Camera Arbitrale
Servizio di Mediazione
Sportello di conciliazione


 

Camera Arbitrale

Camera arbitrale


REGOLAMENTO

ART.1

I PROCEDIMENTI

1) La Camera arbitrale istituita presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Taranto ha la funzione, a richiesta, di amministrare, conformemente al presente regolamento, i seguenti procedimenti per la soluzione stragiudiziale delle controversie:

a) arbitrato rituale;
b) arbitrato irrituale o libero;
c) conciliazione.

2) La Camera arbitrale potrà, altresì, su richiesta, provvedere alla nomina di arbitri ed esperti in procedimenti non amministrati a norma del presente regolamento.

ART. 2

LA SEDE

I procedimenti arbitrali o conciliativi si svolgeranno presso la sede della Camera di commercio di Taranto, salva diversa determinazione dei singoli collegi, dopo il loro insediamento.


ART. 3

IL REGOLAMENTO

I procedimenti instaurati dinanzi alla Camera arbitrale presso la Camera di commercio di Taranto, saranno disciplinati dal presente regolamento.

ART.4

Le parti possono farsi rappresentare e difendere da terzi, mediante conferimento di delega scritta autenticata o anche certificata dal segretario della Camera arbitrale ovvero autenticata dallo stesso difensore, se avvocato.

ART. 5

GLI ALBI

1) Gli arbitri, periti, arbitratori e conciliatori, vengono scelti dagli albi professionali o dai registri dei Collegi.
2) E’ altresì istituito un albo speciale nel quale potranno essere iscritti docenti universitari, professionisti ed esperti in materie specifiche, qualora non appartengano già ad albi professionali o registri.
3) L’iscrizione all’Albo speciale viene effettuata con insindacabile delibera del Consiglio della Camera arbitrale su istanza dell’interessato che dovrà comprovare i titoli posseduti.
4) Qualora la particolarità della materia devoluta in arbitrato lo richieda, il Presidente della Camera potrà nominare arbitro persona particolarmente esperta nella specifica materia, scegliendola anche al di fuori degli albi registri e dell’albo speciale.

ART. 6

LE SPESE DELLA PROCEDURA


Al momento del deposito degli atti di costituzione di ciascuna parte, il Segretario della Camera arbitrale, fatto un primo esame del valore della controversia, comunica l’ammontare della spese del procedimento che vengono poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
Qualora una delle parti non effettui il versamento, può provvedervi l’altra parte che avrà la facoltà di chiedere lo stralcio della domande proposte dalla parte inadempiente.

ART. 7

LA COSTITUZIONE DELLE PARTI
a) LA PARTE RICORRENTE

1) La parte che introduce il procedimento arbitrale, deve notificare alla controparte a mezzo A.U.G. l’atto di nomina del proprio arbitro, contenente l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la richiesta di arbitrato, nonché l’indicazione delle prove documentali e testimoniali che intende escutere a sostegno della domanda. Entro 10 giorni dalla notifica il ricorrente deve depositare presso la cancelleria della Camera arbitrale il proprio fascicolo contenente: a) la procura conferita al difensore; b) l’originale dell’atto introduttivo notificato; c) la copia della clausola compromissoria o del compromesso; d) i documenti su cui si fonda la domanda.

b) LA PARTE RESISTENTE

2) Il convenuto, nei venti giorni successivi al suddetto termine, deve depositare presso la segreteria della Camera arbitrale il proprio fascicolo contenente a) l’atto di nomina del proprio arbitro; b) la procura conferita al difensore; c) la copia notificata dell’atto introduttivo; d) l’originale dell’atto di risposta contenente l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la difesa. Nello stesso atto deve altresì dedurre le eventuali domande riconvenzionali ed indicare le prove documentali e testimoniali che intende escutere a sostegno delle proprie tesi difensive e delle domande riconvenzionali;

e) i documenti elencati nella lettera precedente. La Segreteria della Camera comunica, senza indugio, al ricorrente copia della comparsa di risposta.

ART. 8

GLI ARBITRI
a) LA NOMINA

1) scaduto il termine di cui al comma 2 dell’articolo precedente, il Presidente della Camera arbitrale nomina di ufficio, unitamente al presidente del Collegio, l’arbitro alla parte che non vi ha provveduto. Questi può essere ricusato solo per giustificati motivi, fino alla prima riunione di cui al successivo comma 7;
2) In caso di arbitrato multiparte, ovvero quando più procedimenti arbitrali distinti siano connessi, per cui si appalesa la opportunità della riunione, dando così luogo ad arbitrato multiparte, gli atti vengono trasmessi immediatamente al Presidente della Camera arbitrale che convoca tutte le parti, arbitri e difensori. Nella riunione il Presidente della Camera tenterà di indurre le parti con posizioni analoghe, in tutto o in parte, a nominare un solo arbitro, così da ridurre a due soli gli arbitri nominati dalle parti. Ove tale tentativo non riesca, dovranno comunque essere adottati i necessari rimedi perché sia assicurata la assoluta oggettiva imparzialità dell’organo giudicante. Il Presidente della Camera avrà ampia facoltà di decisione, non censurabile in nessuna forma, per conseguire il predetto scopo.


b) L’ACCETTAZIONE

Gli arbitri nominati dal Presidente della Camera debbono depositare presso la segreteria la loro accettazione scritta entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina.
In mancanza il Presidente provvede alla loro sostituzione con il medesimo procedimento previsto per la nomina.
Unitamente alla loro accettazione gli arbitri dovranno impegnarsi a rispettare il codice deontologico predisposto dal Consiglio arbitrale.

c) RINUNZIA, RICUSAZIONE E REVOCA DEGLI ARBITRI

1) Gli arbitri potranno rinunziare alla nomina per giustificati motivi prima dell’accettazione; successivamente, potranno rinunziare solo per giustificati motivi sopravvenuti e con l’autorizzazione del Presidente della Camera arbitrale che valuterà insindacabilmente le ragioni addotte.
2) Il Consiglio potrà altresì esonerare l’arbitro nel caso di richiesta di ricusazione, ovvero per comportamento ostruzionistico, ingiustificato ritardo o inerzia nell’espletamento dei propri doveri.
3) Tranne che per l’ipotesi di ricusazione, negli altri casi di esonero o qualora non sia stata dichiarata l’esistenza di una delle condizioni elencate nel precedente comma o, infine, per violazione del codice deontologico il Consiglio potrà esonerare l’arbitro da qualsiasi incarico per la durata di cinque anni.
4) Gli arbitri che siano incorsi nella sanzione di cui al precedente comma che dovessero essere nominati dalle parti, saranno esonerati d’ufficio dal Presidente della Camera e sarà dato avviso immediatamente alla parte che provvederà alla sostituzione dell’arbitro entro 5 giorni dalla notifica. In mancanza il Presidente della Camera provvederà di ufficio secondo le norme del presente regolamento.
5) I provvedimenti di cui al presente articolo vengono comunicati alle parti interessate dal Segretario della Camera a mezzo di raccomandata.


ART. 9

L’INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO

1. Nominati gli arbitri, il Presidente del collegio li convoca immediatamente unitamente alle parti.
2. Il Collegio, insediatosi, dovrà preliminarmente individuare il tipo di arbitrato richiesto dalle parti in base alla clausola compromissoria o al compromesso e sulla scorta delle dichiarazioni concordi delle parti.
3. Qualora vi sia assoluta incertezza, l’arbitrato avrà natura rituale, ma gli arbitri decideranno secondo equità, purchè le parti ne abbiano fatto esplicita richiesta in qualsiasi forma.
4. In ogni caso il Collegio indicherà le norme che regoleranno il singolo procedimento, ma in caso di disaccordo, varranno le norme del codice di procedura civile.
5. Dovrà comunque essere rigorosamente garantito il principio del contraddittorio.

ART. 10

LE ATTIVITA’ PRELIMINARI

Alla prima riunione il Collegio esamina la corretta costituzione delle parti e dispone lo stralcio delle domande della parte che non ha effettuato il versamento del fondo spese richiesto. Gli arbitri e le parti dovranno dichiarare l’esistenza di eventuali motivi di incompatibilità o l’esistenza di rapporti ed interessi personali o, infine, le ragioni di grave dissidio.

ART. 11

LE DOMANDE NUOVE

Fino alla prima riunione le parti, mediante deposito di apposita memoria, potranno precisare le domande già proposte e meglio specificarle.
Non possono essere introdotte nuove domande salvo, in ogni fase del procedimento, non vi sia esplicito consenso di tutte le parti; in caso contrario potrà farsi esplicita riserva di successivo arbitrato per le questioni nuove la cui introduzione non sia stata consentita.

ART. 12

ARBITRO UNICO

Per le controversie di qualsiasi valore e materia, su esplicita concorde richiesta delle parti, l’arbitrato si svolgerà con arbitro unico nominato dal Presidente della Camera arbitrale.
L’Arbitro Unico, formalizzata l’accettazione, convocherà le parti immediatamente e detterà le norme procedurali.
Al procedimento con arbitro unico si applicano le norme del presente regolamento.


ART. 13

ACCORDO ARBITRALE


1. Si fa luogo ai procedimenti arbitrali disciplinati dal presente regolamento ogni qualvolta le parti, con apposita clausola contrattuale o atto scritto separato, facciano riferimento, ai fini della soluzione della controversia, alla Camera di commercio di Taranto, alla Camera arbitrale di Taranto o al suo regolamento.
2. La forma scritta si intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo e telescrivente nonché, nei limiti consentiti dalla legge, a mezzo telefax o con qualsiasi altro mezzo telematico che consenta di accertare la autenticità della provenienza delle dichiarazioni.
3. In difetto di accordo arbitrale o in mancanza di riferimenti di cui al comma primo del presente articolo, è consentito, comunque, alla parte che ne faccia espressa richiesta nella domanda di arbitrato proposta, di instaurare uno dei procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale di Taranto. Ove la controparte non aderisca a tale richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la segreteria informa la parte istante della improcedibilità della stessa.
4. Con l’instaurazione del procedimento dinanzi alla Camera arbitrale le parti rinunciano espressamente e concordemente al diritto di impugnare la decisione arbitrale, salvo quanto previsto dalle norme regolatrici dell’arbitrato contenute nel vigente codice di procedura civile.

ART. 14

PERIZIA ARBITRALE

Il procedimento si svolgerà con le stesse regole dell’arbitrato.


ART. 15

CONCILIAZIONE

Il procedimento seguirà le norme dettate per il procedimento con arbitro unico, per tutto quanto non espressamente previsto nell’apposito regolamento per i procedimenti di conciliazione che, allegato al presente regolamento ne costituiscono parte integrante.


ART.16

IL LODO

Gli arbitri dovranno decidere nel termine previsto dal codice di procedura civile o in quello assegnato dalle parti.
Per il caso di ricusazione e di rinuncia degli arbitri, il termine rimane sospeso fino alla accettazione del nuovo arbitro nominato.
Per il caso di assunzione di mezzi istruttori o di emissione di lodo parziale, il Collegio potrà chiedere alla Camera arbitrale una proroga del termine per il deposito del lodo definitivo che non potrà superare i 180 giorni.

IL LODO MULTIPARTI

Qualora il Collegio risulti costituito da un numero pari di arbitri, il lodo verrà deliberato a maggioranza ed il Presidente disporrà di due voti.

ART. 17

I COMPENSI AGLI ARBITRI

Gli arbitri liquideranno i compensi del Collegio secondo le tariffe approvate dal Consiglio arbitrale e saranno poste a carico della parte soccombente secondo i principi dettati dal codice di procedura civile.
Entrambe le parti rispondono in solido nei confronti del Collegio.

Qualora le parti non accettino la liquidazione operata dal Collegio, possono chiedere al Presidente della Camera arbitrale la revisione della liquidazione dei compensi.
L’istanza è depositata presso la segreteria della Camera arbitrale corredata dalla copia del lodo e da un versamento di una somma pari all’1% del compenso liquidato.
Il segretario della Camera arbitrale invia l’istanza e l’intero fascicolo dell’arbitrato al Presidente della Camera che convoca le parti.
La decisione del Presidente è vincolante per le parti e per gli arbitri.

ART. 18

LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento possono essere modificate dal Consiglio della Camera arbitrale, una volta l’anno, al termine di ogni esercizio.
Le modifiche avranno efficacia per i procedimenti introdotti successivamente alla pubblicazione della modifica, salvo diversa espressa determinazione del Consiglio.


Aggiornata al 24.07.2009