Camera Arbitrale
Servizio di Mediazione
Sportello di conciliazione

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Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Taranto
Organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Taranto
Organismo iscritto al n.891 del registro degli organismi deputati alla gestione delle conciliazioni – Ministero della Giustizia
Cittadella delle imprese viale Virgilio n. 152 – 74121 Taranto



SERVIZIO DI MEDIAZIONE


Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2010, il tradizionale procedimento di conciliazione ha trovato un'organica disciplina legislativa, assumendo il più appropriato nome di "mediazione".

Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

La mediazione è una forma di risoluzione delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza, dall'economicità:
– è rapida, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
– è semplice, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità. Nei casi previsti dalla normativa, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura;
– è riservata, perché tutti coloro che intervengono nell'ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
– è economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.

    L'art. 5, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 prevede la obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle seguenti materie:
  • condominio;
  • diritti reali
  • divisioni;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto d'azienda;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;

Si tratta di uno strumento attento agli interessi delle parti: sono proprio queste ultime infatti, con l'aiuto del mediatore, ad individuare l'eventuale accordo risolutivo della controversia, col grande vantaggio di studiare tutte le possibili soluzioni che consentano il mantenimento di buoni rapporti.
Naturalmente la procedura di mediazione, oltre che obbligatoria nelle materie sopra descritte, può essere rimessa alla volontà delle parti, o demandata dal Giudice.

Quando due o più parti si trovano coinvolte, pertanto, in una controversia a carattere civile e commerciale e comunque vertente su diritti disponibili, possono quindi attivare la procedura di mediazione.

La Camera di commercio di Taranto offre un servizio qualificato di mediazione attraverso il suo Organismo di mediazione Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Taranto.

La Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Taranto, Organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Taranto, è iscritta al n. 891 nel Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione tenuto dal Ministero della giustizia.


Il procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione è disciplinato da un Regolamento.
La mediazione può essere avere inizio:
– su iniziativa di parte;
– in virtù di un'apposita clausola contrattuale o statutaria;
– su invito del giudice;
– qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l'azione giudiziale.

Il procedimento di mediazione ha inizio con la presentazione di una domanda di mediazione), utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio di mediazione disponibile sul sito internet o presso la segreteria dell'Organismo di mediazione della Camera di commercio di Taranto:

Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Taranto
Organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Taranto
Viale Virgilio n. 152 Cittadella delle imprese – 74121 Taranto
Tel. 099 7783039
e-mail: camera.arbitrale@brta.camcom.it

A seguito del deposito della domanda di mediazione la Segreteria trasmette la domanda alla controparte, invitandola a partecipare alla procedura di mediazione; fissa entro trenta giorni il primo incontro preliminare tra le parti e designa il mediatore, con l'ausilio del quale le parti tenteranno di raggiungere la composizione della controversia.
Nei casi previsti dalla normativa, le parti devono partecipare obbligatoriamente con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura.

Durante il primo incontro di mediazione, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le parti ed i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura. All'esito del primo incontro di mediazione si darà atto della volontà comune delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione o, in caso negativo, dell'impossibilità di proseguire.
Il primo incontro di mediazione è sostanzialmente gratuito se, all'esito dello stesso, le parti non sono disposte a proseguire il tentativo di mediazione.

Se all'esito del primo incontro di mediazione le parti hanno deciso di svolgere la mediazione, si darà corso al procedimento di mediazione.

Qualora la mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, il mediatore redigerà un verbale contenente il testo dell'accordo, che, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo, ai fini dell'espropriazione forzata, dell'esecuzione in forma specifica e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale.
In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale potrà essere omologato, su istanza di parte, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo di mediazione. Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo.

Se le parti non trovano un accordo e, pertanto, la conciliazione non riesce il mediatore redigerà un verbale di mancato accordo.

Il procedimento di mediazione si conclude entro tre mesi dalla data di deposito della domanda.

I soggetti fra cui esiste una controversia possono anche presentare una domanda congiunta di mediazione. In tale caso, il procedimento segue il medesimo iter sopra descritto.

Costi

I costi del servizio di mediazione sono predeterminati e indicati nell'apposito Tariffario.
Questi prevedono in particolare:

  • un costo fisso di spese di avvio del procedimento pari a:

    • € 48,80 iva compresa (€. 40,00 + IVA) per le liti di valore sino a € 250.000,00;
    • € 97,60 iva compresa (€. 80,00 + IVA) per le liti di valore superiore

    dovuto dalla parte istante al momento della presentazione della domanda di mediazione (la cui attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda depositata) e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione;

  • le spese di mediazione, calcolate secondo il valore della controversia indicato nella domanda di mediazione conformemente agli scaglioni previsti nel tariffario, da corrispondersi da entrambe le parti all'esito positivo del primo incontro preliminare di mediazione ossia nel caso in cui le parti in detto incontro preliminare decidano di dare effettivo corso alla mediazione e, comunque, prima del successivo incontro di mediazione.

Si ricorda che l'art. 20 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, nella misura e con le modalità ivi descritte, a beneficio delle parti che corrispondono le indennità dovute agli organismi abilitati a svolgere il procedimento di mediazione.

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Arbitrato, Mediazione e Conciliazione

Segretario Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Taranto
avv. Domenico Carbone   Tel. 099 778.3039   camera.arbitrale@brta.camcom.it

Fax: 099 778.3046

Orari di ricevimento al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.00

Aggiornata al 21.09.2018