CCIAA di Taranto
 
  
 


La registrazione: marchi di impresa e disegni/modelli

Dovrà collegare ad una nuova pagina con il seguente testo:
Ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.

Il marchio di impresa

Nulla è più facile da ricordare di un buon nome o di un buon segno commerciale. Nomi, termini, testi pubblicitari e rappresentazioni grafiche riferite a prodotti e servizi possono essere protetti come marchi verbali, marchi figurativi o come combinazione di questi.

Cos’è un marchio d’impresa

Il marchio d’impresa svolge l’essenziale funzione di rendere l’imprenditore riconoscibile agli occhi dei consumatori, consentendogli di instaurare e successivamente consolidare il legame fiduciario con loro, pur non avendo alcun rapporto diretto ed immediato.
In altri termini, il marchio costituisce il primo e più immediato strumento per pubblicizzare le capacità professionali e la qualità del lavoro dell’imprenditore, ed è pertanto il più importante veicolo promozionale a sua disposizione. In tal senso, appare evidentemente opportuno avvalersi degli strumenti di legge posti a tutela del marchio, primo fra tutti la registrazione presso le Camere di commercio.
Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio da quelli di altre imprese.
Chiunque, persona fisica o giuridica, può effettuare il deposito di un marchio d’impresa.
Qualsiasi segno, purché rappresentabile graficamente e con gli opportuni requisiti, può essere adottato come marchio: in particolare possono costituire oggetto di marchio le parole, i disegni, le lettere dell’alfabeto, le cifre, i suoni, le combinazioni di colore o tonalità cromatiche e la forma di un prodotto o una confezione (marchio tridimensionale) anche in combinazione tra loro. Il marchio dà il diritto esclusivo di utilizzare uno dei segni distintivi sopra descritti, consentendo al proprio titolare di impedire a terzi di usarlo impropriamente o senza il proprio consenso. I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di deposito della domanda. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successivi con l’applicazione della soprattassa.

Limiti territoriali della tutela del marchio

In Italia sono vigenti i marchi depositati in uno degli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di commercio italiane, i marchi comunitari ed i marchi internazionali designanti l’Italia. Qualora si desideri tutelarsi a livello sovranazionale, non sarà sufficiente il solo deposito italiano ma si dovrà procedere, presso gli istituti competenti, alla richiesta di estensione della tutela sul territorio europeo o internazionale, rivendicando la data di priorità italiana se l’estensione avviene entro sei mesi dalla data del deposito italiano.

Quali requisiti deve avere il marchio per poter ottenere la registrazione

Per poter ottenere la registrazione di uno dei segni sopra elencati come marchio d’impresa, è necessario che essi rispondano ai requisiti di:

  • novità: il marchio deve essere nuovo, non presentare, cioè, caratteri di identità o similitudine con marchi già depositati, relativi a prodotti o servizi identici o affini, con segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, con segni già noti come ditta, denominazione, ragione sociale, insegna o nome a dominio aziendali. La novità non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da più di due anni o decaduto per non uso ultraquinquennale;
  • capacità distintiva: la capacità di un marchio di non identificarsi con la denominazione generica del prodotto o del servizio che contraddistingue, pur conservando la forza distintiva di un prodotto o un servizio da quello degli altri;
  • liceità: il marchio depositato non deve essere contrario all’ordine pubblico ed al buon costume; non deve ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi; non deve costituire violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. La perdita di liceità comporta la decadenza del marchio d’impresa.

Non tutti i segni rappresentabili graficamente sono tutelabili come marchio!
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa alcuni segni specificamente individuati dal legislatore quali:

  • gli stemmi ed altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, segni contenenti simboli, emblemi o stemmi di pubblico interesse, a meno che non venga concessa l’autorizzazione alla registrazione da parte dell’autorità competente. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha la facoltà di provvedere, prima della registrazione, ad inviare l’esemplare del marchio alle amministrazioni interessate per sentirne il parere;
  • i segni ingannevoli, in particolare quelli con riferimenti alle provenienze geografiche, che si riferiscano alla natura e qualità dei prodotti o dei servizi;
  • i ritratti o i nomi di persona diversi da quello del richiedente, senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli;
  • i segni identici o simili ad un segno già noto, se ciò può ingenerare confusione per il pubblico a causa dell’affinità dei prodotti o dei servizi;
  • segni identici o simili ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini ma che godano di rinomanza nello Stato;
  • segni che possano ledere un altrui diritto di proprietà intellettuale, industriale o, comunque, altro diritto esclusivo;
  • segni costituiti esclusivamente da indicazioni generiche o indicazioni descrittive del prodotto o del servizio che intendano tutelare;
  • segni costituiti esclusivamente dalla forma naturale del prodotto;
  • segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi consolidati;
  • nomi notori di persone, segni artistici, sportivi, denominazioni e sigle di manifestazioni, enti ed associazioni non aventi fini lucrativi, senza il consenso dei medesimi soggetti.

Cos’è un marchio collettivo
Il marchio collettivo ha la funzione di garantire l’origine, la natura e la qualità dei prodotti contrassegnati e può contenere dei nomi geografici.
La particolarità di questo genere di marchio concerne l’obbligo, da parte di chi lo deposita, di accompagnare alla domanda di registrazione del marchio collettivo un regolamento d’uso (il contenuto è liberamente statuito dal titolare) nel quale devono essere indicati tra le altre cose, i requisiti (ed eventualmente anche la zona geografica di appartenenza) dei soggetti che potranno utilizzare il marchio collettivo, oltre agli standard qualitativi, ai procedimenti produttivi ecc.., nel rispetto dei quali devono essere fabbricati o ottenuti i prodotti che recheranno quel segno.
Il titolare ha facoltà di esercitare i poteri di controllo e, in caso di violazione di una norma statuita, applicare le sanzioni previste dal regolamento nei confronti degli imprenditori che usano il marchio collettivo. Questo marchio viene utilizzato da associazioni o consorzi di produttori appartenenti ad una determinata zona geografica per promuovere i prodotti tipici del luogo.

Quando un marchio è nullo

Il marchio è nullo se non è rappresentabile graficamente o non sia atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; se non rispetta i caratteri della novità, se costituito essenzialmente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; se rappresentante stemmi considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia; se non ha capacità distintiva e non risponde ai caratteri di liceità; se sia stata fatta domanda in mala fede.

Come ottenere la registrazione di un marchio

Per ottenere la registrazione di un marchio d'impresa, è necessario o depositare l'apposito modulo per il deposito presso un Ufficio Brevetti camerale seguendo le apposite istruzioni, facendo riferimento alla vigente classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, allegando anche i versamenti dei costi dovuti secondo le previste modalità, o depositata telematicamente.
Per la domanda di registrazione di marchio collettivo, ai documenti di cui sopra, deve unirsi anche copia dei regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni.

Quando un marchio è irricevibile

Il rifiuto del deposito di un marchio d’impresa può essere opposto dall’Ufficio Brevetti ricevente solo in mancanza dei seguenti requisiti:

  • il richiedente non è identificabile o non raggiungibile;
  • la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti o dei servizi (non è consentita la dicitura "TUTTA LA CLASSE").

L’irricevibilità dell’istanza è, tuttavia, ufficialmente dichiarata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo economico.

Il disegno/modello

Cos’è un disegno o modello
Il disegno o modello è un trovato che fornisce ai prodotti o a parti di essi uno speciale ornamento risultante dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Per prodotto complesso s’intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. Chiunque, persona fisica o giuridica, può effettuare il deposito di un modello o disegno; il diritto spetta all’autore del disegno o modello o al suo avente causa. Salvo patto contrario, la registrazione di disegni o modelli, opera di dipendenti in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico. Un disegno o modello deve essere nuovo nel senso che dovrà avere una caratteristica di originalità e non essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, o anteriormente alla data di priorità. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Un disegno o modello, inoltre, deve avere carattere individuale: l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato deve differire, cioè, dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da ogni altro disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o prima della data di priorità, se rivendicata. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. Con una sola domanda si può chiedere la registrazione per più disegni e modelli purché destinati ad esser attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all’accordo di Locarno.
La registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può avvenire in forma modificata se in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità e possiede i requisiti di validità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull’attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa. La durata del titolo è quinquennale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, prorogabile per quinquenni fino ad un massimo di venticinque anni.

Quando è nullo un disegno o modello

La registrazione di un disegno o modello è nulla quando il disegno o modello manca del carattere della novità, del carattere individuale, si consideri già divulgato, presenti delle caratteristiche dell’aspetto che siano determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso; quando è contrario all’ordine pubblico e al buon costume; quando il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla; quando è in conflitto con un disegno o modello precedente, reso noto dopo la data di presentazione della domanda; quando costituisce violazione di un segno distintivo o di un’opera protetta dal diritto d’autore.

Quando è irricevibile un disegno o modello

Le domande di registrazione di disegni o modelli non sono ricevibili quando il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile oppure quando alla domanda non è allegata la riproduzione grafica o fotografica. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dichiara l’irricevibilità invitando il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione. Se il richiedente ottempererà all’invito dell’Ufficio nel termine descritto, o provvederà spontaneamente alla relativa integrazione, l’Ufficio riconoscerà quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento dell’integrazione richiesta.

Come ottenere la registrazione di un modello o disegno
Per ottenere la registrazione di un modello o disegno è necessario o depositare l'apposito modulo di deposito presso un Ufficio Brevetti camerale seguendo le apposite istruzioni per la compilazioneallegando anche i versamenti dei costi dovuti secondo le previste modalità, o depositata telematicamente.

Informazioni
- - - - - - - - -
Camera di commercio – Taranto
Ufficio Marchi e Brevetti

Responsabile del procedimento
dr. Domenico Carbone   Tel. 099–778.3039   domenico.carbone@brta.camcom.it
dr.ssa Barbara Saltalamacchia   Tel. 099–778.3030   barbara.saltalamacchia@brta.camcom.it

Fax: 099 778.3046

Aggiornata al 09.02.2015  

 

 




Camera di commercio Brindisi -Taranto - Sede legale di Taranto: V.le Virgilio, 152 - 74121 Taranto - C.F. / P.IVA 03345590735
 Visualizza le statistiche