MODALITÀ DI VERSAMENTO
Pagamento con modello F24, pago PA e diritto di prima iscrizione
Il diritto annuale dovuto dai soggetti già iscritti al 1 gennaio 2023 al Registro delle imprese o al R.E.A. deve essere obbligatoriamente versato, in unica soluzione, entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (rif. art. 17 comma 3 lettera a) D.P.R. n. 435/2001 e s.m.i. per maggiori dettagli si veda il paragrafo TERMINI di PAGAMENTO) utilizzando alternativamente le seguenti modalità di pagamento:
- tramite la piattaforma PagoPA funzione "calcola e paga" collegata al sito nazionale di calcolo e pagamento (http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm) potendo così sia calcolare quanto dovuto che pagare direttamente online. Detta funzionalità è dedicata alle sole imprese già iscritte al 1 gennaio 2023;
- tramite il modello F24mediante il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o F24 web) o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane o da altri intermediari abilitati, con le modalità di compilazione di seguito indicate.
DIRITTO ANNUALE DI PRIMA ISCRIZIONE
Solo nel caso di imprese, unità locali e soggetti R.E.A. di nuova iscrizione (che si iscrivono cioè nel corso dell'anno di riferimento) il pagamento del diritto annuale avviene, invece, di regola contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (per cassa automatica con l'invio della pratica COMUNICA utilizzando la funzione di addebito contestuale alla pratica) oppure entro i successivi 30 giorni con modello F24 (utilizzando le stesse modalità ed il codice tributo che si utilizzano per l'esazione ordinaria).
Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023 la Camera di commercio di Taranto, così come la quasi totalità delle altre Camere di commercio italiane, è stata autorizzata all'incremento delle misure del diritto annuale della percentuale del 20% per il triennio 2023-2025 per il finanziamento dei programmi previsti, secondo la procedura dell'art.18, comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. .
Detto decreto entrato in vigore il 17/04/2023 (con la pubblicazione sul sito del Ministero) ha previsto che le imprese e unità locali che hanno versato sino alla suddetta data con gli importi provvisoriamente stabiliti debbano integrare la differenza (si veda il prospetto sottoriportato degli importi da integrare) entro il 30 novembre 2023.
Si riportano di seguito gli importi già previsti, gli importi che dovranno essere integrati entro il termine sopra indicato, e gli importi definitivi comprensivi della maggiorazione autorizzata (triennio 2023-2024-2025):
IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2023 (NUOVE ISCRIZIONI) | Misure fisse | Maggiorazione 20% | Importo definitivo | |
---|---|---|---|---|
Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori, coltivatori diretti, imprese agricole e artigiani) | Sede | € 44,00 | € 9,00 | € 53,00 (*) |
Unità locale | € 9,00 (*) | € 2,00 (*) | € 11,00 (*) | |
Società semplici iscritte come imprese agricole | Sede | € 50,00 | € 10,00 | € 60,00 |
Unità locale | € 10,00 | € 2,00 | € 12,00 | |
Tutte le altre società, i consorzi e le imprese individuali (iscritte in sezione ordinaria), le società semplici non agricole, società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001 | Sede | € 100,00 | € 20,00 | € 120,00 |
Unità locale | € 20,00 | € 4,00 | € 24,00 | |
Soggetti iscritti solo al REA | Sede | € 15,00 | € 3,00 | € 18,00 |
Imprese con sede principale all'estero (per ogni unità locale e/o sede secondaria) | Unità locale | € 55,00 | € 11,00 | € 66,00 |
(*) importo arrotondato ad unità di euro giusta nota circolare MISE n. 19230/2009
Compilazione del modello F24 per il versamento del diritto annuale
Si ricorda che tutti i soggetti titolari di P. IVA sono obbligati all'utilizzo del modello F24 telematico (mediante utilizzo del servizio telematico di Agenzia delle Entrate o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane o da altri intermediari abilitati) compilato secondo le istruzioni sotto riportate.
E' possibile compensare l'importo da pagare a titolo di diritto annuale con crediti vantati con riferimento ad altri tributi o contributi (correttamente esposti nelle relative sezioni) o con eventuali crediti da diritto annuale (in tal caso è necessario che l'importo del credito da compensare sia stato preventivamente verificato e confermato dall'ufficio competente della Camera).
La procedura di compensazione sul modello F24 ha dei limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore (si invita alle necessarie verifiche sul sito dell'Agenzia delle Entrate) e viene effettuata utilizzando per la trasmissione del modello F24 esclusivamente il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate.
È consigliabile, se possibile, di utilizzare un unico modello di versamento F24 alla scadenza prescritta.
Nel dettaglio le istruzioni per la compilazione dei singoli campi:
F24 | Modalità di compilazione |
---|---|
Contribuente |
indicare il codice fiscale dell'impresa (non la P.IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Attenzione: nel caso di indicazione di un C.F. diverso rispetto a quello depositato al Registro delle imprese e riportato nell'informativa inviata dalla CCIAA il versamento non verrà abbinato automaticamente all'impresa iscritta. Si ricorda, infatti, che qualunque variazione sia apportata al C.F. dell'impresa (anche da Anagrafe Tributaria) dovrà essere oggetto di denuncia di variazione al Registro delle imprese. |
Sezione IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI |
codice ente/codice comune: TA indicare la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive). Le imprese con unità locali in più province indicheranno distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera compilando per ognuna un rigo. codice tributo: 3850
|
Nel caso di errata compilazione e/o di errata trasmissione del modello F24 come ad es. l'errata indicazione del codice tributo (3850 – diritto - 3851 – interessi - 3852 – sanzioni) oppure dell'anno di riferimento, o ancora l'errata indicazione del C.F. è possibile richiedere all'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio la rettifica e/o l'attribuzione del versamento con il modello appositamente predisposto (Modello rettifica F24).
Quando l'errata compilazione o l'errata trasmissione del modello ha comportato l'errata indicazione del Codice Ente e sempre che lo stesso rientri comunque nell'ambito del sistema delle Camere di commercio (es. anziché indicare il codice ente "TA" per versare a favore della CCIAA di TARANTO viene indicato erroneamente il codice ente "BA" e quindi il versamento viene eseguito a favore della Camera di commercio di BARI) questo può, in alcuni casi, essere rilevato in automatico (così da attivare delle procedure di restituzione e/o acquisizione del versamento tra le Camere di commercio interessate), ma in altri casi lo stesso può non essere individuato in automatico e generare iscrizioni a ruolo.
E' quindi preferibile sempre contattare l'Ufficio preposto per informare dell'accaduto e accertarsi della procedura da adottare (si veda nel dettaglio il capitolo Compensazioni e Rimborsi e Sanzioni).
Se invece il codice Ente utilizzato è quello di un altro Ente (al di fuori del sistema camerale) dovrà essere verificato in primo luogo l'effettiva avvenuta trasmissione del modello F24 ed in caso di conferma dell'avvenuto accredito ad altro Ente si dovrà richiederne il rimborso ed eseguire un nuovo versamento
Informazioni
Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate
Tel. Ufficio 0997783150-3129
email: dirittoannuale@brta.camcom.it
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
Aggiornata al 01.06.2023