IMPORTI DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI
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- IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2022
- IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2021
- IMPORTI DIRITTO ANNUALE ANNI DAL 2012 AL 2021
- IMPORTI DIRITTO ANNUALE ANNI DAL 2001 AL 2011
D.M. 23/02/2023 autorizzazione incremento misura del 20% triennio 2023-2025 (in vigore dal 17/04/2023)
MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE
Gli importi per il 2023, a seguito della riduzione prevista del 50% rispetto agli stessi importi stabiliti per il 2014 (il riferimento é al D.M. 21/04/2011) ai sensi dell'art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n, 114/2014 e della maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 23/02/2023 sono i seguenti:
SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA E PREDEFINITA
Tipologia di impresa | Sede (importo con maggiorazione) |
Unità locale (1) (importo con maggiorazione) |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 53,00 (*) (*) arrotondamento di € 52,80 |
€ 11,00 (*) (*) arrotondamento di € 10,56 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | € 120,00 | € 24,00 |
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte | € 18,00 | |
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 (per ciascuna di esse) | € 66,00 | |
Società semplici agricole (hanno la contemporanea iscrizione nelle due sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa) | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici) | € 120,00 | € 24,00 |
Società di cui al'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
(1) per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.
Importi in base al fatturato
Con nota MISE n. 0339674 del 11/11/2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.
Il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011 (in vigore per il 2014) mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e solo al termine del calcolo si applicherà prima la riduzione del 50% (prevista per legge a partire dal 2017) e poi l'incremento percentuale del 20% giusto il decreto del 23/02/2023 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha autorizzato le Camere di commercio d'Italia, fra cui anche la Camera di commercio di Taranto, all'applicazione della maggiorazione del 20% (per il triennio 2023-2025).
Si ricorda che, in base alle disposizioni di legge:
- le imprese individuali anche se iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese (imprenditori non piccoli) versano il diritto annuale in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato (euro 200,00) ridotto del 50% e incrementato del 20%:
€ 120,00 per la sede | € 24,00 (per ciascuna unità locale) |
- tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché iscritti anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righi del modello) come dichiarato sul modello IRAP 2023o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando prima la riduzione percentuale del 50% e poi l'incremento percentuale del 20% con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.
Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
|
Aliquote % | |
---|---|---|
0,00 | 100.000,00 | € 200,00 misura fissa) (*) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 |
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000 (**) |
(*) per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza unità locali l'importo si ridurrà da € 200,00 ad € 120,00.
(**) per chi supera i 50 milioni di fatturato l'importo massimo si ridurrà da € 40.000 a € 24.000.
MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO
L'importo così determinato deve intendersi, per la sola sede (pre riduzione) cui si dovrà sommare quello dovuto per la singola unità locale (nota 1) pari al 20% del diritto dovuto per l'impresa come già determinato (con tetto massimo di euro 200,00), da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte in altre province (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate).
Per calcolare l'importo dovuto alla scadenza ordinaria di versamento si dovrà, quindi, applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) prima la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e successivamente la maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 23/02/2023.
Infine si dovrà procedere all'arrotondamento matematico prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("TA" per sede legale ed eventuali unità locali site nella provincia di Taranto) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza, nel caso di imprese c.d. plurilocalizzate).
L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla scadenza ordinaria è sempre espresso in unità di euro, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato nei successivi 30 giorni (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato, e arrotondato ad unità di euro, si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo. Solo in tal caso il risultato si arrotonda al centesimo di euro (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) versando l'importo tutto sul codice tributo 3850.
Si ricorda che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 e successivamente ulteriormente chiarite con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.
IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO
Le imprese che richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese nel corso dell'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno ed i soggetti che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A) sono tenuti per l'anno di iscrizione al versamento del diritto annuale:
- contestualmente alla presentazione della pratica con addebito per cassa automatica, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l'importo con l'invio della pratica di iscrizione ComUnica;
- tramite modello F24, nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione utilizzando gli stessi codice ente (TA), codice tributo (3850) e anno di riferimento (2023) inseriti nella sezione IMU ed altri Tributi Locali del modello F24. Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione questo potrà ancora essere sanato con la procedura del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento.
Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:
- "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;
- "Pagamento tramite F24"
- "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"
Per le start-up e incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.
Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".
Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza).
Questi gli importi relativi alle imprese e/o loro unità locali iscritte nel corso dell'anno 2023:
SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA E PREDEFINITA
Soggetti di nuova iscrizione | impresa (importo con maggiorazione) |
Unità locale (importo con maggiorazione) |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 53,00 (*) (*) arrotondamento di € 52,80 |
€ 11,00 (*) (*) arrotondamento di € 10,56 |
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali | € 120,00 | € 24,00 |
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) quali persone fisiche o associazioni o fondazioni (in questo caso le unità locali non pagano) | € 18,00 | -- |
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse) | € 66,00 | |
Società semplice agricola/nuove unità locali di dette imprese (trattasi di società iscritte in entrambe le sezioni: Società semplici e Imprese agricole) | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici) | € 120,00 | € 24,00 |
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese | € 120,00 | € 24,00 |
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (ad es. snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) | € 120,00 | € 24,00 |
(*) Le misure del diritto annuale quando necessario dovranno essere arrotondate all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota delMinistero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).
Esempio: l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 10,56 deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico)
D.M. 12/03/2020 autorizzazione incremento misura del 20% triennio 2020-2022 (in vigore dal 27.03.2020)
MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE
Gli importi per il 2022, a seguito della riduzione prevista del 50% rispetto agli stessi importi stabiliti per il 2014 (il riferimento é al D.M. 21/04/2011) ai sensi dell'art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n, 114/2014 e della maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 12/03/2020 sono i seguenti:
SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA E PREDEFINITA
Tipologia di impresa | Sede (importo con maggiorazione) |
Unità locale (1) (importo con maggiorazione) |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 53,00 (*) (*) arrotondamento di € 52,80 |
€ 11,00 (*) (*) arrotondamento di € 10,56 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | € 120,00 | € 24,00 |
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte | € 18,00 | |
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 (per ciascuna di esse) | € 66,00 | |
Società semplici agricole (hanno la contemporanea iscrizione nelle due sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa) | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici) | € 120,00 | € 24,00 |
Società di cui al'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
(1) per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.
Importi in base al fatturato
Con nota prot. n. 0429691 del 22/12/2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio"alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.
Il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011 (in vigore per il 2014) mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e solo al termine del calcolo si applicherà prima la riduzione del 50% (prevista per legge a partire dal 2017) e poi l'incremento percentuale del 20% giusto il decreto del 12/03/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha autorizzato le Camere di commercio d'Italia, fra cui anche la Camera di commercio di Taranto, all'applicazione della maggiorazione del 20% (per il triennio 2020-2022).
Si ricorda che, in base alle disposizioni di legge:
- le imprese individuali anche se iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese (imprenditori non piccoli) versano il diritto annuale in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato (euro 200,00) ridotto del 50% e incrementato del 20%:
€ 120,00 per la sede€ 24,00 per ciascuna unità locale.
- tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché iscritti anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2021 (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righi del modello) come dichiarato sul modello IRAP 2022 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando prima la riduzione percentuale del 50% e poi l'incremento percentuale del 20% con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.
Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
|
Aliquote % | |
---|---|---|
0,00 | 100.000,00 | € 200,00 misura fissa) (*) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 |
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*) |
(*) per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza unità locali iscritte l'importo per il 2021 è pari ad € 120,00
(**) per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo si ridurrà da € 40.000 a € 24.000
MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO
L'importo così determinato deve intendersi, per la sola sede (pre-riduzione) cui si dovrà sommare quello dovuto per la singola unità locale (nota 1) pari al 20% del diritto dovuto per l'impresa come già determinato (con tetto massimo di euro 200,00), da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte in altre province (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate).
Per calcolare l'importo dovuto alla scadenza ordinaria di versamento si dovrà, quindi, applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) prima la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e successivamente la maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 12/03/2020.
Infine si dovrà procedere all'arrotondamento matematico prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("TA" per sede legale ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza, nel caso di imprese pluri-localizzate).
L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla scadenza ordinaria è sempre espresso in unità di euro, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato nei successivi 30 giorni (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato, e arrotondato ad unità di euro, si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo. Solo in tal caso il risultato si arrotonda al centesimo di euro (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) versando l'importo tutto sul codice tributo 3850 .
Si ricorda infine che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.
IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO
Le imprese che richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese nel corso dell'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno ed i soggetti che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A) sono tenuti per l'anno di iscrizione al versamento del diritto annuale:
- contestualmente alla presentazione della pratica con addebito per cassa automatica, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l'importo con l'invio della pratica di iscrizione ComUnica;
- tramite modello F24, nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione utilizzando gli stessi codice ente (TA), codice tributo (3850) e anno di riferimento (2020) inseriti nella sezione IMU e Tributi LOCALI del modello F24. Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione questo potrà ancora essere sanato con la procedura del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento.
Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:
- "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;
- "Pagamento tramite F24"
- "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"
Per le start-up e incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.
Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".
Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza).
Questi gli importi relativi alle imprese e/o loro unità locali iscritte nel corso dell'anno:.
SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA E PREDEFINITA
Soggetti di nuova iscrizione | impresa (importo con maggiorazione) |
Unità locale (importo con maggiorazione) |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 53,00 (*) (*) arrotondamento di € 52,80 |
€ 11,00 (*) (*) arrotondamento di € 10,56 |
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali | € 120,00 | € 24,00 |
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) quali persone fisiche o associazioni o fondazioni (in questo caso le unità locali non pagano) | € 18,00 | -- |
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse) | € 66,00 | |
Società semplice agricola/nuove unità locali di dette imprese (trattasi di società iscritte in entrambe le sezioni: Società semplici e Imprese agricole) | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici) | € 120,00 | € 24,00 |
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese | € 120,00 | € 24,00 |
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (ad es. snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) | € 120,00 | € 24,00 |
(*) Le misure del diritto annuale quando necessario dovranno essere arrotondate all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota delMinistero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).
Esempio: l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 10,56 deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico)
D.M. 12/03/2020 autorizzazione incremento misura del 20% triennio 2020-2022 (in vigore dal 27.03.2020)
MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE
Gli importi per il 2021, a seguito della riduzione prevista del 50% rispetto agli stessi importi stabiliti per il 2014 (il riferimento é al D.M. 21/04/2011) ai sensi dell'art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n, 114/2014 e della maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 12/03/2020 sono i seguenti:
SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA
Tipologia di impresa | Sede (importo con maggiorazione) |
Unità locale (1) (importo con maggiorazione) |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 53,00 (*) (*) arrotondamento di € 52,80 |
€ 11,00 (*) (*) arrotondamento di € 10,56 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | € 120,00 | € 24,00 |
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte | € 18,00 | |
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 (per ciascuna di esse) | € 66,00 |
SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA
Tipologia di impresa | Sede (importo con maggiorazione) |
Unità locale (importo con maggiorazione) |
---|---|---|
Società semplici agricole (hanno la contemporanea iscrizione nelle due sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa) | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici) | € 120,00 | € 24,00 |
Società di cui al'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
(1) per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.
Importi in base al fatturato
Con nota circolare n. 0286980 del 22/12/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 % rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.
Il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011 (in vigore per il 2014) mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e solo al termine del calcolo si applicherà prima la riduzione del 50% (prevista per legge a partire dal 2017) e poi l'incremento percentuale del 20% giusto il decreto del 12/03/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha autorizzato le Camere di commercio d'Italia, fra cui anche la Camera di commercio di Taranto, all'applicazione della maggiorazione del 20% (per il triennio 2020-2022) .
Si ricorda che, in base alle disposizioni di legge:
- le imprese individuali anche se iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese (imprenditori non piccoli) versano il diritto annuale in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato (euro 200,00) ridotto del 50% e incrementato del 20%
€ 120,00 per la sede€ 24,00 per ciascuna unità locale.
- tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché iscritti anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2020 (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righi del modello) come dichiarato sul modello IRAP 2021 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando prima la riduzione percentuale del 50% e poi l'incremento percentuale del 20% con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.
Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
|
Aliquote % | |
---|---|---|
0,00 | 100.000,00 | € 200,00 misura fissa) (*) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 |
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*) |
(*) per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza unità locali iscritte l'importo per il 2021 è pari ad € 120,00
(**) per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo si ridurrà da € 40.000 a € 24.000
MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO
L'importo così determinato deve intendersi, per la sola sede (pre-riduzione) cui si dovrà sommare quello dovuto per la singola unità locale (nota 1) pari al 20% del diritto dovuto per l'impresa come già determinato (con tetto massimo di euro 200,00), da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte in altre province (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate).
Per calcolare l'importo dovuto alla scadenza ordinaria di versamento si dovrà, quindi, applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) prima la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e successivamente la maggiorazione del 20% autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 12/03/2020.
Infine si dovrà procedere all'arrotondamento matematico prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("TA" per sede legale ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza, nel caso di imprese pluri-localizzate).
L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla scadenza ordinaria è sempre espresso in unità di euro, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato nei successivi 30 giorni (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato, e arrotondato ad unità di euro, si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo. Solo in tal caso il risultato si arrotonda al centesimo di euro (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) versando l'importo tutto sul codice tributo 3850 .
Si ricorda infine che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.
IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO
Le imprese che richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese nel corso dell'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno ed i soggetti che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A) sono tenuti per l'anno di iscrizione al versamento del diritto annuale:
- contestualmente alla presentazione della pratica con addebito per cassa automatica, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l'importo con l'invio della pratica di iscrizione ComUnica;
- tramite modello F24, nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione utilizzando gli stessi codice ente (TA), codice tributo (3850) e anno di riferimento (2020) inseriti nella sezione IMU e Tributi LOCALI del modello F24. Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione questo potrà ancora essere sanato con la procedura del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento.
Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:
- "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;
- "Pagamento tramite F24"
- "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"
Per le start-up e incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.
Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".
Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza).
Questi gli importi relativi alle imprese e/o loro unità locali iscritte nel corso dell'anno:.
SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA
Soggetti di nuova iscrizione | impresa (importo con maggiorazione) |
Unità locale (importo con maggiorazione) |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte in sezione speciale/nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 53,00 (*) (*) arrotondamento di € 52,80 |
€ 11,00 (*) (*) arrotondamento di € 10,56 |
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria/nuove unità locali | € 120,00 | € 24,00 |
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) quali persone fisiche o associazioni o fondazioni (in questo caso le unità locali non pagano) | € 18,00 | -- |
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse) | € 66,00 |
IMPRESE CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA
Soggetti di nuova iscrizione | Impresa (importo con maggiorazione) |
Unità locale (importo con maggiorazione) |
---|---|---|
Società semplice agricola/nuove unità locali di dette imprese (trattasi di società iscritte in entrambe le sezioni: Società semplici e Imprese agricole) | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplice non agricola /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici) | € 120,00 | € 24,00 |
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese | € 120,00 | € 24,00 |
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (ad es. snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) | € 120,00 | € 24,00 |
(*) Le misure del diritto annuale, pur indicate nel loro importo esatto, quando necessario dovranno essere arrotondate all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).
Esempio: l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a euro 10,56 deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico)
Per info:
Camera di commercio di Brindisi - Taranto
Ufficio delle Entrate
Tel. ufficio 099 7783150-7783129
Sede di Brindisi: Via Bastioni Carlo V, 4/6 - 72100 BRINDISI
Tel. ufficio 0831 228243
email: dirittoannuale@brta.camcom.it
Aggiornata al 30.05.2024