Regolamenti

 

REGOLAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

In attuazione dell’art.53 dello Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.21 del 30 luglio 1998 ed entrato in vigore il 4 settembre 1998, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui si definisce e si manifesta l’organizzazione amministrativa, nonché le modalità di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane nella Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, in conformità alle leggi che regolano la materia, al citato Statuto ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

Le azioni attraverso le quali si attua l’organizzazione amministrativa dell’ente si manifestano tramite atti di organizzazione i quali disciplinano, sulla base del regolamento, l’ordinamento interno delle unità operative nelle quali si articola la struttura organizzativa.

Gli atti di organizzazione sono adottati, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta, dal Segretario generale e dai dirigenti.


Art. 2 – Criteri generali di organizzazione

L’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente camerale è fondata sui principi contenuti nel Titolo III dello Statuto.

L’organizzazione è funzionale al costante soddisfacimento dei bisogni delle imprese, dei consumatori e, più in generale, della collettività attraverso il decentramento dei servizi su tutto il territorio provinciale.

I criteri che ispirano l’organizzazione all’interno dell’ente sono:

  • a) la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, proprie degli organi di governo, e quelle di gestione e conseguimento dei risultati, spettanti alla dirigenza;
  • b) la chiara individuazione di funzioni, di responsabilità e dei relativi livelli di autonomia con riferimento agli obiettivi e alle risorse assegnate ai diversi livelli dirigenziali;
  • c) la centralità delle esigenze degli utenti, la qualità e la semplificazione dei procedimenti interni, l’efficienza e la tempestività dei servizi erogati;
  • d) il decentramento dei servizi su tutto il territorio provinciale;
  • e) la flessibilità organizzativa in relazione all’evoluzione del sistema normativo, alle dinamiche dei bisogni dell’utenza ed alle relative modificazioni dei sistemi di erogazione dei servizi;
  • f) la completa informatizzazione avanzata di tutti gli uffici;
  • g) la piena valorizzazione delle risorse umane;
  • h) la circolazione dell’informazione, interna ed esterna, per garantire la più ampia partecipazione all’attività della Camera di commercio;
  • i) l’accessibilità ai documenti ed ai procedimenti amministrativi;
  • j) la costante valutazione dei risultati conseguiti in conformità ai principi di trasparenza ed economicità;
  • k) l’utilizzazione di risorse esterne all’ente per l’economicità, lo snellimento ed il miglioramento qualitativo dei servizi;
  • l) lo sviluppo delle attività nell’ambito della rete integrata di servizi camerali nazionali ed europea.


Art. 3 – Dotazione organica

La dotazione organica del personale della Camera di commercio è determinata ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del D.lgs. 3 febbraio 1993 n.29 e dell’art. 52 dello Statuto camerale.


Art. 4 – Criteri generali di reclutamento del personale

Le modalità di reclutamento del personale e le procedure di selezione si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dal D. lgs. 3 febbraio 1993 n.29 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da apposito regolamento, concernente le modalità di acquisizione e di sviluppo del personale camerale.

I requisiti di accesso all’impiego sono quelli fissati dal richiamato D. lgs. n. 29/93.

L’assunzione presso la Camera di commercio avviene:

  • a) tramite procedure selettive, conformi al principi dettati dall’art.36, comma 3, del richiamato d.lgs. n.29/93, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
  • b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le categorie ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.


Art. 5 – Progressione verticale nel sistema di classificazione

Nel rispetto dei principi di cui all’art.36 del D. lgs. 3 febbraio 1993 n.29, e successive modifiche ed integrazioni, e all’art. 6, punto 12, della legge 15 maggio 1997 n.127, tenendo conto dei requisiti professionali indicati nella declaratoria delle categorie di riferimento, l’ente attua procedure selettive per la progressione verticale interamente riservate al personale dipendente, nel limite di posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno.

Tali procedure sono finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore.


Art. 6 – Criteri generali di gestione del personale

Le procedure di acquisizione, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane si ispirano ai seguenti criteri:

  • a) la trasparenza e l’efficienza delle procedure di reclutamento, selezione e sviluppo in termini di evidenza, snellezza, tempestività;
  • b) la flessibilità nella gestione delle risorse umane e l’ottimale distribuzione delle stesse, operata sulla base delle competenze e delle esigenze organizzative e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
  • c) lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione delle professionalità dei dipendenti, garantendo a tutti pari opportunità, attraverso attività di formazione e processi di mobilità orizzontale tesi a delineare, anche sul luogo di lavoro, percorsi di costante crescita professionale del personale;
  • d) l’introduzione e la sperimentazione di nuove forme di lavoro anche tramite l’utilizzo dell’informatica e della telematica.


TITOLO SECONDO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA


Art. 7 – Assetto della struttura della Camera di commercio

La struttura organizzativa dell’ente si articola in aree e, all’interno di queste, in servizi, in unità operative intermedie ed in uffici.


Art. 8 – Caratteristiche delle aree

L’area costituisce l’unità organizzativa di massimo livello.

Il dirigente preposto attende:

  • a) alla pianificazione delle attività sulla base delle scelte strategiche generali dell’ente;
  • b) al coordinamento delle unità organizzative collocate all’interno dell’area;
  • c) al controllo dell’efficienza, della produttività, dell’economicità e della trasparenza delle funzioni svolte.

Le aree sviluppano funzioni a rilevanza esterna o di supporto per l’attività dell’ente.

Le funzioni a rilevanza esterna attengono all’erogazione con continuità di prestazioni e servizi destinati a soddisfare bisogni delle imprese, dei consumatori e della collettività del territorio provinciale. I titolari di tali funzioni sono responsabili del soddisfacimento dei bisogni della rispettiva utenza.

Le funzioni di supporto assicurano la funzionalità della struttura generale e delle aree a rilevanza esterna.

Le aree sono individuate sulla base delle tipologie di intervento sulle quali insiste l’azione istituzionale dell’ente.


Art. 9 – Istituzione delle aree

Sulla base dei criteri di cui all’art.7 del presente regolamento, la Giunta istituisce le aree.


Art. 10 – Caratteristiche dei servizi

Il servizio è la struttura responsabile della produzione ed erogazione delle specifiche prestazioni ad esso assegnate all’interno dell’area nella quale è inserito.

Ai fini della sua costituzione è necessario, di norma, che il servizio:

  • a) identifichi una pluralità altamente omogenea aggregata in base a criteri della finalità principale perseguita e della tipologia dell’utenza servita;
  • b) identifichi chiaramente gli obiettivi dei suoi interventi e quindi la classificazione dei prodotti e dei servizi erogati;
  • c) sviluppi il suo processo produttivo in modo sostanzialmente autonomo da quello di altre unità operative;
  • d) abbia una significativa complessità organizzativa correlata alla dimensione, valutabile anche in base al numero di dipendenti;
  • e) svolga attività che prevalentemente non esulino dalle competenze dell’area in cui è inserito;
  • f) espleti attività di redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un elevato grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.

Spetta al dirigente di area valutare ed identificare, d’intesa con il Segretario generale, i servizi necessari sulla base di uno specifico piano di organizzazione, elaborato con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare le procedure e i flussi di lavoro, nonché di rendere determinabili le responsabilità dei procedimenti.

I servizi dispongono di autonomia operativa nell’ambito degli indirizzi formulati dal dirigente di area. Hanno le competenze necessarie al raggiungimento dei risultati, nel rispetto dei vincoli di efficienza e di economicità complessive dell’ente.
Art. 11 – Unità operative intermedie e semplici

L’operatività dei servizi viene garantita:

  • a) da strutture composte da due o più uffici, denominate unità operative intermedie poste a supporto della funzionalità del servizio;
  • b) da unità operative semplici, denominate uffici che svolgono semplici funzioni di istruttoria nel campo amministrativo, tecnico o contabile.

Le predette strutture sono istituite ed organizzate dal dirigente d’area, sentito il Segretario generale, sulla base di effettive esigenze operative.


Art. 12 – Modalità di revisione della struttura organizzativa

L’istituzione di nuove aree, la soppressione o la modifica di quelle esistenti sono definite dalla Giunta.

L’attribuzione di nuove competenze ad aree già esistenti, il trasferimento di competenze da un area ad altra, costituiscono un’attività di organizzazione complessiva dell’ente, la quale è posta in essere dal Segretario generale sulla base di apposite analisi tecniche ed organizzative, finalizzate, tra l’altro, alla verifica delle disponibilità di risorse umane, tecnologiche e finanziarie.

L’istituzione, la soppressione e la modifica delle competenze dei servizi all’interno delle aree è effettuata dal dirigente di area, previo accordo con il Segretario generale.

Le modifiche organizzative all’interno delle aree vengono attuate, coerentemente ai criteri di organizzazione, al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi, nell’ambito delle risorse assegnate all’area stessa.


Art. 13 – Organizzazione e collaborazione esterna

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l’ente utilizza modelli organizzativi improntati a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all’art.8 dello Statuto camerale.

Nello svolgimento della sua attività, l’ente può avvalersi – in conformità all’art.2 della legge n.580/93 ed all’art.9 dello Statuto camerale - dei seguenti strumenti operativi:

  • a) costituzione ed esercizio di aziende speciali per il raggiungimento di specifici scopi;
  • b) utilizzazione di servizi messi a disposizione da organismi del sistema camerale nazionale;
  • c) costituzione di appositi enti, consorzi o società fra più Camere di commercio, cui possono partecipare anche altri soggetti pubblici o privati.

Art.14 – Esternalizzazione attività tecnico-operative

La Camera di commercio, in attuazione del principio della economicità dei costi, può avvalersi di forme di flessibilità organizzativa, ricorrendo a risorse esterne all’ente per lo svolgimento di attività tecnico-operative. L’esercizio di dette attività è assicurato a seguito di intese, accordi o convenzioni stipulate con altre Camere di commercio e con altri soggetti pubblici e privati, anche per lo svolgimento di servizi di interesse comune.


TITOLO TERZO

FUNZIONI DIRIGENZIALI


Art. 15 – Articolazione delle funzioni dirigenziali

La dirigenza della Camera di commercio è articolata nelle seguenti fasce:

  • a) dirigenziale di vertice, corrispondente al Segretario generale;
  • b) dirigenziali di area.

La distinzione assume rilevanza ai fini della graduazione delle funzioni e responsabilità, nonché della determinazione del relativo trattamento economico.

L’assunzione dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, a seguito delle procedure selettive stabilite, è disposta dalla Giunta.


Art. 16 – Segretario generale

Il Segretario generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente; a tale fine egli sovrintende alla gestione complessiva dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità, e garantendo l’unitarietà ed il coordinamento dell’azione amministrativa. Al Segretario generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente.

Il Segretario generale oltre ai compiti previsti dall’art.48 dello Statuto, svolge le seguenti funzioni:

  • a) attiva strumenti di analisi tramite indicatori desunti dall’attività di programmazione dell’ente che permettano di osservare e controllare adeguatamente gli stati di avanzamento della gestione e delle attività, nonché gli eventuali scostamenti;
  • b) esercita i poteri di spesa nei limiti delle previsioni dei singoli programmi approvati dalla Giunta;
  • c) segue l’evoluzione del contesto ambientale ed istituzionale di riferimento al fine di assicurare il costante sviluppo dei servizi, innovando l’attività e comunque assicurando le condizioni di funzionamento dell’ente;
  • d) elabora le linee generali della gestione del personale dell’ente anche per la parte inerente al trattamento economico accessorio;
  • e) sottoscrive i contratti individuali di lavoro;
  • f) formula direttive per la determinazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico.


Art. 17 – Vice Segretario generale vicario

La Giunta camerale, su proposta del Segretario generale, nomina il vice Segretario generale vicario, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario generale, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.


Art. 18 – Vice Segretario generale – Dirigente di area

Il vice Segretario generale, dirigente di area, nell’ambito della programmazione complessiva dell’ente, è responsabile della conformità degli atti alle leggi, della qualità dei servizi erogati e della economicità della gestione dell’area.

Nell’esercizio di tale responsabilità ha una autonomia nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all’area dal Segretario generale.

Oltre alle competenze rivenienti dall’art.50 dello Statuto camerale, in qualità di dirigente di area, svolge i seguenti compiti:

  • a) adotta tutti gli atti di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa di competenza dell’area;
  • b) gestisce l’organizzazione del lavoro interno dell’area;
  • c) gestisce ed amministra il personale dell’area, sulla base dei criteri generali stabiliti nell’ente;
  • d) attribuisce i trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi e sulla base delle direttive generali impartite dal Segretario generale;
  • e) verifica periodicamente i livelli di attività svolta e la produttività degli uffici e dei servizi;
  • f) provvede all’adeguamento dell’orario di servizio e di apertura al pubblico dei servizi sulla base delle direttive del Segretario generale.

I dirigenti mediante l’attività propositiva, espressione della loro autonomia, partecipano alla formulazione degli indirizzi e dei programmi annuali che sono adottati dagli organi di governo dell’Ente.


Art. 19 – Conferimento degli incarichi

L’attribuzione di incarichi di direzione di area spetta al Segretario generale.

Per il conferimento degli incarichi il Segretario generale si avvale di una specifica istruttoria nella quale vengono osservati, sulla base della natura e delle caratteristiche dei programmi da attuare, gli indirizzi fissati dalla Giunta tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

  • a) le posizioni già ricoperte all’interno dell’amministrazione;
  • b) le esperienze amministrative, gestionali e professionali acquisite ed i risultati prodotti;
  • c) la competenza professionale e la qualificazione culturale (desumibile anche dai titoli di studio) in relazione all’incarico da ricoprire;
  • d) la capacità di stabilire corrette relazioni con l’utenza, per posizioni organizzative che implichino tali relazioni;
  • e) la capacità di gestire i cambiamenti organizzativi, nonché le innovazioni dei procedimenti amministrativi e di mutamento degli obiettivi, e di adeguarsi ad essi;
  • f) la capacità di coordinare e di sviluppare le risorse umane assegnate in rapporto alle esigenze dell’organizzazione.

La durata dell’incarico deve essere congruente con gli obiettivi attribuiti al medesimo.
L’atto di affidamento dell’incarico costituisce parte integrante del contratto individuale di lavoro del dirigente e definisce, tra l’altro:

  • a) la tipologia ed i contenuti delle funzioni dirigenziali affidate;
  • b) la durata dell’incarico;
  • c) le attribuzioni dirigenziali conferite in relazione alle singole posizioni organizzative;
  • d) il valore economico della posizione affidata.


Art. 20 – Revoca degli incarichi

La revoca dell’incarico, e le misure ad essa conseguenti quali – a seconda dei casi – l’affidamento di altro incarico, anche di valore economico inferiore, o la perdita della retribuzione di posizione, sono disposte dal Segretario generale. Ove a detta revoca debba conseguire il recesso dal rapporto di lavoro, provvede la Giunta camerale. Le decisioni relative sono assunte tenendo conto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

In ogni caso la revoca non può essere disposta se è decorso un periodo inferiore a quello previsto per la periodica valutazione dei risultati, fatte salve le specificità indicate nell’atto stesso di affidamento.

La revoca dell’incarico avviene automaticamente nel caso di modifiche della struttura organizzativa di massimo livello.


TITOLO QUARTO

AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE


Art. 21 – Funzionario responsabile di posizioni organizzative

La Camera di commercio può istituire posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

  • a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
  • b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate a diplomi di laurea e/o scuole universitarie, e/o alla iscrizione ad albi professionali;
  • c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

Il responsabile di tali posizioni organizzative risponde al dirigente dell’area di appartenenza della gestione delle risorse, dei mezzi e del personale assegnati al servizio stesso per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma di lavoro di sua competenza.

Il funzionario responsabile è nominato – tra i dipendenti della categoria D assegnati all’area dal Segretario generale – dal dirigente, in conformità alle linee generali di gestione elaborate dal Segretario generale, con specifico atto di incarico. L'incarico ha durata biennale ed è rinnovabile.

Il funzionario è tenuto a presentare annualmente al dirigente d’area una relazione consuntiva sulla gestione e sull’attività svolta.

L’incarico può essere revocato prima della scadenza con atto motivato.


TITOLO QUINTO

PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE


Art. 22 – Sistemi operativi di gestione adottati dall’Ente

Ai fini del perseguimento dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione dell’ente, l’attività dei dirigenti si sviluppa in modo coordinato all’interno dei seguenti sistemi operativi:

  • a) valutazione e controllo della gestione;
  • b) relazioni con l’utenza, comunicazione integrata e qualità dei servizi;
  • c) relazione consuntiva annuale sulla gestione dell’area;
  • d) valutazione delle prestazioni dei dirigenti e del personale.


Art. 23 – Rapporto con l’utenza e qualità dei servizi

Ogni dirigente, in modo omogeneo all’interno dell’ente, è tenuto ad agevolare le relazioni tra l’ente camerale e i suoi utenti. A tal fine, egli è tenuto a:

  • a) verificare che i documenti e gli atti dell’ente siano redatti con linguaggio semplice e chiaro;
  • b) agevolare le modalità di accesso degli utenti ai servizi supportando a tale scopo, con opportuni interventi di carattere organizzativo e strumenti di carattere gestionale, gli operatori a diretto contatto con gli utenti;
  • c) valutare con cadenza periodica la qualità tecnica dei servizi erogati e il grado di soddisfacimento dell’utenza secondo metodologie standardizzate;
  • d) sviluppare idonee iniziative di comunicazione integrata.

L’attenzione ai rapporti con l’utenza ed alla qualità dei servizi costituisce fattore di valutazione del dirigente e del personale.

L’ente, nel suo complesso, provvede ad elaborare, in modo integrato e coordinato, strumenti di comunicazione, valorizzazione e promozione dell’attività finalizzati allo sviluppo dei rapporti con l’utenza ed al miglioramento della qualità dei servizi.


Art. 24 – Ufficio relazioni con il pubblico e carta dei servizi

Al fine di sviluppare in modo professionale ed armonico all’interno dell’ente una funzione specialistica di cura e miglioramento dei rapporti con l’utenza il Segretario generale può istituire un ufficio relazioni con il pubblico, alle proprie dirette dipendente, avente, tra le altre, le seguenti finalità:

  • a) fornire le informazioni fondamentali e di primo inserimento all’utenza dei servizi camerali, nonché erogare servizi specifici;
  • b) progettare, attivare e sviluppare la carta dei servizi contenente i dati informativi sui servizi erogati, comprensivi delle modalità di loro erogazione e di valutazione delle medesime, e finalizzata in modo particolare al miglioramento della qualità dei servizi prestati dall’ente.

L’ufficio per le relazioni con il pubblico collabora attivamente con il nucleo di valutazione per l’elaborazione, la verifica e l’adeguamento di indicatori di risultato, per lo svolgimento di indagini ad hoc sul gradimento dei servizi da parte dell’utenza, e per ogni altra attività di comune interesse tra i due uffici.


Art. 25 – Coordinamento delle attività camerali esterne

Il Segretario generale coordina l’attività di ricognizione sui programmi e sui servizi prestati dagli organismi eventualmente istituiti dall’ente e da quelli nei quali l’ente medesimo ha acquisito una partecipazione, secondo quando previsto dallo Statuto, riferendo in proposito alla Giunta previa verifica con i rappresentanti nominati in seno a tali organismi.


Art. 26 – La valutazione ed il controllo della gestione

L’attività di valutazione e di controllo della gestione, da compiersi con cadenza periodica, è finalizzata ad evidenziare gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti nei programmi dagli organi di governo, agli standard di attività prefissati, ai programmi definiti in sede di bilancio di previsione, al fine di individuare modalità di miglioramento delle attività.

Il sistema di controlli è coordinato dal nucleo di controllo.
Art. 27 – Il Nucleo di controllo

L’attività del nucleo di controllo consiste nell’effettuare ogni apprezzamento, di carattere generale o specifico, ordinario o straordinario, che sia necessario allo sviluppo organizzativo dell’ente. Esso costituisce, quindi, il terminale di ogni attività di misurazione dei risultati sotto le diverse forme di efficienza, economicità e qualità dei medesimi. Il nucleo è posto in posizione di supporto agli organi di governo dell’ente ed a tale scopo esso fornisce i rapporti di sintesi, oltre che per le attività di valutazione, anche per l’attività di controllo direzionale. Nella sua azione il nucleo opera anche in collegamento con il collegio dei revisori dei conti.


Art. 28 – Controllo di gestione

L’ente attiva il controllo di gestione, finalizzato a garantire in modo sistematico le prestazioni dei singoli servizi ed il loro livello di rendimento, anche al fine di migliorarne l’organizzazione e la realizzazione da parte dei dirigenti.
L’attività di controllo di gestione è effettuata in termini di:

  • a) verifica dello stato di applicazione delle norme e dell’incidenza di esse sull’assetto organizzativo dell’ente;
  • b) effettuazione del controllo di gestione, fondato su indicatori standard di costo di attività;
  • c) ricognizione periodica dello stato di avanzamento dei progetti e delle attività.

Il controllo operativo è esercitato dal Segretario generale, avvalendosi di idonee metodologie definite all’interno dell’ente.


Art. 29 – Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei responsabili delle posizioni organizzative e del personale dell’Ente

L’ente attiva sistemi permanenti di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti. La valutazione dei dirigenti e dei responsabili delle posizioni organizzative è effettuata in relazione alle loro prestazioni, considerate in termini di comportamenti organizzativi ed in relazione ai risultati di gestione da essi ottenuti nell’anno precedente a quello nel quale si effettuano le valutazioni.

La valutazione dei dirigenti avviene in osservanza degli specifici indicatori posti in relazione agli obiettivi perseguiti, nonché con riferimento ai comportamenti organizzativi posti in essere, sulla base della proposta del Segretario generale.

Il personale è soggetto, a cura del dirigente preposto all’area, a valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati sulla scorta dei criteri definiti in ossequio ai Contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle normative vigenti.

Sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente.


Art. 30 – Disposizione finale

In sede di applicazione del presente regolamento saranno salvaguardati gli istituti afferenti alle relazioni sindacali disciplinati dai contratti collettivi nazionali di comparto (informazione, concertazione, contrattazione collettiva decentrata integrativa, etc.).


Approvato con delibera di Consiglio camerale n.20 del 29.11.1999