Diritto annuale 2019, ora è possibile regolarizzare solo con il "ravvedimento operoso".

Scaduto anche il termine del 30 ottobre 2019 (per il versamento, con l'interesse corrispettivo dello 0,40%, per i soggetti con proroga per I.S.A.) tutti i soggetti già iscritti al 1 gennaio 2019 al Registro delle imprese o al R.E.A. che non hanno ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2019 (i cui termini ordinari di scadenza - con esercizio solare - per quest'anno sono stati il 1 luglio 2019senza proroga per ISA - e 30 settembre 2019con proroga per ISA –si veda al riguardo il capitolo termini di versamento possono sanare spontaneamente utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

Anche i soggetti e le unità locali di nuova iscrizione (il cui termine di versamento è di trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione) possono regolarizzare l'omesso versamento (totale o parziale) del diritto annuale nonché il versamento eseguito in ritardo con il medesimo istituto, nei termini loro propri.

Tale istituto, proprio delle sanzioni tributarie, consente, entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del versamento, e prima che avvenga una contestazione da parte dell'Ente impositore, di sanare spontaneamente l'inadempimento con il versamento sul modello F24 nella sezione IMU e TRIBUTI LOCALI indicando il codice Ente ("TA" la sigla della provincia) e l'anno di riferimento 2019 (anche se il versamento dovesse avvenire nel 2020):

– del tributo omesso (parzialmente o totalmente) con il codice tributo 3850;
– degli interessi (al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera) con il codice tributo 3851;
– della sanzione ridotta (3,75% per il ravvedimento breve e 6% per il ravvedimento lungo) con il codice tributo 3852.

Per informazioni più dettagliate al riguardo e per il foglio di calcolo messo a disposizione si invita a visualizzare l'apposita sezione on-line del Diritto annuale al capitolo Ravvedimento operoso oltre ai capitoli Importi e Termini di versamento.

Si sottolinea l'importanza della regolarità nei pagamenti del diritto annuale in quanto, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale (articolo 24, comma 35, della Legge n. 449 del 27/12/1997) oltre ad essere preclusa la partecipazione a bandi per l'Alternanza scuola lavoro e a bandi PID.

Oltre a mettere a disposizione il foglio di calcolo per semplificare il calcolo del ravvedimento operoso, si ricorda che per qualunque necessità o chiarimento è possibile contattare l'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell'impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l'importo dovuto, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.


Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
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