CCIAA di Taranto
 
  
 


Trasferimento di quote di S.r.l.
- Art. 36, legge 6 agosto 2008, n. 13

Nuove modalità di presentazione della pratica (luglio 2009)

La legge 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196) ha inserito l’art. 36, comma 1-bis, il quale prevede che: “L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo”.
Con l’entrata in vigore della predetta norma, il legislatore ha introdotto un doppio binario in materia di trasferimento di quote sociali di s.r.l. lasciando alle parti la scelta di sottoscrivere l’atto con firma digitale ovvero con firma autografa autenticata da un notaio. La nuova disciplina è ammessa per le sole operazioni sulle quote di partecipazione che trasferiscono il diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso. Rimangono, pertanto, esclusi i seguenti atti (elenco indicativo e non esaustivo): costituzione di pegno, costituzione di usufrutto, donazione, costituzione di fondo patrimoniale, divisione della comunione ereditaria e successione ereditaria, intestazione fiduciaria, costituzione in trust.
La predetta legge di conversione, quindi, prevede che:

  1. l'atto di trasferimento di quote possa essere sottoscritto dai contraenti con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici;

  2. entro 30 giorni dalla data dell'atto, lo stesso deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un professionista incaricato iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Sez. A).

La domanda di iscrizione degli atti di trasferimento di quote di s.r.l., pertanto, dovrà essere depositata da un professionista incaricato e non potrà essere presentata direttamente dalle parti o da una di esse.

I professionisti incaricati, in ottemperanza all’obbligo deontologico di soddisfare le necessità dei propri clienti e nei limiti dell’interesse pubblico, sono invitati a verificare: a) la presenza delle condizioni previste dalla legge (es. l’iscrizione nel libro soci della titolarità della quota ceduta), dallo statuto o dalla natura del contratto; b) la corrispondenza delle notizie contenute nel libro soci con quelle contenute nell’elenco soci depositato nel Registro delle imprese; c) che per effetto del trasferimento di quote la società a responsabilità limitata possa diventare unipersonale o da unipersonale diventare pluripersonale e, pertanto, ricordare agli amministratori di provvedere al deposito della “comunicazione di socio unico di s.r.l.” o della “comunicazione di ricostituzione della pluralità dei soci di s.r.l.”, entro 30 giorni dall'iscrizione dell’atto di trasferimento di quote.

L'ufficio, prima dell'iscrizione, effettuerà i controlli di legalità e di legittimità previsti dalla legge.

Adempimenti da effettuare ai fini del deposito al Registro delle imprese.

    1. Atto digitale sottoscritto dalle parti.

L'atto di trasferimento di quote deve essere depositato in formato digitale (es.: contratto scritto con un software di videoscrittura, trasformato in PDF/A) e firmato digitalmente dai contraenti con marcatura temporale. L’apposizione dell’ultima sottoscrizione digitale, con relativa marcatura temporale, fissa la data dell'atto. Tale data dovrà essere riportata nel modulo S6 nel riquadro relativo agli estremi dell’atto.

Al fine di garantire l’integrità, l’immodificabilità del documento informatico e le esigenze di lettura, tenuto conto degli attuali standard tecnici e della necessità di verifica dei firmatari, il formato digitale da utilizzare dovrà essere il PDF/A versione 1.7 (standard internazionale riconosciuto ISO 32000-1:2008), unico formato accettato come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008.

Non sono ammesse procedure di digitalizzazione di “secondo livello” (es.: atto di trasferimento di quote sottoscritto con firma autografa, poi acquisito a mezzo scansionatore e infine sottoscritto digitalmente dalle parti). Questi procedimenti determinano, infatti, la creazione di una copia digitale (semplice) dell’atto di trasferimento e non rispettano quanto previsto dal regolamento del Registro delle imprese, che, in caso di atti non notarili, impone la presentazione all’ufficio dell’atto in originale o in copia autentica.

Pertanto, gli atti di cessione di quote in formato diverso dal PDF/A verranno rifiutati in quanto privi degli effetti di riferibilità del contenuto dell’atto alle parti.

    2. Imposta di registro.

Il contratto firmato e sottoscritto digitalmente è soggetto all’imposta di registro. L’assolvimento dell’imposta di registro deve essere effettuato secondo le disposizioni fornite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1 aprile 2009, con modalità on line.

Il predetto provvedimento prevede che a partire dal l6 luglio 2009 è obbligatoria la registrazione on line dell’atto di trasferimento di quote di s.r.l.. La modalità di registrazione Entratel restituisce al sistema un file digitale in formato “.rel.p7m”. Questo file contiene al suo interno l’atto di trasferimento sottoscritto digitalmente dalle parti e dal professionista, la marcatura temporale nonché gli estremi di registrazione dell’atto stesso.

    3. Presentazione esclusivamente per via telematica.

In seguito all’introduzione delle nuove modalità di registrazione on line, la domanda di deposito dell’atto di trasferimento di quote di s.r.l. deve essere presentata al Registro delle imprese esclusivamente per via telematica.

    4. Utilizzo di FedraPlus 6.1.5 o software equivalenti ed indicazione del domicilio delle parti e del versamento della quota.

A partire dal 16 luglio 2009 la domanda di deposito dell’atto di trasferiemnto di quote di s.r.l. (Modello S6) deve essere predisposta con Fedra 6.1.5 o software equivalenti. Questa nuova release consente di allegare il file con estensione “rel.p7m” (in precedenza non gestito).

    5. Composizione della pratica da trasmettere al Registro delle imprese.

La domanda di deposito deve essere presentata mediante la compilazione del Modello S6 (Fedra 6.1.5).

La pratica si compone di un Mod. S6, regolarmente compilato, sottoscritto digitalmente dal commercialista incaricato e recante il codice atto “A18”, cui devono essere allegati:

  1. il file con estensione “.rel.p7m” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate contenente l’atto digitale di trasferimento di quote, la marcatura temporale e gli estremi di registrazione dell’atto stesso;

  2. il “Modulo Note” contenente la seguente dichiarazione:

    “Il sottoscritto dott./rag. .................................................., nato a ............... il .../.../....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto alla Sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di .............................................. al numero ............. e dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione”.

    Il professionista che firma digitalmente con dispositivi di firma che contengono il certificato di ruolo (certificato che riporta l’esplicita indicazione dell’appartenenza del suo titolare all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e l’espressa menzione dei relativi dati) non deve comprovare ulteriormente la propria qualifica compilando il “Modulo Note”.

  3. un documento di incarico professionale, possibilmente digitale, comunque sottoscritto digitalmente da tutti i contraenti o, in alternativa, deve essere riportata, nel Modulo Note del Modello S6, la seguente dicitura:

“Il sottoscritto dott./rag. .................................................., nato a ............... il .../.../....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere essere stato incaricato, in data ....../....../............, alla trasmissione dell'atto di trasferimento di quote da tutte le parti contraenti, sulla base di documentazione in proprio possesso e a disposizione dell'ufficio del registro delle imprese”.

    6. Diritti.

Sono dovuti: per diritti di segreteria € 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) e per l’assolvimento dell’imposta di bollo € 65,00.

    7. Sanzione amministrativa.

In caso di tardato deposito dell’atto di cessione di quote la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2194 c.c. deve essere applicata a carico del professionista incaricato del deposito. La sanzione amministrativa sarà applicata trascorsi 30 giorni dalla data del documento digitale, data ed ora certa attribuita allo stesso mediante l’apposizione della marcatura temporale.

Documentazione:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 17 ottobre 2008

Nota Unioncamere – Area diritto d’impresa e finanza – del 22 settembre 2008 prot. n.14288

Circolare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 18 settembre 2008

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - Prot. 42914/09 dell’1 aprile 2009

Nota Unioncamere – Area diritto d’impresa e finanza – del 16 giugno 2009 prot. n.9485

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Registro imprese

P.E.C. cameradicommercio@pec.brta.camcom.it
P.E.C. R.I. registroimprese@ta.legalmail.camcom.it
Telefono   099 778.3111
Fax   099 778.3092
Call center 199 172310 (lunedì-venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00)

aggiornata al 20.01.2016  

 

 





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