Regolamenti

 

REGOLAMENTO
SULLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

(Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio camerale n.32 del 16.11.2001, successivamente modificato con delibere n.51 del 12.5.2003, n.25 del 19.12.2005 e n.15 del 17.12.2007)


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di acquisizione da parte dell’Ente camerale, nonché di sviluppo delle risorse umane, in base alle disposizioni legislative ed ai contratti collettivi.

2. In particolare il regolamento definisce la gestione delle dotazioni organiche, le forme giuridiche e le modalità di accesso, dall’esterno e dall’interno, ai profili professionali, individuando le procedure più coerenti con le peculiarità strutturali ed organizzative dell’Ente.

Art. 2 – Criteri generali

I processi di acquisizione e sviluppo delle risorse umane sono funzionali alle politiche e agli obiettivi che l’Ente intende perseguire e si realizzano nell’ambito delle disponibilità esistenti in dotazione organica e delle risorse finanziarie previste per tali finalità.

Tali processi si ispirano a criteri di trasparenza ed efficacia delle procedure di reclutamento, selezione e sviluppo in termini di evidenza, snellezza, tempestività.

Per l’espletamento di tutte quelle attività che non siano funzioni amministrative delegate dallo Stato o attività propriamente amministrativo-contabili interne, l’Ente utilizza al massimo risorse esterne.

Tale processo di “esternalizzazione” è rivolto all’acquisizione di servizi tecnici comuni al funzionamento delle reti informatiche e delle operazioni di data-entry, archiviazione ottica, etc., alla gestione completa ed integrata, ivi comprese le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di immobili e/o impianti nella disponibilità dell’Ente camerale (global service), nonché per assicurare servizi promozionali e talune funzioni operative attraverso una gestione economica e funzionale di tipo manageriale.

Art. 3 – Regolamentazione di singoli istituti

Quanto non esplicitamente previsto dalle disposizioni che seguono è oggetto di specifici atti di organizzazione emanati dalla Giunta, dal Segretario generale ovvero dai Dirigenti secondo le rispettive competenze, sulla base delle norme, dei contratti collettivi e dei principi del presente regolamento.


TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

Art. 4 – Struttura della dotazione organica

1. La dotazione organica costituisce la programmata consistenza numerica del personale dipendente dell’Ente, classificato in base al sistema di inquadramento vigente alla data della sua definizione.

2. La dotazione organica è approvata dal Consiglio camerale, su proposta della Giunta, in relazione alla programmazione delle attività dell’Ente e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

3. La dotazione organica riporta i profili professionali, istituiti all’interno dell’Ente in relazione alle caratteristiche della struttura organizzativa, e, per ognuno di essi, la rispettiva consistenza numerica.

4. La dotazione organica è oggetto di revisione in sede di redazione del piano annuale del personale, ove le esigenze organizzative interne all’Ente lo richiedano, è può comunque essere modificata, su proposta della Giunta, ogni volta che mutino le necessità programmatiche dell’Ente.

Art. 5 – Programmazione delle risorse umane

1. La pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche e agli obiettivi che l’Ente intende perseguire, avvalendosi anche delle procedure di “esternalizzazione”.

2. Il documento di programmazione delle risorse umane comprende il piano triennale ed il piano annuale del personale di cui agli articoli seguenti.

Art. 6 – Piano triennale del personale

1. Su proposta della Giunta, il Consiglio camerale approva il piano triennale del personale, tenuto conto della programmazione complessiva dell’Ente, dei documenti di programmazione di bilancio e degli specifici obiettivi, programmi e vincoli di spesa in essi contenuti.

2. Il piano triennale definisce il fabbisogno di personale dell’Ente per il triennio successivo ed è articolato in piani annuali del personale; deve, inoltre, contenere l’indicazione della evoluzione complessiva dell’organico, con specifico riferimento sia ad obiettivi di qualificazione e miglioramento dei servizi, sia ad obiettivi di sviluppo e crescita professionale dei dipendenti.

3.L’elaborazione del piano triennale tiene conto dei processi di esternalizzazione attuati dall’Ente.

Art. 7 – Piano esecutivo annuale del personale

1. Il Segretario generale, in base alle indicazioni del piano triennale ed in ragione delle indicazioni e delle esigenze manifestate dai Dirigenti delle aree, riguardo agli obiettivi ad ognuno assegnati e nel rispetto dei vincoli e dei criteri indicati dall’Ente, predispone il piano annuale del personale.

2. Il piano annuale, nell’ambito delle risorse disponibili, definisce il fabbisogno di personale per l’anno di riferimento; in tale piano sono indicati i seguenti elementi:

  1. la previsione numerica dei posti vacanti o che si rendono tali nell’anno per i quali si intende procedere alla copertura mediante selezione pubblica con specificazione della categoria e del profilo professionale;

  2. la quota dei posti della lett. a) che si intende destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale;

  3. la quota dei posti vacanti che si intende ricoprire mediante mobilità esterna;

  4. la quota dei posti vacanti o che si rendono tali nel periodo considerato per i quali si intende procedere a copertura mediante selezione interna riservata al personale in servizio;

  5. la quota e la tipologia di personale che si rende opportuno utilizzare attraverso forme di lavoro flessibile (quali contratti di formazione lavoro, telelavoro, lavoro interinale ed altre soluzioni), specificando le esigenze organizzative che rendano opportuna tale soluzione e le relative modalità di lavoro;

  6. le condizioni per l’utilizzo di rapporti di lavoro a tempo determinato (pieno o parziale) e le relative previsioni qualitative e quantitative.

3. Nel piano annuale devono indicarsi le motivazioni organizzative che rendono necessaria la eventuale modificazione della dotazione organica.

4. In sede di piano annuale l’assegnazione delle unità di organico alle aree è da considerarsi funzionale al raggiungimento degli obiettivi e, quindi, modificabile in qualsiasi momento.


TITOLO III
SELEZIONE DEL PERSONALE DALL’ESTERNO

Art. 8 – Selezione dall’esterno

1. L’accesso dall’esterno, sia a tempo determinato che indeterminato, pieno o parziale, avviene, nei limiti dei posti disponibili individuati nel piano annuale, mediante:

  1. selezione pubblica per esami, per titoli, per titoli ed esami o per selezione attraverso procedure volte alla verifica della professionalità richiesta rispetto al profilo da ricoprire;

  2. selezione pubblica per corso-concorso;

  3. avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili nei quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli ulteriori eventuali requisiti prescritti per specifiche professionalità indicati nel provvedimento attuativo della selezione;

  4. chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette, in base alle disposizioni vigenti;

  5. procedura di mobilità tra enti, secondo i criteri definiti nell’art. 9 del presente regolamento;

  6. utilizzo di graduatorie già approvate degli idonei di concorsi e corsi-concorso espletati da enti e/o strutture pubbliche.

2. La scelta della specifica procedura di selezione, tra quelle previste dal presente regolamento, è effettuata dal Segretario generale nell’atto di esecuzione del piano annuale del personale di cui all’art. 7.

3. Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato avvengono, nel rispetto dei principi del presente titolo e delle disposizioni contrattuali, secondo le modalità previste dall’art. 17 del presente regolamento.

4. Tutte le procedure di selezione sono svolte con modalità che ne garantiscono l’imparzialità, l’economicità e l’efficacia, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

Art. 9 – Accesso per mobilità tra Pubbliche Amministrazioni

1. Il ricorso alla mobilità del personale con enti pubblici diversi risponde ad esigenze di servizio; persegue l’obiettivo di accelerare e rendere maggiormente economiche le procedure di ricerca ed acquisizione delle risorse umane e di favorire scelte professionali, qualora le stesse non risultino incompatibili con gli interessi organizzativi.

2. La provenienza da struttura di Ente camerale costituirà titolo di preferenza.

Art. 10 – Requisiti di accesso

1. Possono partecipare alle selezioni del personale dall’esterno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

  1. cittadinanza italiana o di altri paesi appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di legge;

  2. maggiore età;

  3. idoneità fisica all’impiego;

  4. godimento dei diritti civili e politici;

  5. non aver riportato provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego, ovvero non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione, ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e/o comunque con mezzi fraudolenti;

  6. titolo di studio richiesto per la categoria e profilo professionale cui afferisce il posto messo a selezione.

2. Per l’ammissione a particolari profili professionali, il bando di selezione può prescrivere ulteriori requisiti, in aggiunta a quelli elencati al comma 1; nel bando vengono, altresì, definiti gli eventuali, specifici titoli d’accesso al profilo per il quale è indetta la selezione.

3. L’Ente si riserva, peraltro, di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso.

4. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea possono accedere agli impieghi purché abbiano, in aggiunta ai requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, fatta eccezione della cittadinanza italiana:

  1. il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;

  2. adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove di selezione o con specifica prova qualora si tratti di selezione per soli titoli.

Non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l’accesso ai posti di livello dirigenziale. E’ richiesto altresì il possesso della cittadinanza italiana per l’esercizio di funzioni che comportino l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi nonché per le funzioni di controllo di legittimità e di merito.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

6. L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati può essere effettuato, al termine della selezione, in relazione ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria. In caso di successiva utilizzazione delle graduatorie l’accertamento è effettuato all’atto dell’assunzione.

7. Il provvedimento di esclusione dalla selezione, di competenza del Segretario generale, deve essere motivato e comunicato tempestivamente agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento delle Poste italiane S.p.a..

8. Il difetto dei requisiti prescritti comporta da parte dell’Ente il diniego alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il vincitore della selezione risultato idoneo alle prove d’esame.

Art. 11 – Selezioni pubbliche

1. Le selezioni pubbliche possono essere articolate sulla base di una pluralità di momenti valutativi, strutturati in modo diversificato in relazione alla peculiarità del profilo oggetto della selezione e alla complessità professionale della categoria nella quale il profilo stesso è collocato.

2. Si tiene conto, a tal fine, delle declaratorie di professionalità di ogni categoria, stabilite dall’allegato A al CCNL del 31.03.1999 per la revisione del sistema di classificazione del personale, nonché delle specifiche declaratorie definite per i singoli profili professionali all’interno dell’Ente.

3. I distinti momenti valutativi, disgiunti e non necessariamente tutti presenti, possono avere ad oggetto:

  1. la partecipazione a significative esperienze formative, debitamente documentate da società, istituti, studi o enti presso cui la formazione é avvenuta;

  2. le esperienze professionali e di lavoro adeguatamente documentate, con particolare riferimento ai risultati conseguiti e alle capacità professionali e gestionali dimostrate;

  3. le prove di capacità finalizzate a verificare la idoneità allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo oggetto della selezione, per i profili delle categorie A e B;

  4. le prove pratiche, per i profili delle categorie C e D; le prove possono consistere nella redazione di un elaborato, di un progetto, di uno o più pareri, nella formulazione di atti amministrativi o tecnici o di gestione con i poteri del privato datore di lavoro, nella risposta a più quesiti a risposta multipla con risposta predefinita o, infine, a quesiti a risposta sintetica;

  5. le prove ed eventuali test psico-attitudinali, per i profili di categoria D; le prove e i test sono finalizzati alla verifica delle attitudini del candidato all’assolvimento di compiti caratterizzati da elevato livello di iniziativa e autonomia, le prove e i test sono elaborati avvalendosi della collaborazione di esperti;

  6. la prova orale o colloquio; che, per le categorie C e D, deve tendere ad accertare la più elevata idoneità culturale e professionale del candidato con riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto di selezione, e, per i profili di categoria D, anche le potenzialità relative agli aspetti dell’analisi, della valutazione, della direzione e dei controlli;

  7. per tutte le categorie può essere previsto nel programma d’esame l’accertamento dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera a livello di conoscenza scolastica. Tale accertamento viene diversamente graduato in relazione alla specificità del profilo oggetto di selezione.

Art. 12 – Corso-concorso

1. Il corso-concorso consiste in una selezione di candidati per l’ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi ed organizzato, su base territoriale o nazionale, dall’Unione italiana delle Camere di commercio o da altra struttura pubblica. Il bando definisce, in base alla categoria ed alle mansioni relative ai posti da ricoprire, le prove selettive, la durata ed i programmi del corso. Al termine del corso un’apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti, procede ad esami scritti e/o orali con predisposizione della graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

2. Il numero dei posti disponibili per il corso è maggiorato del 30%, arrotondato per eccesso, rispetto ai posti messi a concorso.

3. Ai partecipanti al corso può essere concessa una borsa di studio.

4. Ai dipendenti dell’Ente partecipanti al corso, viene conservato il trattamento economico in godimento; la partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario d’obbligo.

Art. 13 – Preselezione

1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, l’Ente può procedere a forme di preselezione sulla base dei titoli espressamente indicati dal bando per tale finalità di selezione.

2. Di norma il numero degli ammessi, dopo le preselezioni, non può essere inferiore a cinque volte il numero dei posti da conferire, con un minimo di quindici candidati.

Art. 14 – Titoli di studio e professionali per l’accesso alle selezioni pubbliche

1. I titoli di studio o professionali per l’accesso dall’esterno agli impieghi dell’Ente sono i seguenti:

  • categoria A: licenza di scuola media inferiore (o dell’obbligo);

  • categoria B: licenza di scuola media inferiore (o dell’obbligo) e qualificazione professionale, se richiesta;

  • categoria C: diploma di scuola secondaria superiore, conclusosi con esame di Stato o maturità;

  • categoria D: diploma di laurea ed eventuale abilitazione professionale ed iscrizione ad albi, se richieste.

2. Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea l’equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti

3. I bandi per le selezioni pubbliche stabiliscono esattamente la natura e la tipologia dei requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dai candidati in relazione ai contenuti peculiari dei profili oggetto della selezione, nel rispetto delle indicazioni espressamente contenute nella declaratoria dei profili professionali definita dall’Ente.

Art. 15 – Commissioni esaminatrici – composizione

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni pubbliche previste nel presente Regolamento sono nominate con provvedimento della Giunta camerale.

2. Le commissioni esaminatrici sono composte da:

  1. il Segretario generale o un Dirigente camerale, con funzioni di Presidente;

  2. due esperti nelle materie oggetto della selezione.

3. Per ogni componente delle commissioni, compreso il Presidente, l’Ente può nominare un supplente. I supplenti intervengono alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento degli effettivi. In caso di rinuncia o dimissioni di componenti effettivi, subentrano ad essi i componenti supplenti sino al termine delle operazioni di selezione. La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni di selezione già effettuate.

4. Almeno un terzo dei posti dei componenti delle Commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

5. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, per le prove speciali sull’uso della strumentazione informatica e per le materie speciali. Gli stessi parteciperanno ai rispettivi colloqui previsti dalla prova d’esame orale.

6. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell’Ente in relazione alla categoria per la quale si svolge la selezione e, specificatamente:

  • per le categorie A, B e C da un dipendente di categoria C;

  • per la categoria D e per i Dirigenti da un dipendente di categoria D.

7. Ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza delle selezioni verrà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità previste da norme dispositive dell’Ente.

Art. 16 – Incompatibilità

1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici: i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i componenti delle Giunte e dei Consigli regionali, provinciali e comunali; i componenti degli organi delle Camere di commercio; i componenti degli organi direttivi nazionali e a qualsiasi livello organizzativo territoriale, di partiti, movimenti politici, associazioni sindacali e di rappresentanza di lavoratori comunque denominati.

2. I componenti, presa visione dell’elenco dei candidati, sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, di situazioni di incompatibilità tra lo stesso ed i concorrenti. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni giudicatrici.

Art. 17 – Assunzioni a tempo determinato

1. Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire nei casi e con i limiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento delle assunzioni medesime.

2. Per le assunzioni a tempo determinato relative alla categoria A si fa ricorso all’ufficio di collocamento o comunque denominato; per le assunzioni per altre categorie si fa ricorso ad un avviso di selezione adeguatamente pubblicizzato.

3. Per le assunzioni a tempo determinato tramite chiamata dal collocamento o comunque denominato valgono le disposizioni dettate per le assunzioni a tempo indeterminato.

4. Le assunzioni a tempo determinato tramite avviso di selezione possono avvenire per titoli, per titoli ed esami, per esami, o sulla base di colloqui di selezione.

5. La graduatoria che deriva dalle procedure di selezione per assunzione a tempo determinato ha una validità stabilita di volta in volta nei bandi di selezione.


TITOLO IV
PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

Art. 18 – Contenuti del bando di selezione

1. Le selezioni esterne sono indette e bandite con atto del Segretario generale da affiggere all’Albo camerale sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Tale pubblicità sostituisce quella prevista in Gazzetta Ufficiale per i concorsi pubblici e costituisce nei confronti degli interessati notifica ad ogni effetto di legge. Il bando verrà pubblicizzato sulla stampa, con avvisi sui maggiori quotidiani provinciali, regionali e nazionali. Il bando di concorso, altresì, sarà inserito integralmente sul sito internet dell’Ente.

2. Il bando di selezione deve indicare:

  1. il numero, la categoria, il profilo professionale delle posizioni messe a selezione;

  2. il numero dei posti riservati agli aventi diritto a norma delle vigenti disposizioni legislative;

  3. i requisiti soggettivi generali per l’ammissione dei candidati e i requisiti specifici per il posto oggetto di selezione;

  4. i titoli che danno luogo a precedenza e/o preferenza a parità di punteggio, nonché le modalità della loro presentazione;

  5. le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche o tecnico-pratiche o dei test attitudinali e le relative modalità di svolgimento;

  6. la eventuale documentazione da allegare a conferma delle relative dichiarazioni e la tempistica di allegazione;

  7. gli eventuali titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile per categoria e le modalità di presentazione degli stessi;

  8. la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove e la ripartizione del punteggio massimo complessivo fra le prove pratiche, scritte, le prove orali e i titoli;

  9. i termini e le modalità per la compilazione e la presentazione della domanda di ammissione alla selezione con l’elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa, per la firma della medesima, nonché l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Al bando è allegato il fac-simile della domanda;

  10. l’indicazione dell’eventuale prova di preselezione e dei relativi elementi di valutazione.

3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di affissione all’Albo camerale.

Art. 19 – Domanda e documenti per l’ammissione alle selezioni

1. Per l’ammissione alla selezione i concorrenti debbono presentare una domanda, a mezzo raccomandata ovvero consegnata a mano, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente lo schema tipo allegato al bando, indirizzata all’Ente, e nella quale, secondo le disposizioni vigenti, sono tenuti a dichiarare, sotto propria personale responsabilità:

  1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito;

  2. l’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare;

  3. il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea);

  4. il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;

  5. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso o, in caso negativo, l’inesistenza di condanne o procedimenti penali;

  6. per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva: la posizione nei riguardi di tale obbligo e quella relativa agli obblighi del servizio militare;

  7. il titolo o i titoli di studio posseduti;

  8. i titoli che danno diritto a fruire della riserva, se prevista dal bando;

  9. il possesso di ogni altro requisito, generale o specifico, previsto dal bando di selezione facendone specifica e analitica menzione;

  10. l’appartenenza a categorie protette con diritto a precedenza o preferenza ai sensi della normativa vigente;

  11. gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;

  12. l’eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la partecipazione alla selezione e gli stimati eventuali tempi necessari aggiuntivi.

2. La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione.

3. Le domande non complete in conformità allo schema allegato al bando non saranno prese in considerazione.

Art. 20 – Processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle graduatorie

1. Di tutte le operazioni di selezione e delle decisioni prese dalla commissione selezionatrice si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario della commissione.

2. Nelle selezioni per titoli ed esami o selezione per verifica delle professionalità, la valutazione dei titoli – previa eventuale integrazione da parte della commissione dei criteri individuati dal bando – viene effettuata nei confronti dei soli candidati che si sono presentati a sostenere le prove scritte o tecniche o tecniche-pratiche e prima che si proceda alla valutazione delle risultanze delle prove dei candidati.

3. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media finale di almeno 24/30 nelle prove scritte o pratiche o tecnico-pratiche, nonché una votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle stesse, fermo restando il preventivo superamento del test psico-attitudinale, ove previsto.

4. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale, deve essere data comunicazione con l’indicazione della valutazione riportata. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere spedito o trasmesso ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale , la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascun riportati, che sarà affisso nella sede degli esami. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 24/30 o equivalente.

6. Al termine delle prove di esame, la graduatoria finale di merito dei candidati è formata dalla commissione secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato; punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi ottenuti nelle singole prove o nei test, nonché quelli eventualmente attribuiti ai titoli.

Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30.

7. In caso di parità di punteggio, si tiene conto delle preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. 487/94 così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693 e di quanto stabilito dalla L. 191/98, relativamente al più giovane di età.

8. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente oggetto della selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

9. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono approvate dalla Giunta camerale e sono affisse per 60 gg. all’Albo camerale. Dalla data di affissione di detto avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.

10. Le graduatorie finali delle selezioni rimangono efficaci per un termine di 24 mesi dal primo giorno di affissione all’Albo camerale; per l’eventuale copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati successivamente alla adozione del bando, si fa riferimento alle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni.

Art. 21 – Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva della nomina

1. I concorrenti che abbiano superato positivamente qualsiasi forma di selezione dovranno far pervenire all’Ente, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l’ultima fase di selezione, dichiarazione attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, con la relativa documentazione in carta semplice comprovante il possesso del titolo; il relativo invito alla suddetta presentazione viene formulato dalla commissione selezionatrice.

2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla L. n.482/68, e successive modificazioni e integrazioni o da disposizioni analoghe, che abbiano conseguito l’idoneità, vengono inclusi nella graduatoria dei positivamente selezionati, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso le Direzioni provinciali del lavoro o comunque denominate e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all’atto dell’assunzione.

Art. 22 – Norma finale

Per quanto non specificatamente disposto dal presente regolamento, sono richiamate e fatte proprie le disposizioni di cui al D.P.R. n.487/94, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’art.35 del D.Lgs. n.165/2001, e successive modifiche ed integrazioni.


TITOLO V
SELEZIONE DEL PERSONALE DALL’INTERNO

Art. 23 – Selezioni interne

1. La valorizzazione professionale (progressione verticale) dei dipendenti di ruolo dell’Ente avviene mediante selezioni interne ad essi riservate, nell’ambito delle disponibilità in organico esistenti e a tale finalità destinate in conformità alla programmazione dei fabbisogni adottata dall’Ente secondo quanto previsto nel titolo II del presente Regolamento.

2. Al fine di valorizzare la professionalità del personale interno, possono essere riservati all’accesso dall’interno il 50% dei posti – riferiti a professionalità acquisibile all’interno dell’amministrazione – vacanti nelle varie categorie.

Art. 24 – Requisiti per la partecipazione alle selezioni interne

1. Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla categoria immediatamente superiore i dipendenti in servizio, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i quali:

a) risultino classificati nella categoria professionale immediatamente inferiore a quella correlata al profilo e al posto oggetto della selezione, a prescindere dalla posizione economica conseguita in base alla progressione orizzontale;

b) siano in possesso dei titoli di seguito indicati per ogni categoria:

B1 per:

Accesso da A:

Licenza di scuola media inferiore ed anzianità di servizio triennale in categoria A (o precedenti qualifica funzionale corrispondente).

B3 per :

Accesso da A:

Licenza di scuola media inferiore ed anzianità di servizio quinquennale in categoria A (o precedente qualifica funzionale corrispondente).

Accesso da B1:

Licenza di scuola media inferiore ed anzianità di servizio triennale in categoria B1 (o precedente qualifica funzionale corrispondente).

Diploma di scuola secondaria superiore o diploma di qualifica professionale ed anzianità di servizio biennale in categoria B1 (o precedente qualifica funzionale corrispondente).

C per:

Accesso da B:

Diploma di scuola media inferiore ed anzianità di servizio quinquennale in categoria B (o precedente qualifica funzionale corrispondente).

Diploma di scuola secondaria superiore o diploma di qualifica professionale ed anzianità di servizio triennale in categoria B (o precedente qualifica funzionale corrispondente).

D1 per:

Accesso da C:

Diploma di laurea o laurea breve ed anzianità di servizio triennale in categoria C (o precedente qualifica funzionale corrispondente).

Diploma di scuola secondaria superiore ed anzianità di servizio quinquennale in categoria C (o precedente qualifica funzionale corrispondente).

D3 per:

Accesso da C:

Diploma di laurea o laurea breve ed anzianità di servizio triennale in categoria C (o precedente qualifica funzionale corrispondente).

Diploma di scuola secondaria superiore ed anzianità di servizio quinquennale in categoria C (o precedente qualifica funzionale corrispondente).

Accesso da D1:

Diploma di laurea ed anzianità di servizio biennale in categoria D1 (o precedente qualifica funzionale corrispondente).

Diploma di scuola secondaria superiore ed anzianità di servizio triennale in categoria D1 (o precedente qualifica funzionale corrispondente).

Ai fini del calcolo dell’anno si stabilisce che le frazioni pari ad almeno 6 mesi costituiscono anno intero.

2. I titoli di studio, le specializzazioni e i requisiti previsti per l’eventuale iscrizione in albi professionali, ordinariamente richiesti per l’accesso dall’esterno, sono inderogabilmente prescritti anche per la partecipazione a selezioni interne per la categoria D3 quando gli stessi requisiti sono richiesti in base all’ordinamento vigente per il legittimo esercizio delle funzioni correlate al profilo oggetto di selezione. Tali requisiti specifici sono espressamente indicati a corredo della declaratoria dei singoli profili professionali definita dall’ente nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

3. Ulteriori titoli potranno essere valutati così come indicato nei singoli bandi di selezione.

Art. 25 – Contenuti delle selezioni interne

1. Le procedure selettive consisteranno in una prova scritta, a contenuto pratico, diretta ad accertare la conoscenza delle competenze e delle funzioni camerali, nonché l’attitudine alla soluzione di questioni connesse alle attività istituzionali della Camera di commercio e in un colloquio finale, tendente a verificare la professionalità e la preparazione acquisita sulle materie riguardanti il profilo professionale oggetto della progressione.

2. Il colloquio verterà sulle materie oggetto del percorso formativo e consisterà in due domande per ogni materia.

Art. 26 – Modalità di svolgimento

1. La selezione interna è indetta e bandita dal Segretario generale con provvedimento, da pubblicare all’Albo camerale, che deve contenere:

  1. il numero, la categoria ed il profilo professionale delle posizioni messe a selezione;

  2. i requisiti soggettivi generali per l’ammissione dei candidati e i requisiti specifici per il posto oggetto di selezione;

  3. i titoli che danno luogo a precedenza e/o preferenza a parità di punteggio, nonché le modalità della loro presentazione;

  4. il contenuto delle prove della selezione (colloquio, tecnico-pratiche e pratiche) e le relative modalità di svolgimento;

  5. le modalità per la compilazione e la presentazione della domanda di ammissione alla selezione con l’elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa.

2. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è pari a giorni 30, decorrenti dal primo giorno di affissione all’Albo camerale del provvedimento che bandisce la selezione.

3. Il servizio Affari del personale provvede a istruire le domande ai fini della loro ammissibilità e rimette le stesse al Presidente della commissione selezionatrice.

4. L’esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento del Segretario generale ed è comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata.

Art. 27 – Le commissioni selezionatrici

Le commissioni selezionatrici, nominate dalla Giunta camerale, sono composte, come di seguito indicato:

     Cat. D - C - B

1. Il Segretario generale o un Dirigente camerale, con funzioni di Presidente e due esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti anche tra i Dirigenti di Camere di commercio.

2. Per ogni componente delle commissioni, compreso il Presidente, l’Ente può nominare un supplente. I supplenti intervengono alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento degli effettivi. In caso di rinuncia o dimissioni di componenti effettivi, subentrano ad essi i componenti supplenti sino al termine delle operazioni di selezione. La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni di selezione già effettuate.

3. Almeno un terzo dei posti dei componenti delle Commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

4. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per le eventuali prove speciali sull’uso della strumentazione informatica.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale dell’Ente di categoria D o in caso di impossibilità assoluta di categoria C.

6. Ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza delle selezioni verrà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità previste da norme dispositive dell’Ente.

Art. 28 – Formazione della graduatoria

1. Terminata la selezione, la commissione formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito da ciascun candidato.

2. In caso di parità di punteggio, si tiene conto della maggiore anzianità di servizio.

3. Con atto di Giunta camerale sono dichiarati i vincitori collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

4. La graduatoria di cui al punto 3 è affissa per 30 gg. all’Albo camerale. Dalla data di affissione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 29 – Norma finale

Le disposizioni di cui al presente titolo sono valide e applicabili esclusivamente per le fattispecie di cui all’art. 23; per quanto da esse non specificamente disposto, sono richiamate le disposizioni di cui ai titoli III e IV.


TITOLO VI
ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE

Selezione del personale dall’esterno

Art. 30 – Criteri generali

L’accesso dall’esterno alla qualifica dirigenziale, sia a tempo determinato che indeterminato, avviene, nel limite dei posti disponibili, per selezione pubblica attraverso esami ovvero titoli ed esami. La scelta della specifica procedura di selezione, tra quelle previste dal presente regolamento, è effettuata dal Segretario generale con l’atto di indizione della selezione.

La votazione minima per il superamento di ciascuna delle prove è pari a 24/30. Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30.

Art. 31 – Requisiti per l’accesso e modalità di svolgimento

Alle selezioni per l’accesso alla qualifica dirigenziale possono partecipare i soggetti che, in aggiunta a quelli previsti dall’art.10 del presente regolamento, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. – diploma di laurea;
    – esperienza di servizio effettivo di almeno 5 anni presso pubbliche amministrazioni posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

  2. – possesso della qualifica di dirigente in pubbliche amministrazioni;
    – diploma di laurea;
    – svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno un biennio;

In relazione alle caratteristiche dei singoli posti da ricoprire, i relativi bandi di selezione potranno specificare le discipline dei corsi di laurea richieste per l’ammissione.

Le prove d’esame consisteranno in prove scritte e orali anche a carattere teorico pratico sulle competenze della posizione richiesta.

Art.32 – Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, nominata dalla Giunta camerale, sarà composta dal Segretario generale o da un Dirigente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle materie del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo dell’Ente camerale appartenente alla categoria D.

Per ogni componente delle commissioni, compreso il Presidente, l’Ente può nominare un supplente. In caso di rinuncia o dimissioni di componenti effettivi, subentrano ad essi i componenti supplenti sino al termine delle operazioni di selezione. La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni di selezione già effettuate.

Almeno un terzo dei posti dei componenti delle Commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, per le prove speciali sull’uso della strumentazione informatica e per le materie speciali. Gli stessi parteciperanno ai rispettivi colloqui previsti dalla prova d’esame orale.

Ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza delle selezioni verrà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità previste dall’Ente.

Art.33 – Norma di chiusura

Per quanto non specificatamente disposto, sono richiamate, per quanto compatibili, le disposizioni dei titoli III e IV del presente regolamento.

Selezione del personale dall’interno

Art.34 – Criteri generali

Alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale e, nell’ambito delle risorse finanziarie previste per tali finalità, l’Ente può provvedere anche mediante selezioni interne riservate al personale di ruolo inquadrato in profili professionali D.

Art.35 – Requisiti di accesso

Possono partecipare alle selezioni interne i dipendenti di ruolo dell’Ente, in possesso del diploma di laurea ed anzianità di servizio nell’Ente di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

In relazione alle caratteristiche dei singoli posti da coprire, i relativi bandi provvederanno a specificare le discipline dei corsi di laurea richieste per l’ammissione.

Le selezioni interne sono indette e bandite con atto del Segretario generale da affiggere all’Albo camerale sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art.36 – Contenuti della selezione

Le procedure selettive di cui al presente regolamento si articoleranno in prove scritte e/o orali, anche a carattere teorico pratico sulle competenze richieste.

Le materie oggetto della prova d’esame e le procedure di selezione adottate sono indicate nel bando di selezione.

Nel caso il bando preveda prove scritte e prove orali, i candidati dovranno riportare una votazione media finale di almeno 24/30 nelle prove scritte o pratiche o tecnico-pratiche, nonché una votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle stesse.

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 24/30.

Art.37 – Ammissione ed esclusione dalla selezione

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è pari a giorni 30, decorrenti dal primo giorno di affissione all’Albo camerale del provvedimento che bandisce la selezione.

L’Ufficio competente provvede a verificare le domande ai fini della loro ammissibilità e rimette le stesse al Presidente della commissione selezionatrice.

L’esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento del Segretario generale ed è comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata.

Art.38 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, nominata dalla Giunta camerale, sarà composta dal Segretario generale o da un Dirigente di pari livello, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle materie del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo dell’Ente di categoria D.

Per ogni componente delle commissioni, compreso il Presidente, l’Ente può nominare un supplente. In caso di rinuncia o dimissioni di componenti effettivi, subentrano ad essi i componenti supplenti sino al termine delle operazioni di selezione. La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni di selezione già effettuate.

Almeno un terzo dei posti dei componenti delle Commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, per le prove speciali sull’uso della strumentazione informatica e per le materie speciali.

Ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza delle selezioni verrà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità previste da norme dispositive dell’Ente.

Art.39 – Formazione della graduatoria

1. Terminata la selezione, la commissione formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine decrescente del punteggio, con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e dato dalla somma dei punteggi riportati nelle singole prove.

2. In caso di parità di punteggio, si tiene conto delle preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. 487/94 così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693 e di quanto stabilito dalla L. 191/98, art.2, punto 9., relativamente al più giovane di età.

3. Con atto di Giunta camerale sono dichiarati i vincitori collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

4. La graduatoria di cui al punto 3 è affissa per 30 gg. all’Albo camerale. Dalla data di affissione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

5. Le graduatorie finali di ciascuna selezione conservano validità di ventiquattro mesi dalla data di affissione all’Albo camerale.

Art.40 – Norma di chiusura

Per quanto non specificatamente disposto, sono richiamate, per quanto compatibili, le disposizioni dei titoli III e IV del presente regolamento.