Sicurezza generale dei prodotti

Con il D.Lgs. n. 172 del 21.5.2004, pubblicato sulla G.U. n. 165 del 16.07.2004, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, che ha sostituito la precedente direttiva 92/59/CEE.

Dal 23 ottobre 2005 tale normativa è stata però sostituita dal cosiddetto “Codice del Consumo” (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 162/L alla G.U. n. 235 dell‘8 ottobre 2005), il Testo unico che ha riordinato varie disposizioni emanate nel corso degli anni precedenti in materia di tutela del consumatore.

In particolare, gli articoli del Codice che regolamentano la garanzia per i beni di consumo sono gli articoli 102-113, che tra l‘altro:

  • impongono a produttori e distributori l‘obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e rispetto alla precedente normativa;
  • definiscono come campo di applicazione della normativa tutti i prodotti destinati al consumatore (inclusi quelli forniti al consumatore, per essere da questi utilizzati, nell‘ambito di una prestazione di servizi), con l‘esclusione dei prodotti regolati da apposite disposizioni (p.es. i prodotti rientranti nel campo di applicazione di direttive di armonizzazione tecnica che prevedono l´apposizione della marcatura CE) e dei prodotti alimentari;
  • fanno riferimento alle norme tecniche europee e nazionali come elemento che garantisce una presunzione di conformità agli obiettivi della direttiva 2001/95/CE;
  • prevedono un sistema di controlli sui prodotti ed il sistema di allerta europeo (RAPEX) per consentire un più rapido ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi;
  • stabiliscono le sanzioni a carico dei produttori e distributori che immettano sul mercato prodotti pericolosi.

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio attività ispettive