Regolamenti

 

REGOLAMENTO

DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI

(Approvato nella seduta del Consiglio camerale del 07.09.2015)

 

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

  1. "Legge" indica la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche e integrazioni;

  2. "Camera di Commercio" indica la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto;

  3. "Consulta" indica la Consulta provinciale delle professioni, organismo collegiale costituito presso la Camera di Commercio secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 6, della Legge, dall'art. 8 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, e dall'art. 63 dello Statuto camerale.

Art. 2 –Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta.

Il Regolamento è approvato e modificato dal Consiglio della Camera di commercio..

Art. 3 - Finalità e compiti della Consulta

La Consulta svolge funzioni consultive su iniziativa del Consiglio e della Giunta della Camera di commercio.

Essa inoltre esprime il rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio della Camera di Commercio.

Nell'esercizio delle sue funzioni la Consulta è priva di autonomi poteri di spesa.

Art. 4 - Composizione della Consulta

Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti degli ordini e dei collegi delle professioni ordinistiche operanti nella circoscrizione della Camera di commercio di Taranto così come individuate sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Fanno altresì parte della Consulta un numero massimo di 5 componenti delle associazioni rappresentative delle categorie di professioni nell'ambito di attività economiche volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che abbiano presentato regolare richiesta di partecipazione sulla base di apposito avviso del Presidente della Camera di commercio e pubblicato sull'Albo on line del sito istituzionale.

Tali associazioni, per poter partecipare all'avviso, devono essere operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni e avere almeno 150 iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

In alternativa potranno essere altresì considerate rappresentative le associazioni professionali che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

  1. iscrizione nell'Elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate tenuto presso il CNEL;

  2. iscrizione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate di cui alla procedura ex art.26, d.lgs. 9.11.2006, n.206, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Pervenute le domande di ammissione, sulle categorie professionali cui assegnare un componente si esprime la Giunta della Camera di commercio, tenuto conto delle finalità istituzionali dell'associazione, degli interessi del sistema imprenditoriale e del grado di rappresentatività nel contesto economico.

Ogni categoria di professioni può esprimere un solo componente. Ove più associazioni della stessa categoria intendano proporre lo propria candidatura, nell'ambito del predetto numero massimo, sarà scelto, dalla Giunta della Camera di commercio, l'associazione maggiormente rappresentativa, tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti e, a parità, dell'anzianità di operatività nella circoscrizione della Camera di commercio.

I componenti della Consulta durano in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

Art. 5 - Il Presidente della Consulta

La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta. La prima seduta e le altre che dovessero rendersi necessarie per procedere alla nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di commercio.

Per la validità della riunione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

Il Presidente della Consulta è eletto con votazione a scrutinio segreto nella persona che avrà conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà a ballottaggio in unica votazione tra tutti coloro che avranno conseguito pari voti.

Il Presidente della Consulta, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:

  1. predispone l'ordine del giorno dei lavori dello Consulta;

  2. convoca la Consulta;

  3. dirige i lavori della Consulta;

  4. garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;

  5. ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verifichino turbative che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i presenti.

Art. 6 - Designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di Commercio

Ai soli fini della designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio, di cui all'art. 10, comma 6, della Legge, il diritto di voto spetta esclusivamente ai componenti di diritto della Consulta e il rappresentante delle professioni può essere liberamente individuato fra i componenti della Consulta.

Per la validità della riunione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

La designazione avviene con votazione a scrutinio segreto.

Il rappresentante delle professioni è individuato con votazione a scrutinio segreto nella persona che avrà conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà a ballottaggio in unica votazione tra tutti coloro che avranno conseguito pari voti.

Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'art. 9, comma I, lett. e), del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante delle professioni designato dalla Consulta.

In assenza di designazione, si applica l'art. 12, comma 6, secondo periodo, della Legge.

Art. 7 - Convocazione delle sedute

La Consulta è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta del Presidente della Camera di commercio o di almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.

L'avviso di convocazione delle riunioni deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, a mezzo di p.e.c., almeno sette giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro tre giorni prima della seduta.

Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età tra i presenti.

Le riunioni si tengono presso la sede della Camera di Commercio.

Art. 8 - Segreteria della Consulta e verbale delle sedute

Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario Generale della Camera di commercio o da un suo delegato.

Il verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta e riporta l'oggetto delle discussioni, una sintesi degli interventi e le deliberazioni assunte, con indicazione del voto espresso.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed è sottoposto ad approvazione nella seduta successiva.

I componenti della Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia in formato digitale degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

Ai componenti la Consulta non si estende lo status di Consigliere camerale.

Art. 9 - Quorum costitutivo e deliberativo

Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

La Consulta esprime i pareri richiesti dagli organi camerali con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I pareri sono resi nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Art. 10 - Partecipazioni ai lavori della Consulta.

Le riunioni della Consulta non sono pubbliche.

Partecipano alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, il Presidente della Camera di commercio o suo delegato ed il Segretario Generale o suo delegato e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo on line del sito istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

 

Pubblicato in data: 21.09.2015