Diritto annuale 2020, come sanare spontaneamente con il "ravvedimento operoso".

Tutti i soggetti già iscritti al 1° gennaio 2020 al Registro delle imprese o al R.E.A. che non hanno ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2020 (i cui termini ordinari di scadenza - con esercizio solare - per quest'anno sono stati il 30 giugno 2020senza proroga per ISA - e 20 luglio 2020con proroga per ISA – si veda al riguardo il DPCM 27.06.2020 ed il comunicato del 30.06.2020) possono sanare spontaneamente utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

Anche i soggetti e le unità locali di nuova iscrizione (il cui termine di versamento è di trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione) possono regolarizzare l'omesso versamento (totale o parziale) del diritto annuale nonché il versamento eseguito in ritardo con il medesimo istituto, nei termini loro propri.

Tale istituto, proprio delle sanzioni tributarie, consente, entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del versamento, e prima che avvenga una contestazione da parte dell'Ente impositore, di sanare spontaneamente l'inadempimento con il versamento sul modello F24 nella sezione IMU e TRIBUTI LOCALI indicando il codice Ente ("TA" la sigla della provincia) e l'anno di riferimento 2020 (anche se il versamento dovesse avvenire nel 2021) dei seguenti importi:

– del tributo omesso (parzialmente o totalmente) con il codice tributo 3850;
– degli interessi (al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera) con il codice tributo 3851;
– della sanzione ridotta (3,75% per il ravvedimento breve e 6% per il ravvedimento lungo) con il codice tributo 3852.

Per informazioni più dettagliate al riguardo e per il foglio di calcolo messo a disposizione si invita a visualizzare l'apposita sezione on-line del Diritto annuale al capitolo Ravvedimento operoso oltre ai capitoli Importi e Termini di versamento.

NOTA BENE: Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale del Registro delle imprese (articolo 24, comma 35, della Legge n. 449 del 27/12/1997) oltre ad essere preclusa la partecipazione a bandi PID.

Si ricorda che per qualunque necessità o chiarimento è possibile contattare l'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell'impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l'importo dovuto, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.


Informazioni
- - - - - - - - -
Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

Tel. 099 778 3150 - 099 778 3129
cellulare Ufficio 366 343 3480 – 366 343 3457
dirittoannuale@brta.camcom.it

orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì previa prenotazione