prese in considerazione le designazioni pervenute fuori termine.


ART. 2BIS


COMPONENTI DI DIRITTO

  1. Alla Consulta partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i dirigenti della Camera di commercio.


ART. 2TER


COMPONENTI AGGIUNTI

  1. A seconda dei temi e delle materie da trattare possono essere invitati a partecipare, di volta in volta e senza diritto di voto, rappresentanti di altre istituzioni, esperti o personalità autorevoli di uno specifico settore.


ART. 3


FUNZIONI

  1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

    1. formula proposte in merito alle attività e ai servizi camerali;

    2. formula proposte circa la definizione del programma delle iniziative promozionali da inserire nel bilancio preventivo annuale dell'Ente camerale;

    3. propone studi di settore per l'elaborazione di obiettivi, piani e programmi da sottoporre all'esame degli Organi camerali;

    4. promuove iniziative di pubblico confronto su problematiche legate allo sviluppo dell'economia provinciale;

    5. formula inviti e proposte su tematiche sociali ed economiche, nei confronti di altri enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse, da sottoporre all'esame della Giunta camerale;

    6. formula pareri sulle materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori richiesti dal Consiglio o dalla Giunta camerale ovvero dal Segretario generale e dai dirigenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  2. I pareri espressi dalla Consulta non sono vincolanti per gli Organi camerali ed hanno carattere facoltativo.

  3. I pareri richiesti alla Consulta da parte degli Organi camerali devono essere a questi rimessi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

  4. In caso d'urgenza l'Organo richiedente può stabilire termini più brevi.

  5. Trascorsi i termini di cui al precedente comma, l'organo richiedente può prescindere dall'acquisizione del predetto parere.


ART. 4


COMMISSIONI DI STUDIO INTERSETTORIALI

  1. La Consulta, nell'affrontare questioni o affari che interessano più settori economici, può articolarsi in commissioni di studio intersettoriali.

  2. Ciascuna commissione, cui partecipano i rappresentanti dei settori interessati, formula sulle problematiche affrontate gli indirizzi da sottoporre all'esame e approvazione della Consulta delle categorie economiche.

  3. Gli indirizzi approvati dalla Consulta vengono sottoposti al successivo esame degli Organi camerali.

  4. Ogni commissione può chiedere al Presidente della Consulta la convocazione in seduta plenaria per affrontare tematiche di preminente interesse riguardanti lo sviluppo dell'economia locale.


ART. 5


ATTRIBUZIONI

  1. La Consulta può deliberare all'unanimità di fare iscrivere alla discussione del Consiglio o della Giunta camerale proprie mozioni che devono essere accompagnate da una relazione motivata che il Presidente ha l'obbligo di leggere promovendo su di essa il dibattito


ART. 6


NOMINA

  1. La Consulta è nominata dalla Giunta camerale.

  2. Il provvedimento di nomina è trasmesso al Consiglio camerale il quale ne prende atto con apposito atto deliberativo da adottarsi nella prima riunione utile successiva.


ART. 7


DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELLA CONSULTA

  1. I membri della Consulta rappresentano la comunità economica della provincia jonica.

  2. Ciascun componente ha diritto di:

    1. chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulle attività della Consulta;
    2. intervenire nelle discussioni della Consulta;

  3. I membri della Consulta sono tenuti a mantenere riservate le notizie conosciute in ragione delle loro funzioni allorché dalla diffusione loro possa derivare nocumento a persone o all'Ente, nonché all'osservanza delle norma in materia di tutela della riservatezza dei dati personali secondo la normativa vigente.


ART. 8


ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE

  1. Nella prima seduta convocata e presieduta dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente.

  2. La Consulta nomina, altresì, tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

  3. La Consulta è convocata dal Presidente nel rispetto delle norme regolamentari.

  4. La Consulta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di 1/3 dei componenti ovvero di ciascuna commissione intersettoriale con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.


ART. 9


RIUNIONI E DELIBERAZIONI

  1. La Consulta si riunisce con la cadenza periodica definita dal medesimo organismo.

  2. La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno, con avviso spedito almeno sette giorni prima della seduta. Le convocazioni avvengono mediante avviso, trasmesso a mezzo fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno.

  3. La Consulta delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei 2/3 dei componenti presenti.

  4. Le votazioni sono espresse in forma palese.

  5. Le riunioni della Consulta non sono pubbliche.

  6. Al termine di ogni riunione è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

  7. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Consulta e delle commissioni intersettoriali sono svolte dalla Camera di commercio. Il segretario verbalizzante è individuato dal Segretario generale tra i dipendenti dell'Ente di categoria non inferiore alla D.

  8. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza.


ART. 10


DURATA

  1. I membri della Consulta decadono in coincidenza con la cessazione del mandato della Giunta che li ha nominati. Non si applicano le norme sulla prorogatio.


ART. 11


INCOMPATIBILITÀ

  1. Non possono far parte della Consulta:

    1. i membri del Consiglio e della Giunta camerale;
    2. coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne;
    3. coloro che, pur essendovi tenuti, non siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
    4. coloro che abbiano riportato condanne per i delitti di cui alla lett. d), comma 2, art.13, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

  2. La sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 1, comporta la decadenza dalla carica di membro della Consulta. Il provvedimento che ne dichiara la decadenza è adottato dalla Giunta camerale ed è comunicato all'associazione di appartenenza con l'invito a provvedere ad una nuova designazione. Per la relativa nomina si applica la procedura di cui all'art.6.


ART. 12


ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente regolamento e le eventuali successive modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo della Camera di commercio.

 





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