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Termini di versamento 2021,
L'Agenzia delle entrate conferma la proroga al 15/09/2021, senza possibilità di versamento con lo 0,40% di interesse corrispettivo nei 30 giorni successivi.

 

Con risoluzione n. 53/E del 5/08/2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9-ter del Decreto-legge 25/05/2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (c.d. Decreto Sostegni bis) inserito con la legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106.

L'Agenzia delle Entrate oltre a ribadire il contenuto della proroga (si veda il nostro precedente comunicato del 26.07.2021) ha confermato che sono prorogati al 15 settembre 2021 tutti i termini di versamento di cui all'art. 17 DPR n. 435/2001 che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per contribuenti (sia con esercizio solare, che con periodo d'imposta non coincidente con l'esercizio solare c.d. a cavallo) che esercitano in forma d'impresa o di lavoro autonomo attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA, si vedano al riguardo le precisazioni riportate nella risoluzione) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF (pari ad euro 5.164.569).

Viene altresì precisato che siccome la proroga si applica "in deroga a quanto disposto dall'art. 17 comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. n. 435/2001" non è possibile differire il versamento in scadenza il 15/09/2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga stabilita dalla disposizione in commento si applica anche al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2021 per le imprese già iscritte al 1.01.2021 che abbiano i requisiti previsti dall'art. 9-ter del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni nella Legge 23/07/2021 n. 106, secondo quanto confermato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0227788 del 28/07/2021.

Resta inteso che le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma (nello specifico del diritto annuale esse sono prevalentemente le imprese agricole che non possono beneficiare della proroga dei versamenti in quanto:
a)
svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli art. 32 e seguenti del TUIR;
b)
sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI);
rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021 (termine ordinario) e 30 luglio 2021 (con la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo).

Per tali soggetti è quindi necessario - per sanare la propria posizione - procedere ormai al ravvedimento operoso (per istruzioni si rinvia al relativo capitolo).


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