CCIAA di Taranto
 
  
 


La brevettazione: invenzioni industriali e modelli di utilità.

Ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, sono oggetto di brevettazione le invenzioni industriali e i modelli di utilità.

L'invenzione industriale

L'invenzione è una soluzione nuova ed inventiva di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento. Chiunque, persona fisica o giuridica, può effettuare il deposito di una domanda di rilascio di brevetto per invenzione industriale. Il richiedente godrà di un monopolio brevettuale di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda, fatti salvi i pagamenti delle tasse annuali di mantenimento in vita del brevetto stesso. La domanda per invenzione può riguardare la tutela di un solo trovato; è sottoposta ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui tre inderogabili, per la verifica delle autorità competenti. Il richiedente può, comunque, esigere di rendere accessibile al pubblico la sua domanda trascorsi i primi 90 giorni. Trascorso il periodo di segretezza, l'Ufficio esamina la domanda dal punto di vista formale e di merito. Grazie ad una convenzione con l'Ufficio Europeo Brevetti, dal corrente anno, tutti i brevetti depositati in Italia saranno sottoposti all'esame preventivo della novità. Terminato l'esame, se necessario dopo interlocutoria, la domanda può essere accolta o respinta: nel primo caso sarà concesso il brevetto che verrà trasmesso agli Uffici Brevetti delle Camere di commercio (quelle che originariamente hanno ricevuto il deposito), i quali provvederanno a convocare il titolare del brevetto per la consegna del relativo attestato. Nel caso in cui la domanda venga respinta, con un motivato provvedimento di rifiuto, è ammesso ricorso, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'apposita Commissione.

Requisiti di brevettabilità

Perché un'invenzione sia brevettabile deve possedere i seguenti requisiti fondamentali:

  • novità: un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
  • attività inventiva: un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
  • industrialità: un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola;
  • liceità: non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

La norma, inoltre, esclude dalla brevettabilità:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
  • le presentazioni di informazioni;

Limiti territoriali della tutela dell'invenzione industriale
In Italia sono vigenti i brevetti per invenzione industriale depositati in uno degli Uffici Brevetti delle Camere di commercio italiane o i brevetti europei o internazionali designanti l'Italia. Pertanto, se si desidera tutelarsi a livello sovranazionale, non sarà sufficiente il solo deposito italiano ma si dovrà procedere, presso gli istituti competenti, alla richiesta di estensione della tutela sul territorio europeo o internazionale, rivendicando la data di priorità italiana se l’estensione avviene entro dodici mesi dalla data del deposito italiano.

Come ottenere il brevetto di invenzione industriale
Per ottenere un brevetto per invenzione industriale, è necessario depositare una domanda presso un Ufficio Brevetti camerale, o compilando il prescritto modulo per il deposito e seguendo le apposite istruzioni per l'ulteriore documentazione da presentare ed i costi da sostenere, o tramite deposito telematico, registrandosi e seguendo le istruzioni riportate nel portale.

Quando una domanda di deposito di invenzione industriale è irricevibile
Una domanda di invenzione industriale è irricevibile quando:

  • non sia possibile identificare il richiedente e/o il mandatario;
  • la domanda non contenga l'indicazione dell'invenzione in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo;
  • non contenga le rivendicazioni.

Quando una domanda di brevetto per invenzione industriale è nulla
Un brevetto per invenzione industriale non viene concesso perchè nullo se:

  • non è brevettabile perché non considerata invenzione (es. scoperte, teorie scientifiche, giochi, metodi matematici, programmi per elaboratore ecc.);
  • non ha il carattere di novità;
  • non presenta attività inventiva tale da consentire a persona esperta del ramo di attuarla;
  • non è considerata atta ad avere un'applicazione industriale;
  • è contrario all'ordine pubblico e al buon costume;
  • se non è descritto in maniera sufficientemente chiara e completa;
  • se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
  • se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo.

Quando un brevetto concesso decade
Il brevetto concesso decade se:

  • il prodotto o procedimento non viene attuato, o viene attuato in misura tale da risultare in grave sproporzione rispetto ai fabbisogni del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.
Il modello di utilità

Il modello di utilità è un trovato capace di conferire a macchine o parti di esse, strumenti o oggetti d'uso, particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti, tali da rendere l'oggetto più comodo o efficace nella sua applicazione o impiego. Chiunque, persona fisica o giuridica, può effettuare il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i pagamenti delle tasse quinquennali di mantenimento in vita del brevetto stesso. La domanda per modello di utilità può riguardare la tutela di un solo trovato; è sottoposta ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui tre inderogabili, per la verifica delle autorità competenti. Il richiedente può, comunque, esigere di rendere accessibile al pubblico la sua domanda trascorsi i primi 90 giorni. Trascorso il periodo di segretezza, l'Ufficio esamina la domanda dal punto di vista formale e di merito. Terminato l'esame, se necessario dopo interlocutoria, la domanda può essere accolta o respinta: nel primo caso sarà concesso il brevetto che verrà trasmesso agli Uffici Brevetti delle Camere di commercio (quelle che originariamente hanno ricevuto il deposito), i quali provvederanno a convocare il titolare di brevetto per la consegna dello stesso. Nel caso in cui la domanda venga respinta, con un motivato provvedimento di rifiuto, è ammesso ricorso, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'apposita Commissione.

Requisiti di brevettabilità
Il modello di utilità, per essere considerato validamente tutelato, deve possedere i seguenti requisiti:

  • novità: Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzoo;
  • attività inventiva: un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
  • industrialità: un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola;
  • liceità: non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Limiti territoriali della tutela del modello di utilità
In Italia sono vigenti i brevetti per modello di utilità depositati in uno degli Uffici Brevetti delle Camere di commercio italiane. Qualora si desideri tutelarsi a livello sovranazionale, non sarà sufficiente il solo deposito italiano ma si dovrà procedere, presso gli istituti competenti, alla richiesta di estensione della tutela sul territorio europeo o internazionale, rivendicando la data di priorità italiana se l’estensione avviene entro dodici mesi dalla data del deposito italiano.

Come ottenere il brevetto per modello di utilità
Per ottenere un brevetto per modello di utilità, è necessario depositare una domanda presso un Ufficio Brevetti camerale, o compilando il prescritto modulo per il deposito e seguendo le apposite istruzioni per l'ulteriore documentazione da presentare ed i costi da sostenere, o tramite deposito telematico registrandosi e seguendo le istruzioni riportate nel portale.

Quando una domanda di deposito di modello di utilità è irricevibile
Un modello di utilità è dichiarato irricevibile solo in mancanza dell'identificazione del richiedente. L'irricevibilità può essere sollevata solo dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Quando una domanda di brevetto per modello di utilità è nulla
Un brevetto per modello di utilità non viene concesso perché nullo se:

  • la domanda è priva dei requisiti richiesti;
  • rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
  • non presenta una descrizione sufficientemente chiara ed esaustiva;
  • l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
  • il titolare non aveva il diritto ad ottenerlo.

Quando un modello di utilità concesso decade
Il modello di utilità concesso decade se:

  • il prodotto o procedimento non viene attuato, o attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio Marchi e Brevetti

Responsabile del procedimento
dr. Domenico Carbone   Tel. 099–778.3039   domenico.carbone@brta.camcom.it
dr.ssa Barbara Saltalamacchia   Tel. 099–778.3030   barbara.saltalamacchia@brta.camcom.it

Fax: 099 778.3046

Aggiornata al 06.02.2014  

 

 




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