Sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

1a Cat. ( Occhiali da sole )

Gli occhiali da sole sono molto più di un semplice accessorio di moda: assolvono infatti funzioni di ben altro rilievo, al punto che l’Unione Europea li ha classificati come Dispositivi Di Protezione Individuale (DPI), da indossare per difendersi dai rischi dovuti alle radiazioni solari. Se muniti di lenti adeguate per difendersi dai rischi dovuti alle radiazioni solari. Se muniti di lenti adeguate possono essere usati durante la guida di autoveicoli.
Tra i dispositivi di protezione individuale gli occhiali da sole appartengono alla prima delle tre categorie: sono infatti progettati tenendo conto che è la persona che li usa a dover valutare l’efficacia, in  relazione al possibile rischio dal quale vuole proteggersi.
La norma UNI EN 1836 specifica le caratteristiche meccaniche, ottiche ecc. degli occhiali da sole e dei filtri solari che non siano lenti correttive ma che abbiano la sola funzione di proteggere gli occhi dalle radiazioni solari.
La norma si applica alle lenti di uso comune, incluse quelle utilizzate anche durante la guida, mentre non riguarda le lenti per la protezione dalle radiazioni da sorgenti di luce artificiale (ad esempio le lampade dei solarium) o le lenti di protezione degli occhiali da sci.
Gli occhiali devono assicurare una protezione adeguata contro l’azione lesiva dei raggi UV, UVA e UVB e devono sempre mantenere le caratteristiche necessarie per proteggere l’occhio dell’utilizzatore dai raggi infrarossi, ultravioletti e della luce blu, che potrebbero danneggiare gli occhi anche in modo permanente se esposti senza protezione a tali radiazioni.
E’ la mancanza di questi requisiti che rende gli occhiali contraffatti e non a norma che troviamo a poco prezzo dai venditori abusivi extracomunitari e presso molte bancarelle, oggetti che possono diventare molto pericolosi.
I materiali con i quali vengono prodotti, sia lenti che montature, non devono in alcun modo causare irritazioni o reazioni tossiche alla pelle dell’utilizzatore e devono quindi essere garantiti anallergici.

Per poter  essere immessi sul mercato devono rispondere ai seguenti requisiti:
devono avere allegata la NOTA INFORMATIVA.

La nota informativa, preparata e rilasciata dal fabbricante e redatta in lingua italiana, deve contenere, oltre al nome e indirizzo del fabbricante o di colui che lo rappresenta, le seguenti informazioni:

  • il grado di filtro della lente;
  • il tipo di filtro solare;
  • la classe ottica;
  • le istruzioni di impiego, pulizia e manutenzione.

Senza la nota informativa gli occhiali da sole non possono essere immessi sul mercato;
devono essere muniti di marcatura CE.
La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il periodo di durata del DPI .

marchio CE

Non sono regolari le marcature apposte con adesivo oppure direttamente sulle lenti.

marchio CE irregolare  esempio di marcatura non regolare

Ogni DPI può essere commercializzato solo dopo aver ottenuto l’attestato di certificazione CE.
L’attestato di certificazione CE è l’atto con il quale un organismo autorizzato attesta che il modello di DPI è stato  realizzato in conformità alle disposizioni del D.lgs 475/92.

Il colore delle lenti è generalmente ininfluente sul potere filtrante, comunque le caratteristiche dei colori sono:

GIALLO: accentuano i contrasti. Generalmente sono lenti consigliate per lo sci;
BLU: danno una visibilità simile al bianco e nero. Consigliate a chi ha difficoltà a vedere da vicino;
ROSA: hanno effetto riposante. Sono adatte ad essere graduate per la correzione della vista;
GRIGIO: sono riposanti e non alterano i colori. Consigliate per la guida;
MARRONE: offrono una buona protezione dai raggi nocivi. Consigliate per chi ha problemi di miopia;
VERDE: sono molto riposanti. Consigliate come quelle blu per gli ipermetropi.

Sanzioni
Le principali sanzioni sono le seguenti:

CHIUNQUE pone in commercio DPI privi della marcatura CE ( violazione dell’art. 12, comma 3, D.lgs 475/92 ) è punito con una sanzione amministrativa da € 2582,28 a € 15493,70.
Pagamento in misura ridotta € 5164,56;

CHIUNQUE pone in commercio DPI con marcature che non sono la marcatura CE ma che possono trarre in errore terzi circa il loro significato (  violazione dell’art. 12, comma 4, D.lgs 475/92 ) è punito con una sanzione amministrativa da € 2582,28 a € 15493,70.
Pagamento in misura ridotta € 5164,56;

CHIUNQUE pone in commercio DPI privi della nota informativa (istruzioni ed avvertenze) o con nota informativa redatta non in lingua italiana (violazione dell’art. 3, comma 2, D.lgs 172/2004 ) è punito con una sanzione amministrativa da € 1500,00 a € 30000,00.
Pagamento in misura ridotta € 3000,00;

Il COSTRUTTORE o il RAPPRESENTANTE DEL COSTRUTTORE che produce o pone in commercio DPI di prima categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del D.lgs 475/92 ( violazione dell’art. 3 comma 1 D.lgs 475/92 ) è punito con una sanzione amministrativa da € 7746,85 a € 46481,12.
Pagamento in misura ridotta € 15493,70.

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio attività ispettive