REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI DELLA PROVINCIA DI TARANTO
Art. 1
Riferimenti normativi
La Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, nel seguito denominata
semplicemente Camera di commercio, forma – avvalendosi della potestà
regolamentare contemplata dall’art. 2 punto 2 del proprio Statuto e tenuto
conto delle disposizioni di cui all’art. 32 del Testo Unico, approvato
con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal Decreto Legislativo
Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 - il ruolo dei periti e degli esperti
della provincia.
Detto ruolo è disciplinato dalle norme contenute nei successivi articoli.
Art. 2
Categorie e sub categorie
Il ruolo
è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci
e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione
e di servizi che si svolgono nella provincia.
All’uopo la Camera di commercio forma, in base all’elenco tipo allegato
al Decreto Ministeriale 4 gennaio 1954, un apposito elenco delle categorie e
sub categorie.
I periti e gli esperti iscritti nel ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente
pratico, con esclusione - ai sensi dell’art. 32, n. 3 del testo unico
approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 - di quelle attività
professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.
L’iscrizione può essere richiesta soltanto per la categorie e sub
categorie comprese nell’elenco delle categorie annesse al presente regolamento.
Art. 3
Pubblicazione
La Camera
di commercio pubblica - mediante affissione nel proprio albo - il regolamento
per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, invitando coloro che
aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dei documenti indicati
nell’art. 5.
Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato in
almeno un quotidiano locale.
Art. 4
Commissione per il ruolo dei periti ed esperti
L’iscrizione
nel ruolo è disposta dalla Camera di commercio su proposta di una apposita
Commissione nominata dalla Giunta camerale, composta:
a) dal Presidente della Camera stessa che la presiede;
b) da un magistrato, designato dal Presidente del tribunale locale, su richiesta
della Camera di commercio, con le funzioni di vice Presidente;
c) da sei membri, in rappresentanza rispettivamente delle categorie degli agricoltori,
degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, dei lavoratori e dei professionisti
ed artisti, scelti dalla Giunta camerale dopo aver sentito le associazioni locali
sindacali di categoria.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di
almeno cinque componenti della Commissione suddetta, tra i quali il Presidente
o il vice Presidente.
Alla segreteria della citata Commissione è addetto un funzionario della
Camera di commercio.
Art. 5
Domanda di iscrizione
L’aspirante
alla iscrizione deve presentare domanda in bollo, nella quale dichiara di:
a) aver compiuto 21 anni d’età;
b) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità
economica europea;
c) essere residente nella circoscrizione della Camera di commercio;
d) aver assolto agli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo
vigenti al momento dell’età scolare dell’interessato, conseguendo
il relativo titolo.
Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea,
l’aspirante deve allegare alla domanda l’originale o una copia autenticata
del titolo di studio che l’Autorità diplomatica o consolare italiana,
competente per territorio, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri,
abbia riconosciuto corrispondente – per tipo e durata degli studi - a
quello richiesto per i cittadini italiani;
e) godere dell’esercizio dei diritti civili.
L’aspirante inoltre deve dichiarare di non essere stato dichiarato fallito
e di non aver subito condanne contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione
della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia
pubblica, l’industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario,
furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per
ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione
non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che
non sia intervenuta la riabilitazione.
Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, la Camera di commercio
osserva le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
L’aspirante deve esibire eventuali titoli e documenti validi a comprovare
la propria idoneità all’esercizio di perito o di esperto nelle
categorie e sub categorie per le quali richiede l’iscrizione.
Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali
l’aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.
L’iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie
e sempre che tali categorie siano affini tra loro.
La Commissione di cui all’art.4 nel caso ritenga, a suo insindacabile
giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare
l’idoneità dell’aspirante all’esercizio di perito ed
esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l’iscrizione,
ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini di detto
colloquio la Commissione potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza
in materia.
L’aspirante deve corrispondere le tasse di concessioni governative ed
il diritto di segreteria.
Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti
indicati nelle lettere b) e c).
Art. 6
Aggiornamento del ruolo
La Camera
di commercio provvede ogni anno all’aggiornamento del ruolo in base agli
elementi in suo possesso ed alla proposta della Commissione di cui all’art.
4.
Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo
in base ad istruttoria eseguita dalla Commissione anzidetta.
Art. 7
Ricorsi
Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse al Ministero delle Attività produttive che decide, sentita la Commissione centrale per l’esame del ricorso dei periti e degli esperti di cui all’articolo seguente.
Art. 8
Commissione Centrale
La Commissione
Centrale per l’esame dei ricorsi dei periti e degli esperti è nominata
con decreto del Ministro delle Attività produttive di concerto con il
Ministro della Giustizia, ed è composta da:
d) un dirigente generale del Ministero delle Attività produttive che
la presiede;
e) un rappresentante del Ministero delle Attività produttive con funzioni
di vice Presidente;
f) un rappresentante del Ministero della Giustizia;
g) un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole e forestali;
h) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
i) un rappresentante delle Camere di commercio;
j) un rappresentante dei periti e degli esperti scelto tra le persone designate
dalle Associazioni Sindacali Nazionali di categoria.
Il rappresentante del Ministero delle Attività produttive dovrà
avere qualifica non inferiore a quella di dirigente; i rappresentanti delle
altre Amministrazioni Statali dovranno avere qualifica non inferiore a quella
di dirigente.
La Commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che
forma oggetto della controversia.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da funzionari del
Ministero delle Attività produttive.
Art. 9
Commissioni
Per ciascun
componente effettivo delle Commissioni camerali e Centrale è nominato
un membro supplente, salvo che per i Presidenti, con gli stessi criteri stabiliti
per la nomina dei membri effettivi.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di
almeno cinque componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il Presidente o
il vice Presidente.
Le Commissioni durano in carica quattro anni dalla data dell’atto di nomina.
I loro membri possono essere confermati.
Art. 10
Elementi costitutivi del ruolo
Il ruolo
deve indicare per ciascun iscritto:
- il cognome, il nome, la data di nascita;
- la residenza;
- l’attività abitualmente esercitata;
- le categorie e sub categorie per le quali l’iscritto è ammesso
ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;
- il numero e la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui
l’iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.
Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni all’albo camerale.
Art. 11
Trasmissione copie del ruolo
Copia del
ruolo formato dalla Camera di commercio, in conformità alle decisioni
adottate dalla Commissione, con l’indicazione in calce della data dell’adunanza
nella quale fu approvato, della dichiarazione di conformità all’originale,
firmata dal Presidente e dal segretario della medesima, è trasmessa all’Ufficio
territoriale del Governo, nonché ai Comuni ed agli Uffici giudiziari,
finanziari e doganali della provincia, al compartimento delle ferrovie dello
stato e alle associazioni sindacali locali.
Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione
camerale che ne facciano richiesta.
Agli Uffici ed Enti pubblici sopra indicati, la Camera di commercio comunica,
altresì, periodicamente, tutte le eventuali modificazioni apportate al
ruolo.
Art. 12
Rilascio tessera di riconoscimento
La Camera di commercio rilascia agli iscritti nel ruolo - su loro richiesta - una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.
Art. 13
Sorveglianza sugli iscritti
La Commissione di cui all’art. 4 esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività e propone, ove del caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15.
Art. 14
Richiesta copia relazioni perizie extragiudiziali
La Camera
di commercio ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle
relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l’obbligo
di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità
di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi
nelle categorie e sub categorie per le quali il perito ed esperto designato
è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata
la quale può disporre che egli - previa autorizzazione della Camera di
commercio - estenda le indagini oltre dette categorie.
Art. 15
Cancellazioni dal ruolo
Gli iscritti
sono cancellati dal ruolo con deliberazione della Giunta camerale, su proposta
della Commissione prevista dall’art. 4, quando:
a) si verifichi una condizione che sarebbe stata ostativa all’iscrizione;
b) abbiano rifiutato – senza giustificato motivo - la nomina per perizie
ordinate dall’Autorità giudiziaria od amministrativa;
c) nell’esercizio di funzioni di perito od esperto abbiano dato prova
di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
d) abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub
categorie per le quali sono iscritti, senza aver seguito la procedura di cui
all’ultimo comma dell’art. 12.
Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione
può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel
ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore
gravità.
In tutti i casi indicati nei commi precedenti la Commissione di cui all’art.
4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, né
da notizia all’iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno.
L’interessato entro il termine di trenta giorni può fornire le
proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla
Commissione.
La Commissione preso atto delle giustificazioni fornite dall’interessato
o dall’eventuale mancanza di esse formula le proposte alla Camera di commercio.
Le decisioni adottate dalla Giunta camerale sono notificate all’interessato
a mezzo di messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento.
Avverso le decisioni della Camera di commercio è ammesso ricorso al Ministro
delle Attività produttive.
Art. 16
Comunicazione provvedimento di cancellazione o sospensione
Trascorso il termine per la presentazione del ricorso senza che il medesimo sia stato presentato o subito dopo che alla Camera di commercio sia stata notificata la decisione del Tribunale amministrativo regionale di rigetto del ricorso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell’art. 10.
Art. 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento è approvato dal Ministro delle Attività produttive, di concerto col Ministro della Giustizia.
ELENCO CATEGORIE E SUB CATEGORIE MERCEOLOGICHE, AGGIORNATO CON DELIBERA N. DEL
, ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI.
CATEGORIA I – CEREALI E DERIVATI
SUB CATEGORIE
1) Cereali
2) Semole, farine e sottoprodotti della macinazione
3) Panificazione e pane
4) Paste alimentari
5) Pasticceria e dolciumi
6) Sementi in genere
CATEGORIA II – ORTO – FLORO – FRUTTICOLTURA
SUB CATEGORIE
1) Agrumi e derivati e loro commercio all’interno e all’estero
2) Frutticoltura, frutta fresca e secca
3) Orticoltura, ortaggi
4) Tabacchi grezzi e lavorati
5) Erboristeria
6) Floricoltura
7) Sementi e bulbi
8) Apicoltura
9) Caffè, cacao e cioccolato
CATEGORIA III – VITI – VINICOLA – OLEARIA
SUB CATEGORIE
1) Viticoltura
2) Uve, mosti, vini e sottoprodotti
3) Birra, liquori, alcool e sciroppi
4) Oli e pannelli, oli vegetali, lubrificanti, grassi lubrificanti
5) Olio al solfuro e sanse di olive
6) Coltura delle olive e delle altre piante da olio
7) Spremitura, raffinatura dell’olio d’oliva, di semi e loro miscele
per uso alimentare, industriale e commerciale
CATEGORIA IV – ZOOTECNIA E PESCA
SUB CATEGORIE
1) Bestiame
vivo (da riproduzione)
2) Carni macellate e sottoprodotti
3) Latte e derivati in genere
4) Pesce (fresco, conservato, secco, congelato, frutti di mare)
5) Molluschicoltura e mitilicoltura
6) Elicicoltura
CATEGORIA V – LEGNO
SUB CATEGORIE
1) Legnami
da opera e da costruzione in genere
2) Pavimenti
3) Impiallacciature, compensati e paniforti
4) Serramenti
5) Vimini, giunco, midollo e derivati
6) Imballaggi e scatolame vario
7) Mobili di legno comuni
8) Mobili d’arte antichi
CATEGORIA VI – TESSILI
SUB CATEGORIE
1) Lane
naturali grezze lavate
2) Cotone e cotonicoltura
3) Lane per materassi
4) Tappeti ed arazzi
5) Fibre tessili naturali
6) Fibre tessili sintetiche
CATEGORIA VII – ABBIGLIAMENTO
SUB CATEGORIE
1) abiti
e confezioni da uomo e divise militari
2) abiti e confezioni da donna
3) maglierie, calze e guanti
4) calzature in genere
5) biancheria confezionata
6) pellicceria e pelletteria
7) valigeria in genere
CATEGORIA VIII – SIDERURGIA E METALLURGIA
SUB CATEGORIE
1) Metalli
ferrosi
2) Metalli non ferrosi
3) Prodotti ferrosi per fusione, laminazione e trafila
4) Prodotti non ferrosi per fusione, laminazione e trafila
5) Tecnica di controllo di laboratorio chimico-fisico sulle lavorazioni e prodotti
siderurgici e metallurgici, apparecchi relativi
CATEGORIA IX – MECCANICA – ELETTROMECCANICA – OTTICA E PREZIOSI
SUB CATEGORIE
1) Macchine
idrauliche e a vapore (caldaie, pompe, elettropompe, ecc.)
2) Motori a scoppio ed a combustione interna, per uso agricolo, industriale
e marino
3) Macchine utensili, utensileria e ferramenta
4) Macchine per uffici (macchine da scrivere, calcolatrici)
5) Macchine agricole
6) Radio ed accessori
7) Materiale elettrico (illuminazione ed applicazioni domestiche)
8) Ottica e strumenti ottici
9) Preziosi
10) Fotografie
11) Macchine in genere
12) Automobili ed autocarri
13) Carrozzerie ed accessori
14) Trattori agricoli ed industriali
15) Macchine idrauliche e meccaniche (pompe centrifughe, motopompe, elettropompe,
macchine pneumofore)
16) Materiale ad uso di cantieri e di stabilimenti navali
17) Materiali, armamenti ed attrezzature nautiche in genere
CATEGORIA X – CHIMICA
SUB CATEGORIE
1) Prodotti
chimici organici ed inorganici
2) Prodotti e specialità medicinali e farmaceutiche, acque minerali naturali
ed artificiali, succhi e bevande gassate
3) Materie plastiche
4) Detersivi, candeggianti
5) Vulcanizzazione di materiale di gomma
6) Prodotti chimici in genere
CATEGORIA XI – COMBUSTIBILI E CARBURANTI
SUB CATEGORIE
1) Petroli
naturali
2) Oli minerali e prodotti che ne derivano
3) Combustibili solidi (carboni fossili, antracite, coke, ligniti, pannelli
di combustibili
4) Petroli sintetici
5) Combustibili in genere
6) Combustibili gassosi in genere
CATEGORIA XII – CARTA E STAMPA
SUB CATEGORIE
1) Tipografia,
litografia, calcografia
2) Edizioni e stampati in genere
3) Fotografie d’arte
4) Fotografie industriali
CATEGORIA XIII – COSTRUZIONI EDILI
SUB CATEGORIE
1) Costruzioni
per uso abitazione
2) Costruzioni per uso industriale
3) Costruzioni per uso agricolo
4) Costruzioni idrauliche
5) Costruzioni in cemento armato
6) Pavimenti in genere
7) Irrigazione e diritti d’acqua
8) Condutture idrauliche per terreni
9) Calce, cemento, ferro, laterizi e refrattari
CATEGORIA XIV – ACQUA – GAS – ELETTRICITÀ
SUB CATEGORIE
1) Impianti
gas
2) Impianti elettrici
3) Impianti di riscaldamento
4) Impianti idrosanitari
5) Impianti di condizionamento
6) Impianti di sollevamento
7) Impianti antincendio
CATEGORIA XV – INDUSTRIE ESTRATTIVE
SUB CATEGORIE
1) Cave,
pietre da costruzioni edili, stradali, da taglio e affini
2) Sabbie di fiume, ghiaia e pietrisco
CATEGORIA XVI – VETRO E CERAMICA
SUB CATEGORIE
1) Ceramiche,
porcellane artistiche
2) Prodotti di terracotta e refrattari
CATEGORIA XVII – COMUNICAZIONI INTERNE
SUB CATEGORIE
1) Spedizioni e trasporti: a) ferroviari; b) marittimi; c) automobilistici; d) a trazione animale; e) aerei
CATEGORIA XVIII – OSPITALITA’
SUB CATEGORIE
1) Alberghi,
ristoranti, caffè di lusso e di prima categoria; alberghi, ristoranti,
caffè, pasticcerie di seconda categoria e successivi
2) Stabilimenti balneari e terapeutici
CATEGORIA XIX – ATTIVITA’ MARITTIMA, AEREA E DI NAVIGAZIONE INTERNA
SUB CATEGORIE
1) Navi
e galleggianti in genere (costruzione, picchettaggio, carenaggio, dipintura,
valutazione commerciale)
2) Portuali (funzioni relative al traffico portuale, misuratori di bordo, di
legname, stazzatori e stivatori di bordo, carico e scarico, sbarchi ed imbarchi)
3) Avarie, scafi ed apparecchi motori
4) Perdite e danni derivanti da avarie marittime
CATEGORIA XX – ATTIVITÀ VARIE
SUB CATEGORIE
1) Contratti
di lavoro
2) Periti grafici e grafologi
3) Lingue straniere
4) Dogane
5) Tributi (congelata al 30.09.1993)
6) Dattilografia
7) Periti in stima e valutazione di immobili
8) Stenotipia
9) Fonia
10) Statistica
11) Numismatica
12) Filatelia
13) Tecnico mimica gestuale
14) Informatica
15) Giocattoli
16) Articoli e abbigliamento sportivi
17) Oggetti religiosi ed arredi sacri
CATEGORIA XXI – PREVIDENZA E CREDITO
SUB CATEGORIE
1) Tecnica
assicurativa
2) Liquidazione danni (escluse le attività di cui alla legge 122/1992):
a) incendi b) furti c) agricoli (grandine) d) bestiame.
Approvato
con delibera di Consiglio camerale n.32 del 28.11.2003.