Diritto annuale 2018, per chi non ha ancora provveduto al pagamento è possibile regolarizzare con il "ravvedimento operoso".

Tutti i soggetti già iscritti al 1 gennaio 2018 che non hanno ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2018 ed il cui termine di pagamento sia già scaduto (per la maggioranza dei soggetti con esercizio solare la data di scadenza quest'anno è stata il 2 luglio 2018 ed il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo, diversa è invece la scadenza nel caso di esercizi a c.d. cavallo - si veda il capitolo termini di versamento) possono sanare spontaneamente con l'istituto del ravvedimento operoso.

Anche i soggetti e le unità locali di nuova iscrizione (il cui termine di versamento è di trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione) possono regolarizzare l'omesso versamento (totale o parziale) del diritto annuale nonché il versamento eseguito in ritardo con il medesimo istituto, nei termini loro propri.

Tale istituto, proprio delle sanzioni tributarie, consente, entro il termine massimo di un anno dalla scadenza ordinaria del versamento, e prima che avvenga una contestazione da parte dell'Ente impositore, di sanare spontaneamente l'inadempimento con il versamento sul modello F24 nella sezione IMU e TRIBUTI LOCALI del tributo omesso (parzialmente o totalmente) con il codice tributo 3850, degli interessi (al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera) con il codice tributo 3851 e di una sanzione ridotta (3,75% per il ravvedimento breve e 6% per il ravvedimento lungo) con il codice tributo 3852. Per tutti e tre i codici va indicato il codice Ente ("TA" la sigla della provincia) e l'anno di riferimento 2018 (anche se il versamento dovesse avvenire nel 2019).

Per ogni informazione al riguardo e per il foglio di calcolo si invita a visualizzare l'apposita sezione on-line del Diritto annuale il capitolo Ravvedimento operoso.

Si sottolinea l'importanza della regolarità nei pagamenti del diritto annuale in quanto, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale (articolo 24, comma 35, della Legge n. 449 del 27/12/1997) oltre ad essere preclusa la partecipazione a bandi per l'Alternanza scuola lavoro e a bandi PID.

Si ricorda infine che, con decreto ministeriale 22/05/2017 "Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019" pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la Camera di commercio di Taranto alla maggiorazione del 20% degli importi del diritto annuale (già ridotti del 50% in applicazione dell'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i).

Oltre a mettere a disposizione il foglio di calcolo Excel per semplificare il calcolo del ravvedimento operoso, si ricorda che per qualunque necessità o chiarimento è possibile contattare l'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell'impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l'importo dovuto, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento..


Informazioni
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