CCIAA di Taranto
 
  
 


SANZIONI

Nei casi di tardivo e omesso versamento sarà irrogata (ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni) una sanzione amministrativa tributaria secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i. sull'ammontare del diritto dovuto, giusto quanto previsto dal decreto regolamentare in materia D.M. 27/01/2005 n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005) nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 e successivamente modificato con delibere n. 57 del 18.12.2006 - con decorrenza dal 1.01.2007 – e n. 19 del 18.12.2013 – con decorrenza dal 19.12.2013. (scaricabile integralmente dal sito nella sezione sezione Regolamenti)

Tale ultima modifica si è resa necessaria dopo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 172574 del 22/10/2013 circa l'applicabilità al diritto annuale della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2/08/2013, modificando in parte le precedenti indicazioni date dallo stesso Ministero con la Circolare n. 3587/C del 20.06.2005.

Tale nota circolare ha chiarito innanzi tutto i diversi termini di scadenza del versamento del diritto annuale:

  • 1 – Termine ordinario:
    1. per tutti i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento il termine ordinario di versamento è quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (vedi art. 17 commi 1 e 3 lettera a) DPR n. 435/2001 e s.m.i.);
    2. per tutti i soggetti o le unità locali e/o sedi secondarie che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento (al registro delle imprese o al R.E.A.) il termine è stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore (D.M. n. 359/2001 e art. 4 D.M. 21 aprile 2011) e cioè entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione).

  • 2 – Termine lungo:
    Il termine di scadenza per il versamento del tributo e della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente (attualmente lo 0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di versamento, di cui possono avvalersi esclusivamente i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento. (vedi art. 17 comma 2 DPR n. 435/2001 e s.m.i.).

Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005) nonché il Regolamento adottato in materia dalla Camera prevedono due tipologie di violazioni:

  • Tardivo versamento: si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto al termine ordinario di versamento. La sanzione applicabile a questa violazione è pari al 10% del diritto dovuto;

  • Omesso versamento: si intende:
      a) il versamento non eseguito interamente;
      b) il versamento eseguito con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento per i soggetti di nuova iscrizione;
      c) il versamento eseguito dopo la scadenza del termine lungo, senza utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso (per tutti i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A.);
      d) il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di versamento ordinario o lungo;
      e) il versamento effettuato solo in parte oltre i succitati termini di versamento.

Nei casi a), b), c) e d) si applica la sanzione del 30% sull'importo del diritto non versato o versato in ritardo, con le maggiorazioni e riduzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento camerale, mentre nel caso e) si applica la sanzione del 30% su tutto il diritto dovuto, con le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento camerale in materia sull'importo del diritto non versato.

L'art. 8 del Regolamento camerale prevede un incremento percentuale della sanzione in base alla "gravità della violazione" intesa in relazione al danno finanziario subito dalla Camera di commercio, l'art. 9 prevede invece un incremento della sanzione a seguito della valutazione della "personalità del trasgressore" desunta dalle precedenti violazioni in materia di diritto annuale (compiute nel quinquennio precedente quello della violazione), l'art. 10 infine dispone relativamente ai casi di riduzione della sanzione.

Là dove sia già stata effettuata una contestazione al contribuente, e questo sia incorso in altre violazioni della stessa indole non definite ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005 (ravvedimento operoso), alla sanzione già determinata si applica un incremento percentuale fino al 50% a seconda del numero di violazioni (art. 11 "Incremento della sanzione per recidiva") .

Quando più favorevole rispetto al "cumulo giuridico" (cioè la somma delle singole sanzioni contestate) si applica una sanzione unica in presenza di violazioni continuate, applicando alla sanzione originaria più elevata un aumento percentuale che va dalla metà al triplo, a seconda del numero delle violazioni contestate (art. 12 Violazioni continuate).

Non si considera omesso (perché trattasi di c.d. "violazione formale") il versamento effettuato in favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato per l'intero importo dovuto, entro i corretti termini di scadenza sopra indicati.

Sono considerate altresì "violazioni formali" anche l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o dell'anno di competenza, che non comportino accrediti di somme al di fuori del sistema camerale e non pregiudichino l'accertamento della violazione. In questi casi è necessario richiedere all'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio la rettifica del dato erroneamente indicato con modello di rettifica e/o attribuzione del modello F24.


MODALITA’ DI CONTESTAZIONE

La Camera di commercio di Taranto procede alla contestazione delle violazioni per diritto annuale ed all'irrogazione delle relative sanzioni utilizzando le seguenti modalità (entrambe perfettamente conformi al dettato normativo e regolamentare):

  • tramite iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione (ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001, dell'art. 8 del D.M. n. 54/2005, dell'art. 17 comma 3 del D. Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e dell'art. 14 del Regolamento camerale);
  • tramite notifica di atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 472/97 e s.m.i. , dell'art. 8 del D.M. n. 54/2005 e dell'art. 14 del Regolamento camerale).

Solo nel caso di versamenti omessi totalmente o parzialmente, contestati con atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione, viene richiesto al contribuente di calcolare gli interessi sino alla data del pagamento (da eseguirsi entro 60 giorni dalla notifica dell'atto).

Nell'atto di accertamento, infatti, sono indicati gli interessi calcolati dalla data di scadenza del versamento fino alla data di emissione dell'atto, o se il versamento è già stato eseguito sino alla data del pagamento.

Per agevolare il calcolo degli interessi maturandi si mette a disposizione un foglio di calcolo per il calcolo degli interessi legali.

Nel caso invece vengano contestati solo versamenti eseguiti in ritardo nessun calcolo dovrà essere effettuato; l'importo degli interessi già indicati nell'atto dovrà solo essere sommato e riportato nel modello F24 con l'unico codice tributo 3851 e l'anno di riferimento quello della violazione più vecchia contestata nell'atto.

Il versamento con F24 andrà eseguito in unica soluzione con il codice fiscale dell'impresa (sia essa impresa individuale o società), in questo caso il pagamento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri, salvo il diritto di regresso.

Diversamente invece per le spese di notifica dell'atto di accertamento e irrogazione di sanzione, nel caso venga notificato a più destinatari (coobbligati) oltre all'impresa. Tali spese andranno pagate per ogni notifica andata a buon fine (anche in caso di mancato ritiro dell'atto) utilizzando sempre il modello F24 ed andando ad indicare nella sezione IMU ed Altri Tributi locali oltre al codice ente "TA", il codice tributo 3869 (Recupero spese di notifica) indicando come anno di riferimento quello di emissione dell'atto, mentre l'importo dovrà essere l'importo totale, nel caso vi siano più destinatari dell'atto che hanno ricevuto la notifica.

Nel caso in cui l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni venga notificato alla p.e.c. dell'impresa la Camera di commercio di Taranto non applica – al momento – alcun importo per spese di notifica.

Per quanto riguarda invece le cartelle di pagamento si fa presente che la stessa cartella può essere notificata oltre alla società anche ai soci amministratori delle snc o ai soci accomandatari delle s.a.s. (in quanto autori delle violazioni e coobbligati) oppure nel caso di società cancellate dal Registro delle imprese direttamente ai soci (solidalmente ed illimitatamente responsabili nel caso di società di persone, oppure che siano stati destinatari di riparto del capitale di liquidazione risultante dal bilancio finale depositato).
Per evitare di pagarla più volte, si dovrà controllare il numero della cartella, che sarà lo stesso con l'eventuale aggiunta di tre cifre dopo una barra : 000 (intestatario) 001 (coobbligato 1), 002 (coobbligato 2).

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento è possibile pagare utilizzando tutti i canali resi disponibili dall'Agente della Riscossione, gli importi da versare sono comprensivi oltre che degli importi iscritti a ruolo dall'Ente impositore, anche di una parte dei compensi di riscossione (per i ruoli consegnati fino al 31/12/2021) e delle spese di notifica.

Dopo 60 giorni dalla notifica gli importi da versare aumentano perché oltre agli importi iscritti a ruolo ed al compenso di riscossione (in questo caso totalmente a carico del contribuente sempre per i ruoli consegnati fino al 31/12/2021) sono da versare anche gli interessi di mora ed eventuali rimborsi spese per procedure esecutive che l'Agente ha dovuto sostenere. In tal caso prima di effettuare il pagamento si dovrà verificare l'importo dovuto, aggiornato alla data in cui si intende eseguire il pagamento, contattando l'Agente della riscossione o tramite il sito dedicato di quest'ultimo.

Informazioni sugli importi iscritti a ruolo, per diritto, sanzioni e interessi, debbono essere richieste direttamente all'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio (responsabile procedimento: rag. Alessandra Lupo, e-mail: alessandra.lupo@brta.camcom.it oppure dirittoannuale@brta.camcom.it o ancora inviando richiesta alla p.e.c. dell'Ente ); mentre per quanto riguarda le modalità e la documentazione dell'avvenuta notifica delle cartelle nonché la possibilità di rateizzarne il pagamento la richiesta dovrà essere indirizzata esclusivamente all'Agente della riscossione competente indicato nella cartella stessa.

RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA E PRESENTAZIONE RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Nel seguenti casi:

  • 1)  errore di persona,
  • 2)  evidente errore logico o di calcolo,
  • 3)  doppia imposizione,
  • 4)  mancata attribuzione di pagamenti di diritto annuale regolarmente eseguiti,
  • 5)  errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera,

è possibile richiedere con apposita istanza in carta semplice (modello AUTOTUTELA) l'annullamento totale o parziale in autotutela dell'iscrizione a ruolo e/o dell'atto di accertamento e irrogazione di sanzione.

Si ricorda che la presentazione dell'istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Corte di Giustizia Tributaria di I grado, ed è comunque possibile anche decorso il suddetto termine.

Nel caso di proposizione di ricorso (salvo il caso in cui il contribuente intenda e possa stare in giudizio senza assistenza tecnica per cui la modalità telematica resta facoltativa) si dovrà:

  • intestare il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
  • notificare il ricorso alla Camera di Commercio che ha emesso il ruolo entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni esclusivamente con modalità telematica mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente Camerale, per la CCIAA di Taranto all'indirizzo istituzionale: cameradicommercio@pec.brta.camcom.it ;
  • notificare il ricorso all'Agente della Riscossione - nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori nel procedimento di notifica della cartella di pagamento) esclusivamente mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito : www.indicepa.gov.it) .

Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Tutte le informazioni sulla procedura, le specifiche tecniche e le modalità di deposito dei ricorsi in modalità telematica, sono rinvenibili sul portale della Giustizia Tributaria www.giustiziatributaria.gov.it da cui è possibile accedere al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) da utilizzare per il deposito del fascicolo telematico.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - potrà costituirsi in giudizio entro i 30 giorni successivi allo spirare del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso (sempre che non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione). Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 al 31 agosto.


RATEAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

Quando venga notificato un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione (di importo complessivo per diritto, sanzioni e interessi superiore a 500,00 euro) ed il soggetto obbligato al pagamento si trovi in una condizione di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà economica potrà essere richiesto alla Camera di commercio il beneficio della rateazione del pagamento, in un numero massimo di dieci rate mensili (modello istanza rateazione di pagamento).

Le modalità di richiesta e di concessione della rateazione sono disciplinate dall'art. 16 del regolamento camerale in materia.

Nel caso invece di iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione la rateazione di pagamento della relativa cartella di pagamento dovranno essere richieste direttamente all'Agente della riscossione dei tributi che ha emesso la cartella, giusti gli artt. 19 D.P.R. n. 602/73 e s.m.i. e art. 26 D.Lgs. n. 46/99 e s.m.i.


REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI

Nel caso si intenda procedere alla regolarizzazione di un diritto annuale non versato o versato in misura incompleta (ad esempio per sbloccare la certificazione al Registro delle imprese e non solo), è necessario verificare due condizionii:

  • se sono scaduti o meno i termini per il ravvedimento operoso (ricordiamo che il termine massimo per il ravvedimento lungo è un anno dal termine ordinario di versamento);
  • la CCIAA ha già trasmesso il ruolo ad Agenzia delle Entrate Riscossione per l'anno interessato.

Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per il ravvedimento operoso è conveniente procedere senz'altro a tale forma di regolarizzazione spontanea che evita ogni successiva irrogazione di sanzione da parte dell'Ente (vedi il capitolo sul Ravvedimento operoso).

Invece una volta scaduti i termini per il ravvedimento, e fino alla trasmissione del ruoli da parte della CCIAA, si potrà procedere con le seguenti modalità:

  1. versare su modello F24 il solo tributo; (codice 3850) con anno di riferimento l'annualità omessa. Il pagamento del diritto dovuto, prima della contestazione riduce la misura della sanzione che verrà successivamente contestata dalla Camera di commercio, anche su richiesta della stessa impresa;

  2. richiedere alla Camera di commercio (utilizzando il modello apposito da indirizzare alla P.E.C. dell'Ente camerale) la notifica di un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione che verrà notificato alla P.E.C. dell'impresa o ad altro indirizzo p.e.c. specificatamente indicato. Una volta notificato il suddetto atto il suo pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica con modello F24 (si ricorda che tutti gli importi contestati possono essere versati utilizzando anche la procedura di compensazione con altri crediti tributari, ove ce ne fossero).

Al momento della pubblicazione di questa guida la CCIAA di TARANTO ha effettuato l'iscrizione a ruolo delle violazioni riferite al diritto annuale 2019 (ed i alcuni casi anche annualità successive per lo stesso contribuente, rientranti nel medesimo periodo di contestazione).

E' consigliabile pertanto contattare l'ufficio diritto annuale per avere la situazione aggiornata delle annualità già iscritte a ruolo per il soggetto che intenda procedere alla regolarizzazione delle annualità non ancora contestate.

Quando il ruolo è già stato trasmesso non si può più procedere a versamenti con modello F24, ma solo pagare la relativa cartella di pagamento all'Agente della riscossione competente.


"Stralcio" dei ruoli ai sensi art. 1 comma 227-228 Legge n. 197-2022 (Finanziaria 2023) della Camera di commercio di Taranto decisione di non applicazione. Definizione agevolata.

La "Legge di Bilancio 2023" (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", ha stabilito importanti novità in materia di riscossione, nello specifico ha previsto lo "Stralcio" dei ruoli di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, commi 227 e 228 legge n. 197/2022) , e la "Definizione agevolata" dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, comma 231 e seguenti Legge n. 197/2022).

In ordine allo "Stralcio" è stata data facoltà agli Enti (diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 adottando ai sensi dell'art. 1, comma 229 della medesima Legge un provvedimento di non adesione.

La Camera di commercio di Taranto con determina del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 1 del 27/01/2023 ha deciso di avvalersi di tale facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo "Stralcio" dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
È possibile raggiungere lo stesso obbiettivo ai contribuenti (che otterranno gli stessi importi residui da versare sui ruoli consegnati al 1 gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022 agli Agenti della Riscossione, senza alcun limite di importo dei relativi carichi) con l'adesione alla "Definizione agevolata", infatti:

  • l'articolo 1, comma 231, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che (fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227) i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando invece le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

  • per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali) che per quanto riguarda la Camera di commercio si applica ai ruoli emessi dall'Ufficio Sanzioni dell'Ente per sanzioni amministrative ex legge n. 689/1981 e s.m.i., la "Definizione" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione, entro il 30 giugno 2023 (nuovo termine introdotto dal D.L. n. 51/2023), scegliendo se effettuare il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate (5 anni) la prima con scadenza 31 ottobre 2023, le restanti ripartite nei successivi 4 anni andranno saldate il 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024 e saranno tutte di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni ed il modello per l'adesione alla Definizione agevolata che dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/.


EVENTI ECCEZIONALI E CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE

 

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO
Tel. Ufficio 0997783150-3129
email: dirittoannuale@brta.camcom.it
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00

Aggiornata al 19.12.2023  

 

 




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