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Periti ed esperti

Caratteristiche generali

E' perito ed esperto colui che, esercitando pubblicamente un'arte o una professione, è competente ad emettere un ponderato giudizio per accertare un fatto, stimare il valore o l'entità di una cosa.

Il ruolo è suddiviso in categorie e sub - categorie in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella Provincia.

Requisiti e modalità per l’iscrizione:

L'iscrizione nel ruolo non è obbligatoria, non è abilitante all'esercizio dell'attività, ma ha la funzione di pubblicità conoscitiva e dichiarativa, configurandosi come semplice forma di controllo sulla presenza dei requisiti tecnici e professionali d'idoneità degli iscritti: il ruolo è costituito, infatti, da un elenco di persone che, nel corso degli studi e delle attività professionali svolte, hanno acquisito un'approfondita conoscenza in uno o più campi e sono pertanto in grado di effettuare perizie su commissione.

Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata.

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con determinazione del Segretario Generale o del Dirigente da lui delegato, previa istruttoria svolta dal competente Ufficio.

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12 settembre 2012 chiarisce che <<rimane anche (direttamente in capo alla Camera di commercio) la possibilità di sottoporre il candidato all'iscrizione ad un colloquio integrativo, avvalendosi a tal fine di esperti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dello stesso>>.

Chi aspira ad essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti deve presentare domanda alla Camera di commercio utilizzando l'apposito modello ed avendo cura di specificare il possesso dei requisiti richiesti.

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse al Ministero dello Sviluppo Economico.

Requisiti generali:

  • Aver compiuto 21 anni;
  • Avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea ovvero essere straniero residente nella provincia in cui si intende presentare domanda ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  • Essere residenti nella provincia di Taranto;;
  • Aver assolto agli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo;
  • Godere dell’esercizio dei diritti civili.

Requisiti morali:

L’aspirante all’iscrizione non deve:

  • Essere stato dichiarato fallito;
  • Avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

Requisiti d'idoneità:

L'aspirante deve esibire tutti i titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione e può essere sottoposto ad un colloquio di approfondimento e a verifica da parte della Commissione

 

 

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio Albi, Ruoli e Registri

P.E.C. cameradicommercio@pec.brta.camcom.it
Tel.: 099 778.3111
Fax: 099 778.3092
Call center 199 172 310

Tel. 099-778.3126   laura.liuzzi@brta.camcom.it

Aggiornata al 28.06.2023  

 

Modulistica

Normativa

  • T.U. approvato con R.D. 20.9.1934, 2011 art. 32, modificato dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 21.9.1944 n. 315;
  • Regolamento per la formazione del Ruolo approvato con decreto ministeriale del 29.12.1979.
  • Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti) del decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59, inserito dall'art. 18 del decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147;