CCIAA di Taranto
 
  
 


Importi in base al fatturato

Con decreto del 23/02/2023 (entrato in vigore il 17 aprile 2023) il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha autorizzato - ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. - all'incremento delle misure del diritto annuale del 20% (per il triennio 2023-2025) tutte le Camere di commercio di cui all'allegato "A" del medesimo decreto, fra cui anche la Camera di commercio di Taranto rispetto alle misure già stabilite dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 (riduzione - a partire dal 2017- del 50% rispetto alle misure già stabilite con D.M. 21 aprile 2011 in vigore nel 2014).

Detta autorizzazione mantiene quindi inalterata la misura del diritto annuale rispetto a quanto già applicato nei trienni 2017-2019 e 2020-2022 ed ha come specifica destinazione il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione dei servizi alle imprese.

Anche per l'anno 2023 il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011 (in vigore per il 2014), mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e solo al termine del calcolo si applicherà prima la riduzione del 50% e poi l'incremento percentuale del 20% (giusto il Decreto 23/02/2023).

Si ricorda che, in base alle disposizioni di legge:

  • le imprese individuali anche se iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese (imprenditori non piccoli) versano il diritto annuale in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato (euro 200,00 ridotto del 50% e incrementato del 20%) per cui gli importi risultano i seguenti:
Impresa individuale
(importo comprensivo della maggiorazione)
Unità locale
(importo comprensivo della maggiorazione)
euro 120,00 euro 24,00 (per ciascuna)
  • tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché iscritti anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righi del modello) come dichiarato sul modello IRAP 2023 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando prima la riduzione percentuale del 50% e poi l'incremento percentuale del 20% con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.
Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
Aliquote %
0,00   100.000,00   € 200,00 misura fissa) (*)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000 (**)

(*) per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza unità locali l'importo si ridurrà da € 200,00 ad € 120,00.
(**) per chi supera i 50 milioni di fatturato l'importo massimo si ridurrà da € 40.000 a € 24.000.

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

L'importo così determinato deve intendersi, come già detto, per la sola sede (prima della riduzione) cui si dovrà sommare quello eventualmente dovuto per l'unità locale/i già iscritta/e al 1 gennaio 2023 (per unità locale si intende l'impianto operativo - es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio - o amministrativo/gestionale - es. ufficio, magazzino, deposito- ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche) pari al 20% del diritto dovuto per l'impresa come già determinato (con tetto massimo di euro 200,00) da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte in altre province (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate)).

Per calcolare l'importo dovuto alla scadenza ordinaria di versamento si dovrà, quindi, applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) prima la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e successivamente la maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero con decreto del 23/02/2023 alla Camera di commercio di Taranto (così come ad altre 66 Camere di commercio italiane).

Solo per le Camere di commercio della Sicilia è stato autorizzato in aggiunta all'incremento del 20% anche un ulteriore incremento del 50% con D.M. 28/02/2023 (per le annualità 2022 e 2023 da versare entro la scadenza del versamento per diritto annuale 2023).

Infine si dovrà procedere all'arrotondamento matematico prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("TA" per sede legale ed eventuali unità locali site nella provincia di Taranto) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza, nel caso di imprese c.d. plurilocalizzate).

L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla scadenza ordinaria è sempre espresso in unità di euro, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato nei successivi 30 giorni (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato, e arrotondato ad unità di euro, si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Solo in tal caso il risultato si arrotonda al centesimo di euro (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) versando l'importo tutto sul codice tributo 3850.

Si ricorda che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 e successivamente ulteriormente chiarite con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.

Riepilogando:

  • le imprese che esercitano attività senza unità locali calcoleranno l'importo applicando prima la misura fissa e tutti i successivi scaglioni entro cui rientra il fatturato (mantenendo nella sequenza di calcolo le cinque cifre decimali) applicando di seguito la riduzione del 50% e successivamente la maggiorazione del 20% e arrotondando l'importo ottenuto (con il metodo matematico) prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro (così ad esempio la misura fissa del primo scaglione di fatturato – da 0 a 100.000 euro - sarà quindi pari ad euro 120,00, mentre la misura massima non supererà i 24.000 euro);

  • le imprese che esercitano attività con unità locali site nella stessa provincia della sede calcoleranno in base alle seguente formula: importo sede + (20% importo unità locale - max € 200,00 - x n. unità locali in provincia) – 50% + 20% maggiorazione e successivo arrotondamento al centesimo di euro ed ad unità di euro.

  • le imprese con unità locali in altre province calcoleranno in base alla seguente formula: (dovuto sede x 20% = importo unità locale - max € 200,00 - x n. unità locali iscritte in ogni singola provincia) = importo totale per Camera – 50% riduzione + 20 % percentuale di maggiorazione (per le Camere di commercio di cui allegato A del D.M. 23/02/2023) + 50% per le sole Camere di commercio della Sicilia (il D.M. 28/02/2023 ha autorizzato le suddette Camere per il triennio 2022-2023-2024 ad un ulteriore incremento aggiuntivo del 50%) = importo totale da arrotondare al centesimo di euro e poi ad unità di euro, da indicare sul modello F24 con un rigo separato distinto con il diverso codice ente (= sigla provincia) relativo alla singola Camera di commercio destinataria del versamento.
N. B. = nel caso di CCIAA accorpate la sigla provincia è quella dove ha sede legale la nuova Camera di commercio. Poiché alla data del 01.01.2023 la Camera di commercio di Taranto non è ancora accorpata con la Camera di commercio di Brindisi i versamenti andranno eseguiti distintamente con il codice ente = sigla provincia delle due Camere di commercio.

Ricordiamo che nel caso di impresa iscritta con unità locali in provincia e/o fuori provincia allegata all'informativa inviata dalla Camera di commercio alla pec dell'impresa vi è una apposita scheda che riepiloga il numero delle unità locali e le Camere di commercio a cui effettuare il versamento.

Per facilitare il calcolo è a disposizione delle imprese il sito nazionale di calcolo e pagamento (http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/) o in alternativa il foglio di calcolo presente sul sito istituzionale della Camera di commercio al fine di determinare correttamente l'importo dovuto.

In caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella risultante dalla scheda informativa trasmessa si consiglia di verificare quanto dichiarato al Registro delle imprese (per le sedi secondarie) e/o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (per le unità locali) delle singole province così da provvedere alla presentazione di eventuali denunce di variazione e/o di cancellazione non effettuate.

Le unità locali che abbiano cessato l'attività al 31/12/2022 la cui domanda di cancellazione sia stata presentata dopo il 30/01/2023 sono comunque tenute al pagamento del diritto annuale anche per l'anno 2023.

IMPORTANTE: Le unità locali iscritte nel corso del 2023, invece, non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto all'atto della presentazione della domanda di iscrizione (sul protocollo di iscrizione) o entro i successivi 30 giorni con modello F24.

Se tale pagamento è stato effettuato entro il 17/04/2023 per importo inferiore rispetto a quanto autorizzato con D.M. 23/02/2023 (ossia euro 24,00 per ogni unità locale) dovrà essere integrato entro il 30/11/2023 senza alcun aggravio.

Nel caso di omesso pagamento, invece, potrà essere regolarizzato con l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza ordinaria (ossia 30 + 365 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione).

Si mette a disposizione un foglio di calcolo (in cui sono presenti le percentuali di maggiorazione collegate alle singole province autorizzate per l'anno 2023) per la determinazione dell'importo dovuto.

I dati necessari per il calcolo sono i seguenti:

  • il fatturato 2022 individuato dai righi del modello IRAP 2023 riportati nel successivo paragrafo, distinti per tipologia di impresa, oppure ricavato dai dati risultanti dalle scritture contabili (solo per alcune tipologie di impresa);

  • il numero di unità locali, per ogni provincia, iscritte al 1.01.2023 mentre quelle iscritte nel corso del 2023 devono aver già effettuato il pagamento all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nei successivi 30 giorni con F24 e quindi non vanno inserite nel calcolo (nel caso in cui tale versamento non sia stato effettuato potrà essere sanato separatamente utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso).

 

CASI PARTICOLARI

Nei casi di trasformazione di natura giuridica fra forme societarie appartenenti alla sezione ordinaria (es. da società di persone a società di capitali e viceversa) questa è del tutto ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale.

Infatti tali soggetti, pagano in base al fatturato dell'anno precedente con la procedura di calcolo già vista in precedenza. È questo però il caso in cui si verifica la necessità di sommare i dati di fatturato dichiarati su più quadri del modello IRAP.

Nel caso di trasformazione di natura giuridica tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria e una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica con cui l'impresa era iscritta al Registro delle imprese al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nei casi di passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui l'impresa era iscritta al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

 

DETERMINAZIONE DEL FATTURATO:

La definizione di fatturato è quella prevista dall'art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359 (nella sezione NORMATIVA).

La nota del Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 3.03.2009 individua i righi del modello IRAP con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che dovranno essere presentati.

Prima di riepilogare le istruzioni per ogni tipo di impresa, si sottolineano alcuni criteri generali :

  • anche per i soggetti che applicano l'art. 5-bis del D. Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva la dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale);

  • i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP (salvo il caso delle società di comodo che compilano la sez. III del quadro IS, sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato).

IMPRESE AGRICOLE- LEGGE DI STABILITA' 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208 art. 1, commi 70 e 72)

Con nota prot. n. 399448 del 26/09/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricordato che l'art. 1, comma 70, della Legge 28/12/2015, n. 208, ha modificato l'art. 3 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 aggiungendo al comma 2 la lettera c-bis) volta ad includere tra i soggetti non passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive anche "i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'art. 32 del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986, i soggetti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 227/2001, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973".

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 93/E del 18/07/2017, (ulteriormente confermata nelle istruzioni alla dichiarazione IRAP 2023 paragrafo 2.1.1) ha chiarito che "I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l'esclusione dall'imposizione ai fini IRAP ai sensi dell'art.1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al "fatturato". Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP, seguendo le modalità sopra precisate, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all'applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati".

Questi i righi da prendere a base del calcolo per determinare il fatturato:

MODELLO IRAP 2023 – Periodo d'imposta 2022

QUADRO IC Società di capitali

  • Sezione IImprese industriali e commerciali: somma dei righi IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IC5 (altri ricavi e proventi) .

  • Sezione II - Banche ed altri soggetti finanziari: somma dei righi IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e IC18 (commissioni attive).

  • Sezione I + II (in caso di compilazione di entrambe) società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D. Lgs n. 446/97, somma dei righi: IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), IC5 (altri ricavi e proventi) e IC15 (interessi attivi e proventi assimilati).

  • Sezione III - Imprese di assicurazione Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.; precisamente la somma delle voci I.1, I.3, II.1, II.4 del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.04.2008 n. 22 (G.U. n. 106 del 29.04.2008).

  • Sezione V – Società in regime forfettario Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.

  • Sezione VI – Cooperative Edilizie e Confidi Tali contribuenti debbono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 c.c.. Confidi questi soggetti, per la particolare attività che svolgono, devono fare riferimento alla voce M031 "Corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico, oppure, nel caso adottino i principi contabili internazionali, sono tenuti a fare riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del proprio conto economico (vedi note MISE n. 5024 del 12 giugno 2008 e n. 120930 del 17 luglio 2013).

QUADRO IP Società di persone

  • Sezione ISoc. commerciali art. 5-bis D.Lgs n. 446/1997: rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85 comma 1 lett. a) b) f) e g) del TUIR). I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo degli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) se indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo posto all'inizio del riquadro (in quanto inclusi nel valore qui esposto).

  • Sezione II - Soc. commerciali e finanziarie art. 5-6 c. 9 D.Lgs. n. 446/97: somma dei righi: IP13 (ricavi delle vendite e prestazioni) e IP17 (altri ricavi e proventi). Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 446/97 somma dei righi: IP13 (ricavi delle vendite e prestazioni), IP17 (altri ricavi e proventi) e IP18 (interessi attivi e proventi assimilati).

  • Sezione IIISocietà in regime forfettario: rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfettariamente)

  • Sezione IVImprese del settore agricolo: rigo IP52 (corrispettivi)

QUADRO IS Prospetti vari

  • sez. III - Società di comodo le società non operative, dette "società di comodo", sono soggette ad una disciplina particolare, in considerazione del fatto che esse non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia; la disciplina delle società di comodo è contenuta nell'art. 30 della legge n. 724/1994, Tali società sono tenute a compilare anche la sezione III del quadro IS; sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale.

 

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO
Tel. Ufficio 0997783150-3129
email: dirittoannuale@brta.camcom.it
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00

Aggiornata al 01.06.2023  

 

 




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