Camera Arbitrale
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Camera Arbitrale

Camera arbitrale


STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede, scopo e funzioni della Camera arbitrale.

Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto (di seguito Camera di commercio), è istituita la "Camera arbitrale nazionale e internazionale di Taranto" (di seguito Camera arbitrale) con funzioni di indirizzo, regolamentazione, prevenzione e composizione dei conflitti.

La Camera arbitrale ha durata indeterminata e persegue le seguenti finalità:

- diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato, studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale;
- organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie di natura nazionale e internazionale tra soggetti privati e tra privati e pubblici; provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
- organizzare e promuovere convegni, incontri, tavole rotonde, istituire commissioni di studio, instaurare rapporti e accordi con organismi arbitrali, e con enti pubblici, aziende speciali, organizzazioni ed associazioni con analoghi interessi, per promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie;
- istituire sezioni o Camere arbitrali specializzate composte dai rappresentanti dei relativi settori economici e professionali;
- predisporre clausole compromissorie-tipo per arbitrati nazionali e internazionali; contribuire altresì a predisporre e promuovere i contratti tipo di cui all'art. 2, comma 1°, lettera b) legge n.580/93 contenenti clausole compromissorie;
- organizzare ogni altro servizio utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 2 - Organi.

Gli organi di amministrazione della Camera arbitrale, nominati dalla Giunta della Camera di commercio, sono:

- il Presidente;
- il Consiglio arbitrale;
il Segretario.

Art. 3 - Il Presidente.

Il Presidente della Camera arbitrale deve possedere una comprovata esperienza in campo giuridico, tecnico e commerciale. Deve altresì essere garante di assoluta autonomia ed indipendenza.

Il Presidente resta in carica per un triennio ed è rieleggibile di triennio in triennio.

Egli nomina un vice Presidente con funzioni vicarie e provvede, secondo regolamento, alla nomina degli arbitri, arbitratori, periti e conciliatori e fissa per gli stessi le regole deontologiche.

Il Presidente della Camera arbitrale convoca e presiede il Consiglio arbitrale.

Art. 4 - Consiglio arbitrale.

Il Consiglio arbitrale, oltre al Presidente ed al vice Presidente, è così composto:

- 12 consiglieri, di cui 9 in rappresentanza degli Ordini professionali e 3 in rappresentanza delle categorie economiche, nominati dalla Giunta della Camera di commercio;
- il componente del Consiglio della Camera di commercio in rappresentanza dei consumatori;
- il giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Taranto che esercita la vigilanza sull'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio ai sensi dell'art.8, comma 2, della legge 29.12.1993, n.580.

Il Consiglio arbitrale dura in carica 3 anni.

Art. 5 - Funzionamento del Consiglio arbitrale.

Le sedute del Consiglio arbitrale sono presiedute e convocate dal suo Presidente, ovvero dal vice Presidente o dal membro più anziano; esse sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Il Consiglio arbitrale delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6 - Funzioni del Consiglio arbitrale.

Ai fini del corretto perseguimento degli scopi e delle funzioni di cui al precedente art.1, il Consiglio arbitrale può emanare regolamenti, circolari ed ogni altro documento operativo necessario al corretto funzionamento della Camera arbitrale. Tali atti saranno sottoposti alla preventiva approvazione da parte degli Organi camerali competenti ai sensi della vigente normativa.

Il Consiglio arbitrale predispone le clausole compromissorie-tipo; propone alla Camera di commercio eventuali modifiche dei regolamenti emanati; dispone di tutti i poteri e le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 7 - Il Segretario.

Il Segretario della Camera arbitrale viene nominato dalla Giunta della Camera di commercio su designazione del Segretario generale.

Il Segretario attua le deliberazioni del Consiglio arbitrale, redige i verbali delle sedute consiliari ed espleta le funzioni allo stesso attribuite secondo i termini e le modalità che saranno disciplinate da apposito regolamento.

La funzione di Segretario della Camera arbitrale potrà essere esercitata anche da uno o più vice Segretari, sempre nominati dalla Giunta della Camera di commercio su designazione del Segretario generale.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza.

Gli organi della Camera arbitrale e gli arbitri sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali.

Art. 9 - Struttura organizzativa.

La Camera di commercio assicura i mezzi e gli strumenti necessari per il funzionamento della Camera arbitrale.

Art. 10 - Modifiche statutarie.

Il presente statuto può essere modificato dalla Giunta della Camera di commercio sentito il parere del Consiglio arbitrale o su proposta dello stesso.

Aggiornata al 24.07.2009