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DIRITTO ANNUALE 2020
, RINVIO DEI TERMINI DI VERSAMENTO, MA NON PER TUTTI.

 

Il DPCM 27/06/2020 (pubblicato in G.U. n. 162 del 29.06.2020) ha disposto il differimento dei termini di versamento per i soggetti tenuti entro il 30 giugno ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldo dichiarazione 2019 ed eventuale primo acconto 2020 IRPEF e IRES) che rispettano le seguenti due condizioni:

  • >
    esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96)


  • >
    dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell' Economia e Finanze (pari ad euro 5.164.569)


    i cui versamenti potranno essere effettuati:
  • entro il 20 luglio senza maggiorazione;

  • dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti sopra indicati -per i quali sono stati approvati gli ISA – (decreto MEF del 24/12/2019 di approvazione e decreto MEF del 28/02/2020 modifiche agli indici, applicabili al periodo d'imposta 2019) anche a coloro che: a) esercitano dette attività ma che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA; b) esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all'art. 27,comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità); c) esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190; d) partecipano a società, associazioni e imprese si sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Devono, invece, ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019).

Solo per questi ultimi restano invariati il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2020 ed il termine c.d. "prorogato" del 30 luglio 2020 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%.

Restano infine invariati tutti gli altri termini già stabiliti dall'art. 17 comma 1 D.P.R. n. 435/2001 e s.m.i. per i soggetti con esercizio non solare (c.d. esercizi a cavallo) o per le società con esercizio solare che approvano il bilancio con utilizzo del maggior termine di 180 gg dalla chiusura dell'esercizio (vedi capitolo TERMINI DI VERSAMENTO) così come per i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA.

La proroga stabilita con DPCM 27/06/2020 si applica, pertanto, anche ai versamenti del diritto annuale dell'anno 2020 per le imprese già iscritte al 1.01.2020 che abbiano i requisiti sopra indicati, poiché il diritto annuale si versa ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.M. n. 359/2001 in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D.Lgs. n. 241/1997, entro il termine di pagamento del primo acconto di tali imposte, secondo quanto più volte confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico (da ultimo con nota prot. n. 0172631 del 2/07/2019)


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