Regolamenti

 

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE CATEGORIE ECONOMICHE


ART. 1

OGGETTO

1. La Camera di commercio, a norma dell’art.57 dello Statuto, promuove, nel rispetto del ruolo delle associazioni ed organismi di rappresentanza, la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti alle attività ed ai servizi camerali.

2. La partecipazione delle associazioni alla Consulta vuole esprimere il concorso della comunità economica nell’esercizio delle funzioni attribuite agli organi elettivi e mira a realizzare un ampio pluralismo e una maggiore dinamicità del rapporto fiduciario fra gli operatori economici e i predetti organi.


ART. 2

SETTORI RAPPRESENTATI

1. La Consulta è composta dai rappresentanti delle associazioni dei seguenti settori:

  • a)  Industria
  • b)  Commercio
  • c)  Agricoltura
  • d)  Artigianato
  • e)  Attività marittime
  • f)  Credito e assicurazioni
  • g)  Turismo
  • h)  Servizi alle imprese
  • i)  Trasporti e spedizioni
  • j)  Cooperazione
  • k)  Libere professioni
  • l)  Università e ricerca scientifica

2. Alla Consulta partecipano unicamente le associazioni di categoria costituite e strutturate a livello nazionale e rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La Consulta è composta da n.15 componenti che, ripartiti in ragione di un rappresentante per ciascuno dei settori economici di cui al primo comma, sono nominati previa intesa tra le Associazioni aventi i requisiti previsti dal comma 2.

4. Alla Consulta partecipano, altresì, due componenti, di cui uno in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori.


ART. 3

FUNZIONI

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

  • a) formula proposte in merito alle attività e ai servizi camerali;
  • b) formula proposte circa la definizione del programma delle iniziative promozionali da inserire nel bilancio preventivo annuale dell’Ente camerale;
  • c) propone studi di settore per l’elaborazione di obiettivi, piani e programmi da sottoporre all’esame degli Organi camerali;
  • d) promuove iniziative di pubblico confronto su problematiche legate allo sviluppo dell’economia provinciale;
  • e) formula inviti e proposte su tematiche sociali ed economiche, nei confronti di altri enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse, da sottoporre all’esame della Giunta camerale;
  • f) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra l’Ente camerale e le associazioni di categoria;
  • g) esprime pareri sulla concreta attuazione degli atti di indirizzo e coordinamento, di cui al comma 2, art.11, d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286, relativi alle modalità di definizione e adozione degli standard di qualità, ai casi e le modalità di adozione della carta dei servizi, ai criteri di misurazione della qualità dei servizi, alle condizioni di tutela degli utenti, nonché ai casi e alle modalità di indennizzo automatico e forfetario dell’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità;
  • h) formula pareri sulle materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori richiesti dal Consiglio o dalla Giunta camerale ovvero dal Segretario generale e dai dirigenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I pareri espressi dalla Consulta non sono vincolanti per gli Organi camerali ed hanno carattere facoltativo ad eccezione dei casi previsti ai successivi commi del presente articolo.

3.I pareri richiesti alla Consulta da parte degli Organi camerali devono essere a questi rimessi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4.In caso d’urgenza l’Organo richiedente può stabilire termini più brevi.
5.Trascorsi i termini di cui al precedente comma, l’organo richiedente può prescindere dall’acquisizione del predetto parere.

6.La richiesta di parere, da parte degli Organi camerali, ha carattere obbligatorio nei seguenti casi:

  • a) approvazione di regolamenti camerali relativi ai settori rappresentati;
  • b) predisposizione del bilancio preventivo annuale;
  • c) elaborazione del programma pluriennale di attività e di indirizzo generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


ART. 4

COMMISSIONI DI STUDIO INTERSETTORIALI

1. La Consulta, nell’affrontare questioni o affari che interessano più settori economici, può articolarsi in commissioni di studio intersettoriali.

2. Ciascuna commissione, cui partecipano i rappresentanti dei settori interessati, formula sulle problematiche affrontate gli indirizzi da sottoporre all’esame e approvazione della Consulta delle categorie economiche.

3. Gli indirizzi approvati dalla Consulta vengono sottoposti al successivo esame degli Organi camerali.

4. Ogni commissione può chiedere al Presidente della Consulta la convocazione in seduta plenaria per affrontare tematiche di preminente interesse riguardanti lo sviluppo dell’economia locale.


ART. 5

ATTRIBUZIONI

1. La Consulta redige e trasmette agli organi camerali una relazione annuale in coincidenza dell’approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio camerale. Il Presidente dà sintetica lettura della relazione prima dell’approvazione del conto consuntivo.

2. La Consulta può deliberare all’unanimità di fare iscrivere alla discussione del Consiglio o della Giunta camerale proprie mozioni che devono essere accompagnate da una relazione motivata che il Presidente ha l’obbligo di leggere promovendo su di essa il dibattito.


ART. 6

COMPOSIZIONE

1. La Consulta si compone dei rappresentanti nominati dalle associazioni di categoria secondo le modalità di cui all'art.2. La nomina deve essere comunicata entro 15 giorni dalla richiesta.

2. Sono componenti di diritto della Consulta e delle commissioni intersettoriali il Presidente e i dirigenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Consulta e delle commissioni intersettoriali sono svolte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELLA CONSULTA

1. I membri della Consulta rappresentano la comunità economica della provincia jonica.

2. Ciascun componente ha diritto di:

  • a) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulle attività della Consulta;
  • b) intervenire nelle discussioni della Consulta;
  • c) ottenere dal Segretario generale, nonché dagli enti e dalle aziende speciali della Camera di commercio copie di atti, documenti e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, adottato dalla Giunta camerale con delibere n.256 del 25.09.1992 e n.112 dell'8.05.1993, recepite dal Consiglio camerale con delibera n.7 del 16.9.97, e dal regolamento in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, adottato dalla Giunta camerale con delibera n.44 del 27.03.2000.

3. I membri della Consulta sono tenuti ad informare il Presidente, il quale è tenuto a riferirne in assemblea, nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico come indiziati o imputati di reato o di eventuali proposte per l’applicazione, nei loro confronti, di una misura di prevenzione. Dopo la comunicazione del Presidente, l’interessato può chiedere la parola per fare le dichiarazioni che ritiene opportune.


ART. 8

ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Nella prima seduta convocata e presieduta dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente.

2. La Consulta nomina, altresì, tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

3. La Consulta è convocata dal Presidente nel rispetto delle norme regolamentari.

4. La Consulta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di 1/3 dei componenti ovvero di ciascuna commissione intersettoriale con l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

ART. 9

RIUNIONI E DELIBERAZIONI

1. La Consulta si riunisce con la cadenza periodica definita dal medesimo organismo ed in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

2. La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l’ordine del giorno, con avviso spedito almeno sette giorni prima della seduta. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all’ordine del giorno.

3. La Consulta delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei 2/3 dei componenti presenti.

4. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese. Il voto è personale. Non sono ammesse deleghe.

5. Le riunioni della Consulta sono pubbliche.

6. Al termine di ogni riunione è redatto processo verbale che sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante è trasmesso agli Organi camerali.

7. A ciascun componente della Consulta è attribuito un gettone di presenza commisurato a quello previsto dal Consiglio camerale, con delibera n.17 del 29.05.1998, per i membri delle Commissioni camerali.


ART. 10

DURATA

1. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale.

2. Ciascuna associazione in occasione del rinnovo delle cariche associative interne deve, a pena di decadenza, provvedere alla nomina di nuovi rappresentanti o alla riconferma dei componenti già designati in seno alla Consulta.


ART. 11

INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono far parte della Consulta:

  • a) i membri del Consiglio e della Giunta camerale;
  • b) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne;
  • c) coloro che, pur essendovi tenuti, non siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
  • d) coloro che abbiano riportato condanne per i delitti di cui alla lett. d), comma 2, art.13, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. La sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 1, comporta la decadenza dalla carica di membro della Consulta. Il provvedimento che ne dichiara la decadenza è adottato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e comunicato all'associazione di appartenenza con l’invito a provvedere ad una nuova designazione.


ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nell’Albo della Camera di commercio.


ART. 13

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. I membri della Consulta decadono in coincidenza con la cessazione del mandato dei componenti degli Organi camerali in carica al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Approvato con delibera del Consiglio camerale n.15 del 14.07.2000.