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Diritto annuale 2021, RINVIO DEI TERMINI di VERSAMENTO, MA NON PER TUTTI

 

L’art. 9-ter del Decreto-legge 25/05/2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito con modifiche nella Legge 23/07/2021 n. 106 entrato in vigore dal 25/07/2021 ( G.U. n. 176 del 24.07.2021 S.O.) ha previsto la proroga al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione (in deroga a quanto disposto dall’art. 17, comma 2 del DPR n. 435/2001) dei termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive nonché dell’imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96;

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del M. E. F. (pari ad euro 5.164.569).

Le disposizioni che precedono si applicano (a condizione che l’attività svolta sia comunque soggetta a ISA) anche ai soggetti che:

- presentano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. 6/07/2011 n. 98 convertito con modificazione nella Legge 15/07/2011, n. 111;

- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23/12/2014, n. 190;

- partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 del 28/06/2019 e dalla risposta n. 330 all’interpello “Indici sintetici di affidabilità fiscale – Proroga dei versamenti – Imprenditori agricoli titolari di reddito agrario” del 2/08/2019 è importante ricordare l’ambito soggettivo.

La proroga al 15/09/2021 dei termini di versamento si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente, esercitano in forma di impresa (art. 55 TUIR) o di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), attività per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) e che dichiarino ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice.

Questa specifica appare evidente in base all’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017, ove il richiamo operato al comma 6 ai ricavi di cui all’art. 85 comma 1 del TUIR (o ai compensi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR) quale termine di riferimento per individuare i limiti di applicazione degli ISA consente di ritenere che gli stessi sono istituiti per gli esercenti “attività d’impresa”.

Pertanto, i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarino redditi d’impresa (cfr. art. 55 del TUIR). Tenuto conto di quanto precede l’Agenzia delle Entrate ha indicato con risposta n. 330 del 2/08/2019 ad un interpello su questo argomento che non possono beneficiare della proroga dei versamenti i soggetti che:

- svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli art. 32 e seguenti del TUIR;
- sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI.

Solo per questi soggetti i termini di versamento del saldo e del primo acconto dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’art. 5 del T.U. di cui al DPR n. 917/1986 restano fissati al 30/06/2021 (termine ordinario) e 30/07/2021 (con l’aggiunta dello 0,40% di interesse corrispettivo).

La proroga stabilita dalle disposizioni in commento si applica anche al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2021 per le imprese già iscritte al 1.01.2021 che abbiano i requisiti previsti dall’art. 9-ter del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni nella Legge 23/07/2021 n. 106, secondo quanto confermato da ultimo dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0201219 del 2/07/2021 in occasione della pubblicazione in G.U. del DPCM 28/06/2021 di differimento dei termini di versamento, proroga superata dalla disposizione illustrata in precedenza.

Spirati i termini di versamento già indicati, è necessario per sanare la propria posizione procedere al ravvedimento operoso (per istruzioni e foglio di calcolo si invia al relativo capitolo).


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