Sicurezza giocattoli

La Direttiva Comunitaria sulla sicurezza dei giocattoli (88/378/CEE) fissa i principi di riferimento che devono essere rispettati per garantire un elevato livello di protezione della salute e della incolumità fisica degli utilizzatori. Il fine della Direttiva, così come quello di tutte le direttive Comunitarie definite "nuovo approccio", è di favorire la realizzazione e l'importazione, da parte dei produttori e importatori che operano nell'ambito dell'Unione Europea, di prodotti che rispondono ai medesimi requisiti di sicurezza, eliminando le barriere tecniche che impedivano la libera circolazione delle merci dovute alle differenti legislazioni nazionali dei diversi Stati membri.

Campo di applicazione

Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di quattordici anni.
Prima di essere immesso sul mercato, anche a titolo gratuito, il fabbricante o il suo mandatario deve apporre sul giocattolo la marcatura CE. Con questa operazione il fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva sulla Sicurezza dei giocattoli, infatti la marcatura CE può essere apposta sul giocattolo solo se questo soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza e se è stato sottoposto a tutte le procedure di conformità.

Presunzione di conformità

Si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i giocattoli fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie. In questo caso il fabbricante, apponendo la marcatura CE, autocertifica, sotto la propria responsabilità, la conformità senza richiedere l'intervento di un organismo notificato. Quindi, in caso di contestazione da parte degli Organi preposti ai controlli, il fabbricante del giocattolo deve essere in grado di fornire una dimostrazione oggettiva e documentale sulla sicurezza del suo prodotto. In particolare, deve preparare un fascicolo tecnico contenente le seguenti informazioni:

  • indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
  • informativa dettagliata sulla concezione e la fabbricazione;
  • descrizione dei mezzi con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione;
  • rapporti di prova.

In caso di mancanza o di incompleta osservanza delle norme armonizzate, il giocattolo può essere immesso sul mercato solo dopo aver ricevuto un attestato CE da parte di un organismo notificato. Tale organismo deve aver effettuato gli esami e le prove di laboratorio per verificare la rispondenza ai requisiti previsti per legge.
In questo caso il fabbricante deve essere in grado di fornire agli organi di controllo:

  • l'attestato CE del tipo e i documenti consegnati all'organismo notificato;
  • una descrizione dei mezzi con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione alle norme armonizzate;
  • una descrizione dei mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformità al modello autorizzato;
  • l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento.

Requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli

I requisiti essenziali sono suddivisi in:

  1. Principi Generali
    correlati alla concezione, costruzione e composizione del giocattolo. In particolare, il giocattolo deve essere privo di parti appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non provocare ferite in caso di rottura. Le parti smontabili, se ingerite, devono avere delle dimensioni da impedire il soffocamento. Inoltre, non deve contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili, infatti i materiali con cui sono costruiti e le vernici utilizzate devono rientrare nei limiti di tolleranza biologica previsti e, nei giochi elettrici, la tensione di alimentazione non deve superare i 24Volt.
  2. Rischi Particolari

    Proprietà fisiche e meccaniche

    1. resistenza meccanica e stabilità necessaria;
    2. rischi di ferite da contatto;
    3. incolumità fisica dovuta al movimento delle parti;
    4. inalazione di piccole parti (bambini con età inferiore a 36 mesi);
    5. rischi di strangolamento e soffocamento;
    6. perdita di galleggiamento e sostegno al bambino;
    7. rischi di intrappolamento in giocattoli penetrabili;
    8. rischi di eiezione o di collisione di veicoli giocattolo con sistema frenante;
    9. rischi per l'incolumità fisica causati da proiettili;
    10. rischi di ustioni, scottature o altre ferite;

    Infiammabilità

    1. non deve bruciare se esposto direttamente ad una fiamma. Non deve prendere fuoco facilmente. Deve bruciare lentamente. Deve ritardare il processo di combustione;
    2. non devono contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili;
    3. non devono contenere elementi o sostanze che possono esplodere;
    4. non devono contenere sostanze o preparati che quando mischiate, scaldate o per reazione chimica possono esplodere;

    Proprietà chimiche

    1. non devono presentare rischi per l'incolumità fisica a seguito di ingestione, inalazione, contatto con la pelle, mucose ed occhi;
    2. limiti sulla tolleranza biologica relativa agli otto metalli;
    3. non devono contenere sostanze o preparati pericolosi;

    Proprietà elettriche

    1. la tensione nominale non deve essere superiore a 24 Volt;
    2. devono essere isolati per evitare scariche elettriche;
    3. le temperature massime non devono causare ustioni;

    Igiene

    1. devono essere in stato di pulizia per evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione;

    Radioattività

    1. non devono contenere elementi o sostanze radioattive.

Indicazioni obbligatorie sul giocattolo

La marcatura CE di conformità - allegato V

Il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonché l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea

Avvertenze ed indicazioni delle precauzioni d'uso, di cui all'allegato IV, redatte in lingua italiana.

Vigilanza e controlli

La vigilanza sulla sicurezza dei giocattoli spetta al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - che si avvale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Per verificare la conformità dei giocattoli, vengono effettuati controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio e, nei casi di sospetta non conformità, si procede al prelievo di campioni per sottoporli agli esami di laboratorio a cura di un organismo notificato. Se i giocattoli risultano non muniti legittimamente della marcatura CE, viene effettuato il sequestro cautelativo, in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio decreto motivato, disponga il loro ritiro immediato dal mercato a spese del fabbricante.

Sanzioni

Le sanzioni sono fissate dall' art. 31 del Decreto Legislativo n. 54 del 11 aprile 2011:

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 10.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3.
  10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio attività ispettive