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Attività di molitura dei cereali

A far data dal 14.09.2012 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 agosto 2012 n.147) l'esercizio dell'attività di molitura dei cereali è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive e sono state soppresse le norme che prevedevano il rilascio della licenza di macinazione da parte delle Camere di commercio.

Art. 80-sexies del D.Lgs. 59/2010, inserito dall'art. 18 del D.Lgs. 147/2012:
<<Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti). 1. L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.>>.

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
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Aggiornata al 16.05.2014