Etichettatura dei prodotti tessili
Prodotti
Definizioni di prodotti tessili: tutti i prodotti che, allo stato grezzo,
di semilavorati, lavorati, semimanufatti, semiconfezionati, sono esclusivamente
composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione
utilizzato.
Sono assimilati ai prodotti tessili:
- i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
- i prodotti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;
- i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.
Prodotti esclusi
- quelli destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
- quelli introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
- quelli importati da Paesi terzi destinati ad essere perfezionati;
- quelli dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.
Per i prodotti elencati nell'allegato 3 del D.lgs. 194/1999 o che siano in
stato di lavorazione non vi è obbligo do apporre un'etichetta o un
contrassegno concernenti la denominazione e l'indicazione della composizione,
se però questi sono applicati, devono rispettare i criteri di conformità.
Fonti
normative
Legge n. 883/1973 pubblicata sulla G.U. n. 7 dell'8/1/1974, D.P.R. n. 515
del 30/4/1976, circ. prot. N. 124467 del 14/2/1976, D.lgs. N. 194 del 22/5/1999
di attuazione della direttiva 96/74/CE, Decreto MICA 19/10/1999.
Conformità ed obblighi
Presenza di un'etichetta o contrassegno all'atto di ogni operazione di commercializzazione
attinente al ciclo industriale e commerciale, indicante la composizione in
fibre tessili.
L'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti
commerciali di accompagnamento quando questi prodotti non sono offerti in
vendita al consumatore finale o quando sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione
dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. Su tali documenti
è escluso l'uso di abbreviazioni a meno che non si usi un codice meccanografico
e nello stesso documento sia indicato il significato delle abbreviazioni.
All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, le denominazioni
ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili devono essere indicati
con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili
sia sui cataloghi che sugli imballaggi, sulle etichette e contrassegni.
Le indicazioni e le informazioni non previste dalla normativa devono essere
nettamente separate e non devono dar luogo a confusione. Fanno eccezione i
marchi di fabbrica o ragioni sociali.
All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette
ed i contrassegni, devono essere redatti anche in italiano. (per le spagnolette,
le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra unità di fili per
cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l'etichettatura globale
sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione)
Le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative devono essere conservate
per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante,
dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione
del prodotto al consumo finale.
I prodotti elencati nell'allegato 4 del Dlgs. 194/1999, quando sono dello
stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla
vendita raggruppati sotto un'etichetta globale.
Designazione della composizione
Si distinguono più modalità di designazione della composizione.
Se una fibra rappresenta almeno l'85% del peso totale:
- denominazione fibra + % in peso;
- denominazione fibra + indicazione "minimo 85%";
- composizione % completa del prodotto.
Se
nessuna delle fibre raggiunge l'85% del peso totale
Denominazione
e % delle 2 fibre presenti in maggiore percentuale + denominazione delle altre
fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione
delle loro % (se ognuna di queste ultime costituisce meno del 10%, può
essere usata l'indicazione "altre fibre" seguita da una % globale; se però
ne viene indicata una, si deve indicare la denominazione completa del prodotto
stesso).
Solo
un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra, può essere
qualificato con il termine "100%" "puro" o "tutto".
In ogni caso è tollerato un 2% di altre fibre sul peso totale del prodotto
tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta
sistematica; la tolleranza è del 5% per prodotti ottenuti con il ciclo
cardato; nella fabbricazione è tollerato un 3% riferito al peso totale
delle fibre indicate nell'etichetta.
Etichettatura di prodotti
compositi
L'etichetta
deve indicare la composizione fibrosa di ciascuna delle parti, ad eccezione
di quelle che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto. Due
o più prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile
e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola
etichetta.
Denominazioni
Lana
vergine o lana di tosa: prodotto composto esclusivamente da una fibra
mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito
altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione
del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra.
Tale denominazione in realtà è possibile anche per qualificare
la lana contenuta in una mischia di fibre, quando:
- la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alla definizione prima data;
- la % di lana presente nella mischia non è inferiore al 25% del peso totale della mischia stessa;
- nel caso di mischia intima, quando la lana è mischiata con un'altra fibra;
Misto lino: prodotti che hanno un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e la % di lino non è inferiore al 40% del tessuto sbozzimato. Questa dizione deve essere obbligatoriamente completata dall'indicazione della composizione "ordito puro cotone e trama puro lino".
Fibre
varie o composizione non determinata: espressioni utilizzate per qualsiasi
prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene
fabbricato.
Controlli e vigilanza
I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni
di composizione previste dal Dlgs. 194/1999 sono effettuati secondo i metodi
di analisi previsti dalla normativa vigente.
Il Ministero dello Sviluppo Economico è l’autorità incaricata
del controllo e della vigilanza- Direzione Generale per l'Armonizzazione
del Mercato e la Tutela dei Consumatori - che si avvale delle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura.
Sanzioni
Le
principali sanzioni sono le seguenti:
- violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione o con indicazioni non chiaramente leggibili e visibili o che possono dar luogo a confusione.
Sanzione amministrativa pecuniaria da da 103 a 3098 Euro;
- omissione di documenti commerciali di accompagnamento (vedi conformità punto primo).
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1032 a 5164 Euro;
- violazione
dell'obbligo di conservazione delle fatture e documentazioni tecniche
ed amministrative per due anni dalla data della loro emissione.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 4131 Euro.
A queste sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981.
Merci
non assoggettabili all'obbligo di etichettatura
(allegato III - art. 10, comma 1, D.lgs. n. 194 del 22/5/99)
Ferma maniche di camicie
Cinturini per orologio di materia tessile
Etichette per contrassegni
Manopole di materia tessile imbottite
Copri-caffettiere
Copri-teiere
Maniche di protezione
Manicotti non di felpa
Fiori artificiali
Puntaspilli
Tele dipinte
Prodotti tessili per rinforzi e supporti
Feltri
Prodotti tessili confezionati usati, purchè esplicitamente dichiarati
tali
Ghette
Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
Cappelli feltro
Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
Articoli da viaggio di materia tessile
Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione,
compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente
confezionati per essere impiegati per tali arazzi
Chiusure lampo
Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
Copertine di materia tessile per libri
Giocattoli
Parti tessili delle calzature ad eccezione delle fodere coibenti
Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500
cm2
Tessuti e guanti per ritirare i piatti da forno
Copriuova
Astucci per il trucco
Borse in tessuto per il tabacco
Custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
Articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti
Necessaires da toeletta
Necessaires per calzature
Articoli funerari
Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte. Sono considerati monouso gli
articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta, ovvero per breve
durata, ed il cui normale impiego escluda qualsiasi ricondizionamento per
un ulteriore uso identico o analogo
Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una
dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni
mediche ed ortopediche ed articoli tessili d'ortopedia in generale
Articoli tessili, compresi funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato
IV) destinati normalmente:
- ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
- ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
Articoli
tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute
giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti
antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro
il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione,
depositi, ecc.) sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni
e caratteristiche tecniche
Vele
Articoli tessili per animali
Bandiere, stendardi e gagliardetti
Merci per cui è obbligatoria soltanto un'etichettatura o stampigliatura globale
(allegato IV - art. 10, comma 1, D.lgs. n. 194 del 22/5/99)
Canovacci
Strofinacci per pulizia
Bordure e guarnizioni
Passamaneria
Cinture
Bretelle
Reggicalze e giarrettiere
Stringhe
Nastri
Elastici
Imballaggi nuovi e venduti come tali
Spaghi per imballaggio ad usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle
di cui al numero 38 dell'allegato III.
Centrini
Fazzoletti
Retine per capelli
Cravatte e nodi a farfalla per bambini
Bavaglini; guanti e pannolini per bagno
Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in
piccole unità, il cui peso netto non superi g. 1
Cinghie per tendaggi e veneziane
Informazioni
Camera di commercio – Taranto
Ufficio attività ispettive