Regolamenti

 

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI DELLA PROVINCIA DI TARANTO


Art. 1
Riferimenti normativi

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, nel seguito denominata semplicemente Camera di commercio, forma – avvalendosi della potestà regolamentare contemplata dall’art. 2 punto 2 del proprio Statuto e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 32 del Testo Unico, approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 - il ruolo dei periti e degli esperti della provincia.
Detto ruolo è disciplinato dalle norme contenute nei successivi articoli.


Art. 2
Categorie e sub categorie

Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.
All’uopo la Camera di commercio forma, in base all’elenco tipo allegato al Decreto Ministeriale 4 gennaio 1954, un apposito elenco delle categorie e sub categorie.
I periti e gli esperti iscritti nel ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione - ai sensi dell’art. 32, n. 3 del testo unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 - di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.
L’iscrizione può essere richiesta soltanto per la categorie e sub categorie comprese nell’elenco delle categorie annesse al presente regolamento.


Art. 3
Pubblicazione

La Camera di commercio pubblica - mediante affissione nel proprio albo - il regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dei documenti indicati nell’art. 5.
Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato in almeno un quotidiano locale.


Art. 4
Commissione per il ruolo dei periti ed esperti

L’iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di commercio su proposta di una apposita Commissione nominata dalla Giunta camerale, composta:
a) dal Presidente della Camera stessa che la presiede;
b) da un magistrato, designato dal Presidente del tribunale locale, su richiesta della Camera di commercio, con le funzioni di vice Presidente;
c) da sei membri, in rappresentanza rispettivamente delle categorie degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, scelti dalla Giunta camerale dopo aver sentito le associazioni locali sindacali di categoria.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della Commissione suddetta, tra i quali il Presidente o il vice Presidente.
Alla segreteria della citata Commissione è addetto un funzionario della Camera di commercio.


Art. 5
Domanda di iscrizione

L’aspirante alla iscrizione deve presentare domanda in bollo, nella quale dichiara di:
a) aver compiuto 21 anni d’età;
b) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;
c) essere residente nella circoscrizione della Camera di commercio;
d) aver assolto agli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo vigenti al momento dell’età scolare dell’interessato, conseguendo il relativo titolo.
Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, l’aspirante deve allegare alla domanda l’originale o una copia autenticata del titolo di studio che l’Autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, abbia riconosciuto corrispondente – per tipo e durata degli studi - a quello richiesto per i cittadini italiani;
e) godere dell’esercizio dei diritti civili.
L’aspirante inoltre deve dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, la Camera di commercio osserva le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’aspirante deve esibire eventuali titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all’esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l’iscrizione.
Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l’aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.
L’iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.
La Commissione di cui all’art.4 nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l’idoneità dell’aspirante all’esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l’iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini di detto colloquio la Commissione potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.
L’aspirante deve corrispondere le tasse di concessioni governative ed il diritto di segreteria.
Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere b) e c).


Art. 6
Aggiornamento del ruolo

La Camera di commercio provvede ogni anno all’aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso ed alla proposta della Commissione di cui all’art. 4.
Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo in base ad istruttoria eseguita dalla Commissione anzidetta.


Art. 7
Ricorsi

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse al Ministero delle Attività produttive che decide, sentita la Commissione centrale per l’esame del ricorso dei periti e degli esperti di cui all’articolo seguente.


Art. 8
Commissione Centrale

La Commissione Centrale per l’esame dei ricorsi dei periti e degli esperti è nominata con decreto del Ministro delle Attività produttive di concerto con il Ministro della Giustizia, ed è composta da:
d) un dirigente generale del Ministero delle Attività produttive che la presiede;
e) un rappresentante del Ministero delle Attività produttive con funzioni di vice Presidente;
f) un rappresentante del Ministero della Giustizia;
g) un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole e forestali;
h) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
i) un rappresentante delle Camere di commercio;
j) un rappresentante dei periti e degli esperti scelto tra le persone designate dalle Associazioni Sindacali Nazionali di categoria.
Il rappresentante del Ministero delle Attività produttive dovrà avere qualifica non inferiore a quella di dirigente; i rappresentanti delle altre Amministrazioni Statali dovranno avere qualifica non inferiore a quella di dirigente.
La Commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che forma oggetto della controversia.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da funzionari del Ministero delle Attività produttive.


Art. 9
Commissioni

Per ciascun componente effettivo delle Commissioni camerali e Centrale è nominato un membro supplente, salvo che per i Presidenti, con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il Presidente o il vice Presidente.
Le Commissioni durano in carica quattro anni dalla data dell’atto di nomina. I loro membri possono essere confermati.


Art. 10
Elementi costitutivi del ruolo

Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto:
- il cognome, il nome, la data di nascita;
- la residenza;
- l’attività abitualmente esercitata;
- le categorie e sub categorie per le quali l’iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;
- il numero e la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l’iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.
Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni all’albo camerale.


Art. 11
Trasmissione copie del ruolo

Copia del ruolo formato dalla Camera di commercio, in conformità alle decisioni adottate dalla Commissione, con l’indicazione in calce della data dell’adunanza nella quale fu approvato, della dichiarazione di conformità all’originale, firmata dal Presidente e dal segretario della medesima, è trasmessa all’Ufficio territoriale del Governo, nonché ai Comuni ed agli Uffici giudiziari, finanziari e doganali della provincia, al compartimento delle ferrovie dello stato e alle associazioni sindacali locali.
Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta.
Agli Uffici ed Enti pubblici sopra indicati, la Camera di commercio comunica, altresì, periodicamente, tutte le eventuali modificazioni apportate al ruolo.


Art. 12
Rilascio tessera di riconoscimento

La Camera di commercio rilascia agli iscritti nel ruolo - su loro richiesta - una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.


Art. 13
Sorveglianza sugli iscritti

La Commissione di cui all’art. 4 esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività e propone, ove del caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15.


Art. 14
Richiesta copia relazioni perizie extragiudiziali

La Camera di commercio ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l’obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito ed esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli - previa autorizzazione della Camera di commercio - estenda le indagini oltre dette categorie.


Art. 15
Cancellazioni dal ruolo

Gli iscritti sono cancellati dal ruolo con deliberazione della Giunta camerale, su proposta della Commissione prevista dall’art. 4, quando:
a) si verifichi una condizione che sarebbe stata ostativa all’iscrizione;
b) abbiano rifiutato – senza giustificato motivo - la nomina per perizie ordinate dall’Autorità giudiziaria od amministrativa;
c) nell’esercizio di funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
d) abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti, senza aver seguito la procedura di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.
In tutti i casi indicati nei commi precedenti la Commissione di cui all’art. 4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, né da notizia all’iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’interessato entro il termine di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla Commissione.
La Commissione preso atto delle giustificazioni fornite dall’interessato o dall’eventuale mancanza di esse formula le proposte alla Camera di commercio.
Le decisioni adottate dalla Giunta camerale sono notificate all’interessato a mezzo di messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso le decisioni della Camera di commercio è ammesso ricorso al Ministro delle Attività produttive.

Art. 16
Comunicazione provvedimento di cancellazione o sospensione

Trascorso il termine per la presentazione del ricorso senza che il medesimo sia stato presentato o subito dopo che alla Camera di commercio sia stata notificata la decisione del Tribunale amministrativo regionale di rigetto del ricorso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell’art. 10.


Art. 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento è approvato dal Ministro delle Attività produttive, di concerto col Ministro della Giustizia.


ELENCO CATEGORIE E SUB CATEGORIE MERCEOLOGICHE, AGGIORNATO CON DELIBERA N. DEL , ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI.


CATEGORIA I – CEREALI E DERIVATI

SUB CATEGORIE

1) Cereali
2) Semole, farine e sottoprodotti della macinazione
3) Panificazione e pane
4) Paste alimentari
5) Pasticceria e dolciumi
6) Sementi in genere

CATEGORIA II – ORTO – FLORO – FRUTTICOLTURA

SUB CATEGORIE

1) Agrumi e derivati e loro commercio all’interno e all’estero
2) Frutticoltura, frutta fresca e secca
3) Orticoltura, ortaggi
4) Tabacchi grezzi e lavorati
5) Erboristeria
6) Floricoltura
7) Sementi e bulbi
8) Apicoltura
9) Caffè, cacao e cioccolato

CATEGORIA III – VITI – VINICOLA – OLEARIA

SUB CATEGORIE

1) Viticoltura
2) Uve, mosti, vini e sottoprodotti
3) Birra, liquori, alcool e sciroppi
4) Oli e pannelli, oli vegetali, lubrificanti, grassi lubrificanti
5) Olio al solfuro e sanse di olive
6) Coltura delle olive e delle altre piante da olio
7) Spremitura, raffinatura dell’olio d’oliva, di semi e loro miscele per uso alimentare, industriale e commerciale

CATEGORIA IV – ZOOTECNIA E PESCA

SUB CATEGORIE

1) Bestiame vivo (da riproduzione)
2) Carni macellate e sottoprodotti
3) Latte e derivati in genere
4) Pesce (fresco, conservato, secco, congelato, frutti di mare)
5) Molluschicoltura e mitilicoltura
6) Elicicoltura

CATEGORIA V – LEGNO

SUB CATEGORIE

1) Legnami da opera e da costruzione in genere
2) Pavimenti
3) Impiallacciature, compensati e paniforti
4) Serramenti
5) Vimini, giunco, midollo e derivati
6) Imballaggi e scatolame vario
7) Mobili di legno comuni
8) Mobili d’arte antichi

CATEGORIA VI – TESSILI

SUB CATEGORIE

1) Lane naturali grezze lavate
2) Cotone e cotonicoltura
3) Lane per materassi
4) Tappeti ed arazzi
5) Fibre tessili naturali
6) Fibre tessili sintetiche
CATEGORIA VII – ABBIGLIAMENTO

SUB CATEGORIE

1) abiti e confezioni da uomo e divise militari
2) abiti e confezioni da donna
3) maglierie, calze e guanti
4) calzature in genere
5) biancheria confezionata
6) pellicceria e pelletteria
7) valigeria in genere

CATEGORIA VIII – SIDERURGIA E METALLURGIA

SUB CATEGORIE

1) Metalli ferrosi
2) Metalli non ferrosi
3) Prodotti ferrosi per fusione, laminazione e trafila
4) Prodotti non ferrosi per fusione, laminazione e trafila
5) Tecnica di controllo di laboratorio chimico-fisico sulle lavorazioni e prodotti siderurgici e metallurgici, apparecchi relativi

CATEGORIA IX – MECCANICA – ELETTROMECCANICA – OTTICA E PREZIOSI

SUB CATEGORIE

1) Macchine idrauliche e a vapore (caldaie, pompe, elettropompe, ecc.)
2) Motori a scoppio ed a combustione interna, per uso agricolo, industriale e marino
3) Macchine utensili, utensileria e ferramenta
4) Macchine per uffici (macchine da scrivere, calcolatrici)
5) Macchine agricole
6) Radio ed accessori
7) Materiale elettrico (illuminazione ed applicazioni domestiche)
8) Ottica e strumenti ottici
9) Preziosi
10) Fotografie
11) Macchine in genere
12) Automobili ed autocarri
13) Carrozzerie ed accessori
14) Trattori agricoli ed industriali
15) Macchine idrauliche e meccaniche (pompe centrifughe, motopompe, elettropompe, macchine pneumofore)
16) Materiale ad uso di cantieri e di stabilimenti navali
17) Materiali, armamenti ed attrezzature nautiche in genere

CATEGORIA X – CHIMICA

SUB CATEGORIE

1) Prodotti chimici organici ed inorganici
2) Prodotti e specialità medicinali e farmaceutiche, acque minerali naturali ed artificiali, succhi e bevande gassate
3) Materie plastiche
4) Detersivi, candeggianti
5) Vulcanizzazione di materiale di gomma
6) Prodotti chimici in genere

CATEGORIA XI – COMBUSTIBILI E CARBURANTI

SUB CATEGORIE

1) Petroli naturali
2) Oli minerali e prodotti che ne derivano
3) Combustibili solidi (carboni fossili, antracite, coke, ligniti, pannelli di combustibili
4) Petroli sintetici
5) Combustibili in genere
6) Combustibili gassosi in genere

CATEGORIA XII – CARTA E STAMPA

SUB CATEGORIE

1) Tipografia, litografia, calcografia
2) Edizioni e stampati in genere
3) Fotografie d’arte
4) Fotografie industriali

CATEGORIA XIII – COSTRUZIONI EDILI

SUB CATEGORIE

1) Costruzioni per uso abitazione
2) Costruzioni per uso industriale
3) Costruzioni per uso agricolo
4) Costruzioni idrauliche
5) Costruzioni in cemento armato
6) Pavimenti in genere
7) Irrigazione e diritti d’acqua
8) Condutture idrauliche per terreni
9) Calce, cemento, ferro, laterizi e refrattari

CATEGORIA XIV – ACQUA – GAS – ELETTRICITÀ

SUB CATEGORIE

1) Impianti gas
2) Impianti elettrici
3) Impianti di riscaldamento
4) Impianti idrosanitari
5) Impianti di condizionamento
6) Impianti di sollevamento
7) Impianti antincendio

CATEGORIA XV – INDUSTRIE ESTRATTIVE

SUB CATEGORIE

1) Cave, pietre da costruzioni edili, stradali, da taglio e affini
2) Sabbie di fiume, ghiaia e pietrisco

CATEGORIA XVI – VETRO E CERAMICA

SUB CATEGORIE

1) Ceramiche, porcellane artistiche
2) Prodotti di terracotta e refrattari

CATEGORIA XVII – COMUNICAZIONI INTERNE

SUB CATEGORIE

1) Spedizioni e trasporti: a) ferroviari; b) marittimi; c) automobilistici; d) a trazione animale; e) aerei

CATEGORIA XVIII – OSPITALITA’

SUB CATEGORIE

1) Alberghi, ristoranti, caffè di lusso e di prima categoria; alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie di seconda categoria e successivi
2) Stabilimenti balneari e terapeutici

CATEGORIA XIX – ATTIVITA’ MARITTIMA, AEREA E DI NAVIGAZIONE INTERNA

SUB CATEGORIE

1) Navi e galleggianti in genere (costruzione, picchettaggio, carenaggio, dipintura, valutazione commerciale)
2) Portuali (funzioni relative al traffico portuale, misuratori di bordo, di legname, stazzatori e stivatori di bordo, carico e scarico, sbarchi ed imbarchi)
3) Avarie, scafi ed apparecchi motori
4) Perdite e danni derivanti da avarie marittime

CATEGORIA XX – ATTIVITÀ VARIE

SUB CATEGORIE

1) Contratti di lavoro
2) Periti grafici e grafologi
3) Lingue straniere
4) Dogane
5) Tributi (congelata al 30.09.1993)
6) Dattilografia
7) Periti in stima e valutazione di immobili
8) Stenotipia
9) Fonia
10) Statistica
11) Numismatica
12) Filatelia
13) Tecnico mimica gestuale
14) Informatica
15) Giocattoli
16) Articoli e abbigliamento sportivi
17) Oggetti religiosi ed arredi sacri

CATEGORIA XXI – PREVIDENZA E CREDITO

SUB CATEGORIE

1) Tecnica assicurativa
2) Liquidazione danni (escluse le attività di cui alla legge 122/1992): a) incendi b) furti c) agricoli (grandine) d) bestiame.

Approvato con delibera di Consiglio camerale n.32 del 28.11.2003.