CCIAA di Taranto
 
 
  
 

 

Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta della Camera di commercio di Taranto.


(Approvato con Delibera del Consiglio camerale n. 10 del 16 luglio 2020)


art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio e della Giunta camerale.

2. Per seduta telematica o riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale in cui è previsto che uno o più componenti, o anche tutti, partecipino a distanza, da luogo diverso da quello fissato nella convocazione o in un luogo virtuale.

3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nei successivi articoli.

art.2
Requisiti per la validità delle sedute e delle delibere.

1. Le riunioni del Consiglio e della Giunta camerale possono svolgersi in modalità telematica, utilizzando collegamenti internet ed apposite piattaforme che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo la loro identificazione, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale e la registrazione della seduta.

2. L'Ente adotta tutti gli strumenti tecnici e telematici idonei a mettere a disposizione dei componenti il materiale delle sedute. Ai componenti deve essere garantito, oltre a quanto previsto al comma 1, la visione degli atti e lo scambio dei documenti.

3. Lo scambio dei documenti e degli atti indicati al comma precedente può avvenire preventivamente o contestualmente alla seduta in modalità telematica mediante l'uso di posta elettronica, ordinaria o certificata, ovvero mediante altri strumenti di condivisione.

4. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni. Ciascun partecipante può utilizzare qualsiasi apparato hardware in proprio possesso che sia in grado di consentire tecnicamente quanto prescritto nel presente Regolamento.

5. Le condizioni del presente articolo devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere. Di tale verifica è responsabile il Segretario verbalizzante che all'inizio della seduta verifica l'assenza di persone non appartenenti all'organo e constata, attraverso la trasmissione video, che il componente dell'organo abbia adottato gli accorgimenti di cui al comma 4.

art.3
Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento dell'organo collegiale, se adottato.

2. Nell'avviso di convocazione, deve essere prevista la modalità di partecipazione alla riunione che può essere in presenza, in modalità telematica o in modalità mista.

3. Nel caso di convocazione della riunione in presenza, il componente a ciò impossibilitato, che voglia avvalersi della modalità telematica, deve comunicare tale intendimento alla Segreteria di Presidenza almeno due giorni lavorativi prima della seduta, in caso di convocazione ordinaria, ovvero un giorno prima in caso di convocazione d'urgenza.

4. Alla riunione possono assistere i collaboratori di volta in volta individuati dal Segretario generale per assolvere funzioni esclusivamente tecniche o di supporto, la cui presenza, oltre che risultare dalla piattaforma utilizzata, dovrà essere dichiarata dal Segretario generale all'inizio della seduta.

art.4
Manifestazione del voto

1. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta in modalità telematica deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente. Il Segretario generale o il Presidente, al termine della votazione, ne proclama l'esito con indicazione del numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

2. Il voto segreto è permesso solo se tecnicamente consentito dalla piattaforma telematica in uso.

3. In caso di svolgimento della seduta in modalità mista, laddove sia prevista dall'ordine del giorno l'assunzione di una delibera con voto esclusivamente segreto, il componente che sia collegato in modalità telematica si considera assente giustificato, con conseguente applicazione delle norme dei Regolamenti di funzionamento o dello Statuto attinenti.

art.5
Verbalizzazione

1. La verbalizzazione delle adunanze spetta al Segretario generale, il quale deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara ed inequivoca gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.

2. Nel verbale devono essere indicati i nominativi dei componenti che partecipano in modalità telematica.

3. Il Presidente, anche per mezzo del Segretario generale, deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, verificare e proclamare i risultati della votazione.

4. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario generale il quale, salvo particolari esigenze o necessità, dovrà presenziare dalla sede camerale.

5. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

art.6
Problemi tecnici di connessione

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla riunione, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in modalità telematica. Se il numero legale non è garantito, l'adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.

2. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, salvo diversa determinazione unanime dei partecipanti intervenuti, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base a quanto previsto dallo Statuto o dal relativo Regolamento di funzionamento.

art.7
Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si intendono richiamate le specifiche norme che disciplinano il funzionamento degli Organi, in quanto compatibili.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art.60 dello Statuto camerale.

 

Pubblicato il 03/09/2020 

 




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