IL TACHIGRAFO DIGITALE

Il tachigrafo digitale è uno strumento di controllo che registra i tempi e le condizioni di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri e nasce dall'esigenza di sostituire il precedente apparato analogico.

Il Regolamento CE 561/2006 ha reso obbligatoria l'introduzione del tachigrafo digitale a partire dal 1 maggio 2006, per tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (di portata superiore a 3,5 tonnellate) e di persone (veicoli di capienza superiore a 9 posti compreso il conducente), con esclusione dei veicoli indicati all'art. 3.

I tachigrafi digitali devono inoltre essere installati – alla sostituzione dell'apparecchio di controllo analogico – sui veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1996 e adibiti al trasporto su strada di merci (di portata superiore a 12 tonnellate) e di persone (veicoli di capienza superiore a 9 posti compreso il conducente e con portata superiore a 10 tonnellate), se la trasmissione dei segnali all'apparecchio è esclusivamente di tipo elettrico.

In Italia le competenze relative all'implementazione del tachigrafo digitale sono state attribuite dal DM 361 del 31/10/2003, alle Camere di Commercio in qualità di ente competente:

  • per il rilascio delle carte tachigrafiche;

  • per la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;

  • per la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;

  • per l'istruttoria delle domande di autorizzazione per le operazioni di montaggio e riparazione dell'apparecchio di controllo.

L'AUTORIZZAZIONE AI CENTRI TECNICI.

L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali può essere eseguita esclusivamente dai centri tecnici preventivamente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Possono essere autorizzati in qualità di Centri Tecnici i seguenti soggetti regolarmente iscritti al Registro delle Imprese:

A) fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;

B) fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali.

Queste tipologie di imprese qualora svolgano esclusivamente l'attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali devono inoltrare la domanda per il rilascio della relativa autorizzazione, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico e per conoscenza alla Camera di Commercio competente. Qualora oltre all'attività di primo montaggio e attivazione, intendano svolgere anche i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e la riparazione, devono richiedere l'autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di Commercio, soddisfare i requisiti tecnici previsti dall'art. 6 D.M. 10/8/07 e disporre altresì di un sistema di garanzia della qualità certificato da organismi accreditati da Enti membri EA (nel quale sia presente l'attività di taratura e prova di strumenti di misura).

I Centri tecnici possono eseguire gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali di tutti i fabbricanti. L'autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile a condizione che sussistano i requisiti previsti.

GLI ELENCHI DEI CENTRI TECNICI AUTORIZZATI IN ITALIA.

Unioncamere provvede a formare e rendere pubblico l'elenco dei centri tecnici autorizzati, sulla base di comunicazioni inviate dal Ministero; a tal fine i centri tecnici hanno l'obbligo, tramite le Camere di Commercio, di comunicare al Ministero ed all' Unioncamere le variazioni intervenute.

La Camera di Commercio annota le anzidette variazioni in calce all'autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

L'elenco è liberamente consultabile dal pubblico.

I Centri tecnici sono tenuti alla redazione di un registro conforme a quanto previsto all'art. 10 del D.M. 10/08/2007, realizzato anche con procedure informatiche, su cui annotare gli interventi tecnici eseguiti; custodiscono anche un altro registro sul quale vengono annotati gli smarrimenti ed i furti nonché le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.

 

MODELLI DI AUTORIZZAZIONE PER I CENTRI TECNICI

Tachigrafi - centri tecnici – domanda di autorizzazione primo montaggio, attivazione ed intervento

Allegato dm 10.08.2007

Tachigrafi - centri tecnici – domanda di rinnovo autorizzazione primo montaggio, attivazione ed intervento

Tachigrafi - centri tecnici – requisito minimo di buona reputazione

Tachigrafi - centri tecnici – domanda nomina nuovo responsabile tecnico

Tachigrafi - centri tecnici – domanda di autorizzazione primo montaggio ed, attivazione

Tachigrafi - centri tecnici – domanda di rinnovo autorizzazione primo montaggio ed attivazione

 

 

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio Metrico

Funz. metrico: dr. Maurizio Angelici  (Tel. 099 778 3158)  maurizio.angelici@brta.camcom.it
sig. Francesco Colucci (Tel. 099 778 3115)  francesco.colucci@brta.camcom.it

Aggiornata al 18/01/2023