IMPORTI DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI

 

 

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2022



Art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, nota MISE n. 0429691 del 22/12/2021
D.M. 12/03/2020 autorizzazione incremento misura del 20% triennio 2020-2022 (in vigore dal 27.03.2020)


MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Gli importi per il 2022, a seguito della riduzione prevista del 50% rispetto agli stessi importi stabiliti per il 2014 (il riferimento é al D.M. 21/04/2011) ai sensi dell'art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n, 114/2014 e della maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 12/03/2020 sono i seguenti:

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA E PREDEFINITA

Tipologia di impresa Sede
(importo con maggiorazione)
Unità locale (1)
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 53,00 (*)
(*) arrotondamento di € 52,80
€ 11,00 (*)
(*) arrotondamento di € 10,56
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte € 18,00  
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 (per ciascuna di esse)   € 66,00
Società semplici agricole (hanno la contemporanea iscrizione nelle due sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa) € 60,00 € 12,00
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001 € 120,00 € 24,00

(1) per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.


Importi in base al fatturato

Con nota prot. n. 0429691 del 22/12/2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio"alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

Il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011 (in vigore per il 2014) mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e solo al termine del calcolo si applicherà prima la riduzione del 50% (prevista per legge a partire dal 2017) e poi l'incremento percentuale del 20% giusto il decreto del 12/03/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha autorizzato le Camere di commercio d'Italia, fra cui anche la Camera di commercio di Taranto, all'applicazione della maggiorazione del 20% (per il triennio 2020-2022).

Si ricorda che, in base alle disposizioni di legge:

  • le imprese individuali anche se iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese (imprenditori non piccoli) versano il diritto annuale in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato (euro 200,00) ridotto del 50% e incrementato del 20%:
    € 120,00 per la sede
    € 24,00 per ciascuna unità locale.



  • tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché iscritti anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2021 (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righi del modello) come dichiarato sul modello IRAP 2022 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando prima la riduzione percentuale del 50% e poi l'incremento percentuale del 20% con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.
Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote %
0,00   100.000,00   € 200,00 misura fissa) (*)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*)

(*) per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza unità locali iscritte l'importo per il 2021 è pari ad € 120,00
(**) per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo si ridurrà da € 40.000 a € 24.000

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

L'importo così determinato deve intendersi, per la sola sede (pre-riduzione) cui si dovrà sommare quello dovuto per la singola unità locale (nota 1) pari al 20% del diritto dovuto per l'impresa come già determinato (con tetto massimo di euro 200,00), da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte in altre province (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate).

Per calcolare l'importo dovuto alla scadenza ordinaria di versamento si dovrà, quindi, applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) prima la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e successivamente la maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 12/03/2020.

Infine si dovrà procedere all'arrotondamento matematico prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("TA" per sede legale ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza, nel caso di imprese pluri-localizzate).

L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla scadenza ordinaria è sempre espresso in unità di euro, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato nei successivi 30 giorni (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato, e arrotondato ad unità di euro, si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo. Solo in tal caso il risultato si arrotonda al centesimo di euro (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) versando l'importo tutto sul codice tributo 3850 .

Si ricorda infine che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.


IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO

Le imprese che richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese nel corso dell'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno ed i soggetti che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A) sono tenuti per l'anno di iscrizione al versamento del diritto annuale:

  • contestualmente alla presentazione della pratica con addebito per cassa automatica, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l'importo con l'invio della pratica di iscrizione ComUnica;

  • tramite modello F24, nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione utilizzando gli stessi codice ente (TA), codice tributo (3850) e anno di riferimento (2020) inseriti nella sezione IMU e Tributi LOCALI del modello F24. Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione questo potrà ancora essere sanato con la procedura del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento.

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:

  • "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;

  • "Pagamento tramite F24"

  • "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"

Per le start-up e incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza).

Questi gli importi relativi alle imprese e/o loro unità locali iscritte nel corso dell'anno:.

SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA E PREDEFINITA

Soggetti di nuova iscrizione impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 53,00 (*)
(*) arrotondamento di € 52,80
€ 11,00 (*)
(*) arrotondamento di € 10,56
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) quali persone fisiche o associazioni o fondazioni (in questo caso le unità locali non pagano) € 18,00 --
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)   € 66,00
Società semplice agricola/nuove unità locali di dette imprese (trattasi di società iscritte in entrambe le sezioni: Società semplici e Imprese agricole) €  60,00 € 12,00
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese € 120,00 € 24,00
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (ad es. snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) € 120,00 € 24,00

(*) Le misure del diritto annuale quando necessario dovranno essere arrotondate all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota delMinistero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).
Esempio: l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 10,56 deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico)

 

 

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2021



Art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, nota MISE n. 0286980 del 22/12/2020
D.M. 12/03/2020 autorizzazione incremento misura del 20% triennio 2020-2022 (in vigore dal 27.03.2020)


MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Gli importi per il 2021, a seguito della riduzione prevista del 50% rispetto agli stessi importi stabiliti per il 2014 (il riferimento é al D.M. 21/04/2011) ai sensi dell'art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n, 114/2014 e della maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 12/03/2020 sono i seguenti:

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA

Tipologia di impresa Sede
(importo con maggiorazione)
Unità locale (1)
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 53,00 (*)
(*) arrotondamento di € 52,80
€ 11,00 (*)
(*) arrotondamento di € 10,56
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte € 18,00  
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 (per ciascuna di esse)   € 66,00

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Tipologia di impresa Sede
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Società semplici agricole (hanno la contemporanea iscrizione nelle due sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa) € 60,00 € 12,00
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001 € 120,00 € 24,00

(1) per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.


Importi in base al fatturato

Con nota circolare n. 0286980 del 22/12/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

Il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011 (in vigore per il 2014) mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e solo al termine del calcolo si applicherà prima la riduzione del 50% (prevista per legge a partire dal 2017) e poi l'incremento percentuale del 20% giusto il decreto del 12/03/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha autorizzato le Camere di commercio d'Italia, fra cui anche la Camera di commercio di Taranto, all'applicazione della maggiorazione del 20% (per il triennio 2020-2022) .

Si ricorda che, in base alle disposizioni di legge:

  • le imprese individuali anche se iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese (imprenditori non piccoli) versano il diritto annuale in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato (euro 200,00) ridotto del 50% e incrementato del 20%
    € 120,00 per la sede
    € 24,00 per ciascuna unità locale.



  • tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché iscritti anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2020 (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righi del modello) come dichiarato sul modello IRAP 2021 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando prima la riduzione percentuale del 50% e poi l'incremento percentuale del 20% con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.
Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote %
0,00   100.000,00   € 200,00 misura fissa) (*)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*)

(*) per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza unità locali iscritte l'importo per il 2021 è pari ad € 120,00
(**) per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo si ridurrà da € 40.000 a € 24.000

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

L'importo così determinato deve intendersi, per la sola sede (pre-riduzione) cui si dovrà sommare quello dovuto per la singola unità locale (nota 1) pari al 20% del diritto dovuto per l'impresa come già determinato (con tetto massimo di euro 200,00), da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte in altre province (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate).

Per calcolare l'importo dovuto alla scadenza ordinaria di versamento si dovrà, quindi, applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) prima la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e successivamente la maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 12/03/2020.

Infine si dovrà procedere all'arrotondamento matematico prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("TA" per sede legale ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza, nel caso di imprese pluri-localizzate).

L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla scadenza ordinaria è sempre espresso in unità di euro, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato nei successivi 30 giorni (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato, e arrotondato ad unità di euro, si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo. Solo in tal caso il risultato si arrotonda al centesimo di euro (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) versando l'importo tutto sul codice tributo 3850 .

Si ricorda infine che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.

 


IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO

Le imprese che richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese nel corso dell'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno ed i soggetti che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A) sono tenuti per l'anno di iscrizione al versamento del diritto annuale:

  • contestualmente alla presentazione della pratica con addebito per cassa automatica, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l'importo con l'invio della pratica di iscrizione ComUnica;

  • tramite modello F24, nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione utilizzando gli stessi codice ente (TA), codice tributo (3850) e anno di riferimento (2020) inseriti nella sezione IMU e Tributi LOCALI del modello F24. Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione questo potrà ancora essere sanato con la procedura del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento.

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:

  • "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;

  • "Pagamento tramite F24"

  • "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"

Per le start-up e incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza).

Questi gli importi relativi alle imprese e/o loro unità locali iscritte nel corso dell'anno:.

SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Soggetti di nuova iscrizione impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 53,00 (*)
(*) arrotondamento di € 52,80
€ 11,00 (*)
(*) arrotondamento di € 10,56
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) quali persone fisiche o associazioni o fondazioni (in questo caso le unità locali non pagano) € 18,00 --
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)   € 66,00

IMPRESE CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Soggetti di nuova iscrizione Impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Società semplice agricola/nuove unità locali di dette imprese (trattasi di società iscritte in entrambe le sezioni: Società semplici e Imprese agricole) €  60,00 € 12,00
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese € 120,00 € 24,00
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (ad es. snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) € 120,00 € 24,00

(*) Le misure del diritto annuale, pur indicate nel loro importo esatto, quando necessario dovranno essere arrotondate all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).

Esempio: l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 10,56 deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico)

 

 

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2020



Art. 28 D.L. n. 90//2014 convertito in Legge n. 114/2014, nota MISE n. 0347962 del 11/12/2019
D.M. 12/03/2020 autorizzazione incremento misura del 20% triennio 2020-2022 (in vigore dal 27.03.2020)


MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Gli importi per il 2020, a seguito della riduzione prevista del 50% rispetto agli stessi importi stabiliti per il 2014 (il riferimento é al D.M. 21/04/2011) ai sensi dell'art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n, 114/2014 e della maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 12/03/2020 sono i seguenti:

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA

Tipologia di impresa Sede
(importo con maggiorazione)
Unità locale (1)
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 53,00 (*)
(*) arrotondamento di € 52,80
€ 11,00 (*)
(*) arrotondamento di € 10,56
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte € 18,00  
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 (per ciascuna di esse)   € 66,00

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Tipologia di impresa Sede
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Società semplici agricole (hanno la contemporanea iscrizione nelle due sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa) € 60,00 € 12,00
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001 € 120,00 € 24,00

(1) per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.


Importi in base al fatturato

Con nota circolare n. 0347962 del 11/12/2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

Il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011 (in vigore per il 2014) mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e solo al termine del calcolo si applicherà prima la riduzione del 50% (prevista per legge a partire dal 2017) e poi l'incremento percentuale del 20% giusto il decreto del 12/03/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha autorizzato le Camere di commercio d'Italia, fra cui anche la Camera di commercio di Taranto, all'applicazione della maggiorazione del 20% (per il triennio 2020-2022) .

Si ricorda che, in base alle disposizioni di legge:

  • le imprese individuali anche se iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese (imprenditori non piccoli) versano il diritto annuale in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato (euro 200,00) ridotto del 50% e incrementato del 20%
    € 120,00 per la sede
    € 24,00 per ciascuna unità locale.



  • tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché iscritti anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2019 (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righi del modello) come dichiarato sul modello IRAP 2020 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando prima la riduzione percentuale del 50% e poi l'incremento percentuale del 20% con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.
Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote %
0,00   100.000,00   € 200,00 misura fissa) (*)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*)

(*) per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza unità locali iscritte l'importo per il 2020 è pari ad € 120,00
(**) per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo si ridurrà da € 40.000 a € 24.000

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

L'importo così determinato deve intendersi, per la sola sede (pre-riduzione) cui si dovrà sommare quello dovuto per la singola unità locale (nota 1) pari al 20% del diritto dovuto per l'impresa come già determinato (con tetto massimo di euro 200,00), da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte in altre province (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate).

Per calcolare l'importo dovuto alla scadenza ordinaria di versamento si dovrà, quindi, applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) prima la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e successivamente la maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 12/03/2020.

Infine si dovrà procedere all'arrotondamento matematico prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("TA" per sede legale ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza, nel caso di imprese pluri-localizzate).

L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla scadenza ordinaria è sempre espresso in unità di euro, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato nei successivi 30 giorni (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato, e arrotondato ad unità di euro, si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo. Solo in tal caso il risultato si arrotonda al centesimo di euro (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) versando l'importo tutto sul codice tributo 3850 .

Si ricorda infine che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.

 


IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO

Le imprese che richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese nel corso dell'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno ed i soggetti che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A) sono tenuti per l'anno di iscrizione al versamento del diritto annuale:

  • contestualmente alla presentazione della pratica con addebito per cassa automatica, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l'importo con l'invio della pratica di iscrizione ComUnica;

  • tramite modello F24, nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione utilizzando gli stessi codice ente (TA), codice tributo (3850) e anno di riferimento (2020) inseriti nella sezione IMU e Tributi LOCALI del modello F24. Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione questo potrà ancora essere sanato con la procedura del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento.

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:

  • "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;

  • "Pagamento tramite F24"

  • "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"

Per le start-up e incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza).

Questi gli importi relativi alle imprese e/o loro unità locali iscritte nel corso dell'anno:.

SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Soggetti di nuova iscrizione impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 53,00 (*)
(*) arrotondamento di € 52,80
€ 11,00 (*)
(*) arrotondamento di € 10,56
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) quali persone fisiche o associazioni o fondazioni (in questo caso le unità locali non pagano) € 18,00 --
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)   € 66,00

IMPRESE CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Soggetti di nuova iscrizione Impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Società semplice agricola/nuove unità locali di dette imprese (trattasi di società iscritte in entrambe le sezioni: Società semplici e Imprese agricole) €  60,00 € 12,00
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese € 120,00 € 24,00
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (ad es. snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) € 120,00 € 24,00

(*) Le misure del diritto annuale, pur indicate nel loro importo esatto, quando necessario dovranno essere arrotondate all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).

Esempio: l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 10,56 deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico)

 

 

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2019



Art. 28 D.L. n. 90//2014 convertito in Legge n. 114/2014, Nota MISE n. 0432856 del 21/12/2018
D.M. 22/05/2017 autorizzazione incremento misura del 20% triennio 2017-2019 (G.U. n. 149 del 28.06.2017)


MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Gli importi per il 2019, a seguito della riduzione prevista del 50% rispetto agli stessi importi stabiliti per il 2014 (il riferimento é al D.M. 21/04/2011) ai sensi dell'art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n, 114/2014 e della maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 22/05/2017 sono i seguenti:

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA

Tipologia di impresa Sede
(importo con maggiorazione)
Unità locale (1)
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 53,00 (*)
(*) arrotondamento di € 52,80
€ 11,00 (*)
(*) arrotondamento di € 10,56
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte € 18,00  
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 (per ciascuna di esse)   € 66,00

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Tipologia di impresa Sede
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Società semplici agricole (hanno la contemporanea iscrizione nelle due sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa) € 60,00 € 12,00
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001 € 120,00 € 24,00

(1) per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Ai fini del calcolo del diritto annuale da versare a favore della Camera di commercio competente per territorio entro il termine ordinario di versamento si ricorda che, quando necessario, occorre procedere all'arrotondamento dell'importo complessivamente dovuto (per sede ed unità locali iscritte) mantenendo nei risultati intermedi l'arrotondamento ai cinque decimali, e di seguito al centesimo di euro (con il metodo matematico in base al terzo decimale ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si arrotonda al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso) ed infine all'unità di euro (anche quest'ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali (vedi nota 1) devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per l'impresa (con un importo massimo stabilito per ogni unità locale pari a 120 euro, scaturito dall'importo massimo pari a euro 200,00 - 50% riduzione + 20% incremento ).

Quando il versamento venga eseguito, invece, nei 30 giorni successivi al termine ordinario all'importo già determinato ed arrotondato ad unità di euro si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo e in questo caso l'importo finale (da versare tutto sul codice tributo 3850) viene espresso in centesimi di euro con arrotondamento matematico in base al terzo decimale




Importi in base al fatturato

Con nota circolare n. 0432856 del 21/12/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

Il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011, in vigore per il 2014, mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e solo al termine del calcolo si applicherà prima la riduzione del 50% (prevista per legge a partire dal 2017) e poi l'incremento percentuale del 20% giusto il decreto del 22/05/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha autorizzato diverse Camere di commercio, fra cui la Camera di commercio di Taranto, all'applicazione della maggiorazione del 20% (per il triennio 2017-2019).

Si ricorda che, in base alle disposizioni di legge:

  • le imprese individuali anche se iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese (imprenditori non piccoli) versano il diritto annuale in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato (euro 200,00) ridotto del 50% e incrementato del 20%
    € 120,00 per la sede
    € 24,00 per ciascuna unità locale.



  • tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché iscritti anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2018 (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righi del modello) come dichiarato sul modello IRAP 2019 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando prima la riduzione percentuale del 50% e poi l'incremento percentuale del 20% con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.
Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote %
0,00   100.000,00   € 200,00 misura fissa) (*)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*)

(*) per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza unità locali iscritte l'importo per il 2019 è pari ad € 120,00
(**) per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo si ridurrà da € 40.000 a € 24.000

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

L'importo così determinato deve intendersi, per la sola sede (pre-riduzione) cui si dovrà sommare quello dovuto per la singola unità locale (nota 1) pari al 20% del diritto dovuto per l'impresa come già determinato (con tetto massimo di euro 200,00), da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte in altre province (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate).

Per calcolare l'importo dovuto alla scadenza ordinaria di versamento si dovrà, quindi, applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) prima la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e successivamente la maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 22/05/2017 alla Camera di commercio di Taranto (così come ad altre 78 Camere di commercio) o la diversa percentuale stabilita con successivi decreti (per le Camere di commercio siciliane).

Infine si dovrà procedere all'arrotondamento matematico prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("TA" per sede legale ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza, nel caso di imprese pluri-localizzate).

L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla scadenza ordinaria è sempre espresso in unità di euro, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato nei successivi 30 giorni (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato, e arrotondato ad unità di euro, si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo. Solo in tal caso il risultato si arrotonda al centesimo di euro (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) versando l'importo tutto sul codice tributo 3850 .

Si ricorda infine che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.

 


IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO

Le imprese che richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese nel corso dell'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno ed i soggetti che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A) sono tenuti per l'anno di iscrizione al versamento del diritto annuale:

  • contestualmente alla presentazione della pratica con addebito per cassa automatica, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l'importo con l'invio della pratica di iscrizione ComUnica;

  • tramite modello F24, nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione utilizzando gli stessi codice ente (TA), codice tributo (3850) e anno di riferimento (2019) inseriti nella sezione IMU e Tributi LOCALI del modello F24. Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione questo potrà ancora essere sanato con la procedura del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento.

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:

  • "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;

  • "Pagamento tramite F24"

  • "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"

Per le start-up e incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza).

Con nota circolare n. 0432856 del 21/12/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

A seguito dell'autorizzazione alla Camera di commercio di Taranto, con decreto MISE del 22/05/2017, all'incremento percentuale del 20% per l'anno 2019 le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese ed unità locali di nuova iscrizione e dagli altri soggetti iscritti nel R.E.A. subiscono, quindi, prima la riduzione del 50% è poi l'incremento percentuale del 20%, così che gli importi, di seguito riepilogati, restano praticamente invariati rispetto agli ultimi due anni precedenti .

SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Soggetti di nuova iscrizione impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 53,00 (*)
(*) arrotondamento di € 52,80
€ 11,00 (*)
(*) arrotondamento di € 10,56
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) quali persone fisiche o associazioni o fondazioni (in questo caso le unità locali non pagano) € 18,00 --
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)   € 66,00

IMPRESE CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Soggetti di nuova iscrizione Impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Società semplice agricola/nuove unità locali di dette imprese (trattasi di società iscritte in entrambe le sezioni: Società semplici e Imprese agricole) €  60,00 € 12,00
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese € 120,00 € 24,00
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (ad es. snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) € 120,00 € 24,00

(*) Le misure del diritto annuale, pur indicate nel loro importo esatto, quando necessario dovranno essere arrotondate all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).

Ad esempio l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 10,56 deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico)

 

 

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2018



Art. 28 D.L. n. 90//2014 convertito in Legge n. 114/2014, Nota MISE n. 0026505 del 16/01/2018

D.M. 22/05/2017 autorizzazione incremento misura del 20% (G.U. n. 149 del 28.06.2017)


MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Gli importi per il 2018, a seguito della riduzione prevista del 50% rispetto agli stessi importi stabiliti per il 2014 (il riferimento é in ogni caso al D.M. 21/04/2011) ai sensi dell'art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n, 114/2014 e della maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 22/05/2017 sono i seguenti:

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA

Tipologia di impresa Sede
(importo con maggiorazione)
Unità locale (1)
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 52,80
arrotondato € 53,00 (*)
€ 10,56
arrotondato € 11,00 (*)
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte € 18,00  
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 (per ciascuna di esse)   € 66,00

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Tipologia di impresa Sede
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Società semplici agricole (hanno la contemporanea iscrizione nelle due sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa) € 60,00 € 12,00
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001 € 120,00 € 24,00

(1) per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Ai fini del calcolo del diritto annuale da versare a favore della Camera di commercio competente per territorio entro il termine ordinario di versamento si ricorda che, quando necessario, occorre procedere all'arrotondamento dell'importo complessivamente dovuto (per sede ed unità locali iscritte) mantenendo nei risultati intermedi l'arrotondamento ai cinque decimali, e di seguito al centesimo di euro (con il metodo matematico in base al terzo decimale ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si arrotonda al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso) ed infine all'unità di euro (anche quest'ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali (vedi nota 1) devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per l'impresa (con un importo massimo stabilito per ogni unità locale pari a 120 euro, scaturito dall'importo massimo pari a euro 200,00 - 50% riduzione + 20% incremento ).

Quando il versamento venga eseguito, invece, nei 30 giorni successivi al termine ordinario all'importo già determinato ed arrotondato ad unità di euro si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo e in questo caso l'importo finale (da versare tutto sul codice tributo 3850) viene espresso in centesimi di euro con arrotondamento matematico in base al terzo decimale




Importi in base al fatturato

Con nota circolare n. 0026505 del 16/01/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

Il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011, in vigore per il 2014, mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e solo al termine del calcolo si applicherà prima la riduzione del 50% (prevista per legge a partire dal 2017) e poi l'incremento percentuale del 20% giusto il decreto del 22/05/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha autorizzato diverse Camere di commercio, fra cui la Camera di commercio di Taranto, all'applicazione della maggiorazione del 20% (per il triennio 2017-2019) maggiorazione che mantiene sostanzialmente invariati, a parità di fatturato, gli importi rispetto a quanto già stabilito per il 2016 e 2017.

Si ricorda che, in base alle disposizioni di legge:

  • le imprese individuali anche se iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese (imprenditori non piccoli) versano il diritto annuale in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato (euro 200,00) ridotto del 50% e incrementato del 20%
    € 120,00 per la sede        € 24,00 per ciascuna unità locale.

  • tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché iscritti anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2017, (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righi del modello) come dichiarato sul modello IRAP 2018 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando prima la riduzione percentuale del 50% e poi l'incremento percentuale del 20% con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.
Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote %
0,00   100.000,00   € 200,00 misura fissa) (*)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*)

(*) per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza unità locali iscritte l'importo per il 2018 è pari ad € 120,00
(**) per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo si ridurrà da € 40.000 a € 24.000

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

L'importo così determinato deve intendersi, come già detto, per la sola sede (pre-riduzione) cui si dovrà sommare quello dovuto per la singola unità locale (nota 1) pari al 20% del diritto dovuto per l'impresa come già determinato (con tetto massimo di euro 200,00), da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte in altre province (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate).

Per calcolare l'importo dovuto alla scadenza ordinaria di versamento si dovrà, quindi, applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) prima la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e successivamente la maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 22/05/2017 alla Camera di commercio di Taranto (così come ad altre 78 Camere di commercio).

Infine si dovrà procedere all'arrotondamento matematico prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("TA" per sede legale ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza, nel caso di imprese pluri-localizzate).

L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla scadenza ordinaria è sempre espresso in unità di euro, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato nei successivi 30 giorni (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato, e arrotondato ad unità di euro, si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo. Solo in tal caso il risultato si arrotonda al centesimo di euro (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) versando l'importo tutto sul codice tributo 3850.

Si ricorda infine che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.

 


IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO

Le imprese che richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese nel corso dell'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno ed i soggetti che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A) sono tenuti per l'anno di iscrizione al versamento del diritto annuale:

  • contestualmente alla presentazione della pratica con addebito per cassa automatica, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l'importo con l'invio della pratica di iscrizione ComUnica;

  • tramite modello F24, nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione utilizzando gli stessi codice ente (TA), codice tributo (3850) e anno di riferimento (2018) inseriti nella sezione IMU e Tributi LOCALI del modello F24. Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione questo potrà ancora essere sanato con la procedura del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento.

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:

  • "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;

  • "Pagamento tramite F24"

  • "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"

Per le start-up e incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza).

Con nota circolare n. 0026505 del 16/01/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

A seguito dell'autorizzazione alla Camera di commercio di Taranto, con decreto MISE del 22/05/2017, all'incremento percentuale del 20% per l'anno 2018 le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese ed unità locali di nuova iscrizione e dagli altri soggetti iscritti nel R.E.A. subiscono, quindi, prima la riduzione del 50% è poi l'incremento percentuale del 20%, così che gli importi, di seguito riepilogati, restano praticamente invariati rispetto agli ultimi due anni precedenti.

SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Soggetti di nuova iscrizione impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €  52,80 (*)
arrotondato € 53,00
€  10,56 (*)
arrotondato € 11,00
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) quali persone fisiche o associazioni o fondazioni (in questo caso le unità locali non pagano) € 18,00 --
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)   € 66,00

IMPRESE CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Soggetti di nuova iscrizione Impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Società semplice agricola/nuove unità locali di dette imprese (trattasi di società iscritte in entrambe le sezioni: Società semplici e Imprese agricole) €  60,00 € 12,00
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese € 120,00 € 24,00
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (ad es. snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) € 120,00 € 24,00

(*) Le misure del diritto annuale, pur indicate nel loro importo esatto, quando necessario dovranno essere arrotondate all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).

Ad esempio l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 10,56 deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico)

 

 

 

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2017



Art. 28 D.L. n. 90//2014 convertito in Legge n. 114/2014, Nota MISE n. 0359584 del 15/11/2016

D.M. 22/05/2017 autorizzazione incremento misura del 20% (G.U. n. 149 del 28.06.2017)


MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Gli importi per il 2017, a seguito della riduzione prevista del 50% rispetto agli stessi importi stabiliti per il 2014 (il riferimento é in ogni caso al D.M. 21/04/2011) ai sensi dell'art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n, 114/2014 e della maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 22/05/2017 sono i seguenti:

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA

Tipologia di impresa Sede
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 52,80 (*)
arrotondato € 53,00
€ 10,56 (*)
arrotondato € 11,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte € 18,00  
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 (per ciascuna di esse)   € 66,00

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Tipologia di impresa Sede
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Società semplici agricole (hanno la contemporanea iscrizione nelle due sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa) € 60,00 € 12,00
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001 € 120,00 € 24,00

(1) per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Ai fini del calcolo del diritto annuale da versare a favore della Camera di commercio competente per territorio entro il termine ordinario di versamento si ricorda che, quando necessario, occorre procedere all'arrotondamento dell'importo complessivamente dovuto (per sede ed unità locali iscritte) mantenendo nei risultati intermedi l'arrotondamento ai cinque decimali, e di seguito al centesimo di euro (con il metodo matematico in base al terzo decimale ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si arrotonda al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso) ed infine all'unità di euro (anche quest'ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali (vedi nota 1) devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per l'impresa (con un importo massimo stabilito per ogni unità locale pari a 120 euro, scaturito dall'importo massimo pari a euro 200,00 - 50% riduzione + 20% incremento ).

Quando il versamento venga eseguito, invece, nei 30 giorni successivi al termine ordinario all'importo già determinato ed arrotondato ad unità di euro si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo e in questo caso l'importo finale (da versare tutto sul codice tributo 3850) viene espresso in centesimi di euro con arrotondamento matematico in base al terzo decimale




Importi in base al fatturato

Con nota circolare n. 0359584 del 15/11/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

Il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011, in vigore per il 2014, mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e solo al termine del calcolo si applicherà prima la riduzione del 50% (prevista per legge a partire dal 2017) e poi l'incremento percentuale del 20% giusto il decreto del 22/05/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha autorizzato diverse Camere di commercio, fra cui la Camera di commercio di Taranto, all'applicazione della maggiorazione del 20% (per il triennio 2017-2019).

In base alle disposizioni di legge le imprese individuali se iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese (imprenditori non piccoli) versano il diritto annuale in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato (euro 200,00) ridotto del 50% e incrementato del 20%

€ 120,00 per la sede        € 24,00 per ciascuna unità locale.

tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente) - ancorché iscritti anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2016, come dichiarato sul modello IRAP 2017 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando prima la riduzione percentuale del 50% e poi l'incremento percentuale del 20% con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.

Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote %
0,00   100.000,00   € 200,00 misura fissa) (*)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*)

(*) per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza unità locali iscritte l'importo per il 2017 è pari ad € 120,00
(**) per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo si ridurrà da € 40.000 a € 24.000

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

L'importo così determinato deve intendersi, come già detto, per la sola sede (pre-riduzione) cui si dovrà sommare quello dovuto per la singola unità locale (nota 1) pari al 20% del diritto dovuto per l'impresa come già determinato (con tetto massimo di euro 200,00), da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte in altre province (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate).

Per calcolare l'importo dovuto alla scadenza ordinaria di versamento si dovrà, quindi, applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) prima la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e successivamente la maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 22/05/2017 alla Camera di commercio di Taranto (così come ad altre 78 Camere di commercio).

Infine si dovrà procedere all'arrotondamento matematico prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("TA" per sede legale ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza, nel caso di imprese pluri-localizzate).

L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla scadenza ordinaria è sempre espresso in unità di euro, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato nei successivi 30 giorni (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato, e arrotondato ad unità di euro, si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo. Solo in tal caso il risultato si arrotonda al centesimo di euro (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) versando l'importo tutto sul codice tributo 3850.

Si ricorda infine che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.

 


IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO

Con nota circolare n. 0359584 del 15/11/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita per l'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

A seguito dell'autorizzazione all'incremento percentuale del 20% da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 22/05/2017 (G.U. n. 149 del 28.06.2017) per l'anno 2017 le misure fisse e predefinite del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese e dagli altri soggetti iscritti nel R.E.A. subiscono, quindi, prima la riduzione del 50% è poi l'incremento percentuale del 20%, (per la Camera di commercio di Taranto) così che questi sono gli importi dovuti.

SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Soggetti di nuova iscrizione impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €  52,80 (*)
arrotondato € 53,00
€  10,56 (*)
arrotondato € 11,00
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) quali persone fisiche o associazioni o fondazioni (in questo caso le unità locali non pagano) € 18,00 --
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)   € 66,00

IMPRESE CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Soggetti di nuova iscrizione Impresa
(importo con maggiorazione)
Unità locale
(importo con maggiorazione)
Società semplice agricola/nuove unità locali di dette imprese (trattasi di società iscritte in entrambe le sezioni: Società semplici e Imprese agricole) €  60,00 € 12,00
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese € 120,00 € 24,00
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (ad es. snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) € 120,00 € 24,00

N.B.= Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale prima dell'entrata in vigore del D.M. 22/05/2017 (pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017 ed immediatamente esecutivo) per un importo inferiore rispetto a quanto dovuto, potevano eseguire il versamento della differenza ancora dovuta, senza nessun aggravio, entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (ossia entro il termine stabilito per i versamenti della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive).

Per coloro che non abbiano effettuato tale versamento a conguaglio, c'è ancora la possibilità di sanare – tramite l'istituto del ravvedimento operoso – quanto dovuto entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento proprio dell'impresa (per le nuove iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione).

 

 

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2016



Nota MISE n. 0279880 del 22.12.2015 e art. 28 D.L. n. 90//2014 convertito in Legge n. 114/2014


MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Gli importi stabiliti per il 2016, come indicato con nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 279880 del 22/12/2015, in virtù della riduzione percentuale del 40% rispetto agli stessi importi previsti per il 2014 (il riferimento é in ogni caso al D.M. 21/04/2011 misure diritto annuale 2011) sono i seguenti:

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA

Tipologia di impresa Sede Unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 52,80 (*) € 10,56 (*)
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte € 18,00  
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 (per ciascuna di esse)   € 66,00

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Tipologia di impresa Sede Unità locale
Società semplici agricole (sono quelle che hanno la contemporanea iscrizione in entrambe le sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa) € 60,00 € 12,00
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001 € 120,00 € 24,00

(1) per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO (*)

Gli importi sopra riportati - determinati come si è già detto con la riduzione percentualmente prevista del 40% - vanno successivamente applicate le modalità di calcolo e arrotondamento stabilite con nota circolare del MISE n. 19230 del 3 marzo 2009 (scaricabile integralmente dal sito www.camcomtaranto.com nella sezione Diritto annuale – Normativa) ed ulteriormente illustrate con particolare riferimento al 2015 con nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014.

L'arrotondamento deve essere sempre effettuato prima al centesimo di euro (con il metodo matematico in base al terzo decimale ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si arrotonda al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso) e poi all'unità di euro (anche quest'ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico).




PAGAMENTO IN BASE AL FATTURATO

Come già ricordato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 23/2010, le imprese individuali (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese) nonché tutti i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) sono tenuti a versare, in unica soluzione, il diritto annuale in favore della Camera di commercio competente per territorio, in misura fissa.

Tutti gli altri soggetti sono obbligati al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Quindi nell'ambito della sezione ordinaria del Registro imprese abbiamo due diverse modalità di calcolo:

  • Per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (imprenditori non piccoli) versano un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato ridotto del 40% per l'anno 2016
€ 120,00 per la sede        € 24,00 per ciascuna unità locale.
  • tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché annotati anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2015 (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righi del modello) come dichiarato sul modello IRAP 2016 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando di seguito la riduzione percentuale del 40% per l'anno 2016 con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.
Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote %
0,00   100.000,00   € 200,00 misura fissa) (*)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*)

(*) perciò per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza UL già iscritte l'importo per il 2016 è pari ad € 120,00
(*) per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo passa da € 40.000 a € 24.000

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Gli importi sopra riportati - determinati come si è già detto con la riduzione percentualmente prevista del 40% - vanno successivamente applicate le modalità di calcolo e arrotondamento stabilite con nota circolare del MISE n. 19230 del 3 marzo 2009 (scaricabile integralmente dal sito www.camcomtaranto.com nella sezione Diritto annuale – Normativa) ed ulteriormente illustrate con particolare riferimento al 2015 con nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014.

L'arrotondamento deve essere sempre effettuato prima al centesimo di euro (con il metodo matematico in base al terzo decimale ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si arrotonda al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso) e poi all'unità di euro (anche quest'ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico).


 


NUOVE IMPRESE (iscritte nel corso del 2016)

Con nota prot. n. 0279880 del 22 dicembre 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato gli importi dovuti alle Camere di commercio per il diritto annuale 2016 dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che denunciano l'apertura di nuove unità locali nel corso del 2016, aggiornati in seguito alla riduzione del 40% disposta dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.

Tale disposizione di legge stabilisce che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della Legge 29/12/1993 n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40%, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento".
Si ricorda che gli importi stabiliti per il diritto annuale 2014 sono quelli già riconfermati relativi al D.M. 21 aprile 2011.

Di seguito si riepilogano gli importi dovuti:

SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Soggetti di nuova iscrizione impresa (*) Unità locale (*)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori,artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €  52,80 (1) € 10,56 (2)
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali € 120,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) persone fisiche o associazioni o fondazioni € 18,00 --
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)   € 66,00

IMPRESE CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Soggetti di nuova iscrizione impresa Unità locale
Società semplice agricola/nuove unità locali di dette imprese (iscritte contemporaneamente nelle nella sez. Società semplici e Imprese agricole) €  60,00 € 12,00
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici) € 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese € 120,00 € 24,00
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) € 120,00 € 24,00

(1-2) Le predette misure del diritto annuale sono indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini dell'importo del versamento da eseguire a favore della Camera di commercio si ricorda che, quando necessario, occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).

Ad esempio l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 10,56 deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico).

 

 

 

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2015



Decreto interministeriale 08 gennaio 2015 (G.U. n. 44 del 23.02.2015) e nota MISE n. 0227775 del 29.12.2014


MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Gli importi stabiliti per il 2015 dall'art. 1 del decreto interministeriale 8/01/2015 in virtù della riduzione percentuale del 35% rispetto agli stessi importi previsti per il 2014 (il riferimento é in ogni caso al D.M. 21/04/2011 misure diritto annuale 2011) sono i seguenti:

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA

Tipologia di impresa Sede Unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 57,20 (*) € 11,44 (*)
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 130,00 € 26,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte € 19,50 (*)  
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 (per ciascuna di esse)   € 71,50 (*)
  • (* ) Esempi:
    impresa individuale sez. speciale + 1 UL € 57,20 + € 11,44= € 68,64 arrotondato € 69,00
    soggetto only -REA importo € 19,50 arrotondato € 20,00
    n. 3 unità locali di società con sede all'estero ubicate nella stessa provincia € 71,50x3 = 214,5, arrotondato € 215,00

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Tipologia di impresa Sede Unità locale
Società semplici agricole (sono quelle che hanno la contemporanea iscrizione in entrambe le sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa) € 65,00 € 13,00
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici) € 130,00 € 26,00
Società di cui al'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001 € 130,00 € 26,00

(*) MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Gli importi sopra riportati sono determinati con la semplice riduzione percentualmente prevista del 35%, a cui vanno successivamente applicate le modalità di calcolo e arrotondamento stabilite con nota circolare del MISE n. 19230 del 3 marzo 2009 (nella sezione Diritto annuale – Normativa) ed ulteriormente illustrate con particolare riferimento al 2015 con nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014.




PAGAMENTO IN BASE AL FATTURATO

Si ricorda che anche se iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese le imprese individuali (imprenditori non piccoli) versano invece che in base al fatturato un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato ridotto del 35% per l'anno 2015

€ 130,00 per la sede        € 26,00 per ciascuna unità locale.

tutti gli altri soggettiiscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché annotati anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2014 (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righi del modello) come dichiarato sul modello IRAP 2015 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando di seguito la riduzione percentuale del 35% per l'anno 2015 con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite dalla nota circolare MISE n. . 227775 del 29/12/2014.

Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote
0,00   100.000,00   € 200,00 (misura fissa) (*)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*)

(*) pertanto per chi rientra solo nella prima fascia (misura fissa) senza UL l'importo per il 2015 è pari ad € 130,00 analogamente per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo passa da € 40.000 a € 26.000

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Le modalità di calcolo e di arrotondamento riepilogate di seguito sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare prot. n. 19230 del 3/3/2009 e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014 (nella sezione Normativa di riferimento).

In sintesi si procederà ad un unico arrotondamento finale dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (per sede ed unità locali) mantenendo i cinque decimali (compresa la riduzione del 35%), con passaggio intermedio obbligatorio l'arrotondamento al centesimo di euro prima di procedere all'arrotondamento all'unità di euro (secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

 


NUOVE IMPRESE (iscritte nel corso del 2015)

Con nota prot. n. 0227775 del 29 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato gli importi dovuti per il diritto annuale 2015 dai soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese o nel REA e per l'apertura di nuove unità locali, aggiornati in seguito alla riduzione del 35% disposta dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014.

Il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 " Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" ha previsto all'art. 1 che le misure del diritto annuale 2015 sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 art. 28 del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 %.

SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Soggetti di nuova iscrizione impresa (*) Unità locale (*)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori,artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €  57,20 (1) € 11,44 (2)
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali € 130,00 € 26,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) persone fisiche o associazioni o fondazioni € 19,50 (3) --
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)   € 71,50 (4)

(*) Le predette misure del diritto annuale sono indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini dell'importo del versamento da eseguire a favore della Camera di commercio si ricorda che, quando necessario, occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).

IMPRESE CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Soggetti di nuova iscrizione impresa (*) Unità locale (*)
Società semplice agricola/nuove unità locali di dette imprese (iscritte contemporaneamente nelle nella sez. Società semplici e Imprese agricole) €  65,00 € 13,00
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici) € 130,00 € 26,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese € 130,00 € 26,00
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) € 130,00 € 26,00

 

 

 

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2014



Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 3.06.2011) confermato con nota MISE n. 0201237 del 05.12.2013


MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Soggetti già iscritti al 1.01.2014 Impresa Unità locale
(1) l'importo deve essere arrotondato ad unità di euro con modalità nota MISE n. 19230/2009
Imprese individuali iscritte in sezione speciale € 88,00   € 17,60 (1)  
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria € 200,00   € 40,00  
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95  € 110,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) € 30,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola € 200,00   € 40,00  
Imprese con ragione di società semplice agricola (2) € 100,00   € 20,00  
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D.Lgs. n. 96/2001 € 200,00   € 40,00  

(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa da arrotondarsi ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009;

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).



PAGAMENTO IN BASE AL FATTURATO

Le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle sopra individuate, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell'esercizio 2013 come dichiarato sul modello IRAP 2014 (oppure solo per alcune tipologie di impresa in base al dato contabile - per l'individuazione del dato del fatturato si veda il capitolo relativo) la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato rimaste anch'esse invariate:

Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote
0,00   100.000,00   € 200,00
(misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Le suddette imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali o sedi secondarie, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.

Per le modalità di calcolo ed arrotondamento si rinvia sempre alla nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009, disponibile integralmente sul sito.


 


NUOVE IMPRESE (iscritte nel corso del 2014)

Per le imprese e/o le unità locali di nuova iscrizione il termine di pagamento resta quello già disposto dal decreto interministeriale 21.04.2011 e cioè contestualmente alla presentazione della domanda e/o denuncia di iscrizione o di annotazione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative o entro i successivi 30 giorni con modello F24.

Soggetti di nuova iscrizione Impresa Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali 88,00 18,00 (1)
Nuove imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali 200,00 40,00
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni 200,00 40,00
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria
40,00
Nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95
110,00
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero
110,00
Nuovi soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) 30,00 --
Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese 200,00 40,00
Nuove imprese con ragione di società semplice agricola (2)/nuove unità locali di dette imprese 100,00 20,00
Nuove società di cui al comma 2 dell’art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese 200,00 40,00

1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa già arrotondato ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009. L'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 17,60000 (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) deve essere in realtà moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (con il medesimo protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e in ultimo all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico);

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).

 

 

 

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2013



Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 3.06.2011) confermato con nota MISE n. 0261118 del 21.12.2012


MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Soggetti già iscritti al 1.01.2013 impresa Unità locale
(1) l'importo deve essere arrotondato ad unità di euro con modalità nota MISE n. 19230/2009
Imprese individuali iscritte in sezione speciale € 88,00   € 17,60 (1)  
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria € 200,00   € 40,00  
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95  € 110,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) € 30,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola € 200,00   € 40,00  
Imprese con ragione di società semplice agricola (2) € 100,00   € 20,00  
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D.Lgs. n. 96/2001 € 200,00   € 40,00  

(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa da arrotondarsi ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009;

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).



PAGAMENTO IN BASE AL FATTURATO

Le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle sopra individuate, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell'esercizio 2012 (per l'individuazione del dato del fatturato si veda il capitolo relativo) la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato rimaste anch'esse invariate:

Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote
0,00   100.000,00   € 200,00
(misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Le suddette imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali o sedi secondarie, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.

Per le modalità di calcolo ed arrotondamento si rinvia sempre alla nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009, disponibile integralmente sul sito.


 


NUOVE IMPRESE (iscritte nel corso del 2013)

Per le imprese e/o le unità locali di nuova iscrizione il termine di pagamento resta quello già disposto dal decreto interministeriale 21.04.2011 e cioè contestualmente alla presentazione della domanda e/o denuncia di iscrizione o di annotazione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative o entro i successivi 30 giorni con modello F24.

Questi gli importi riconfermati:

Soggetti di nuova iscrizione Impresa Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali 88,00 18,00 (1)
Nuove imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali 200,00 40,00
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni 200,00 40,00
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria
40,00
Nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95
110,00
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero
110,00
Nuovi soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) 30,00 --
Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese 200,00 40,00
Nuove imprese con ragione di società semplice agricola (2)/nuove unità locali di dette imprese 100,00 20,00
Nuove società di cui al comma 2 dell’art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese 200,00 40,00

1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa già arrotondato ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009. L'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 17,60000 (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) deve essere in realtà moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (con il medesimo protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e in ultimo all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico);

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).

 

 

 

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2012



Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 3.06.2011) confermato con nota MISE n. 0255658 del 27.12.2011


Misure fisse e misure transitorie

Soggetti già iscritti al 1.01.2012 impresa Unità locale
Imprese individuali iscritte in sezione speciale 88,00   17,60 (1)  
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria 200,00   40,00  
Imprese con ragione di società semplice non agricola 200,00   40,00  
Imprese con ragione di società semplice agricola (2) 100,00   20,00  
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D.Lgs. n. 96/2001 200,00   40,00  
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ogni unità locale) 110,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) escluse eventuali unità locali  30,00

(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa da arrotondarsi ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009;

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese)



Fasce di fatturato ed aliquote

Le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle sopra individuate, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell'esercizio 2011 (per l'individuazione del dato del fatturato si veda il capitolo relativo alla sezione ordinaria della Guida diritto annuale 2011) le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote
0,00   100.000,00   € 200,00
(misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Le suddette imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00 (per ogni unità locale).
Criteri di calcolo ed arrotondamento stabiliti con nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3.03.2009.


 


Nuove imprese iscritte nel corso del 2012


Soggetti di nuova iscrizione Impresa Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali 88,00 18,00 (1)
Nuove imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali 200,00 40,00
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni 200,00 40,00
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria
40,00
Nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95
110,00
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero
110,00
Nuovi soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) 30,00 --
Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese 200,00 40,00
Nuove imprese con ragione di società semplice agricola (2)/nuove unità locali di dette imprese 100,00 20,00
Nuove società di cui al comma 2 dell’art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese 200,00 40,00

 

Informazioni
- - - - - - - - -
Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO
Tel. Ufficio 0997783150-3129
email: dirittoannuale@brta.camcom.it
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00

Aggiornata al 05.06.2023