CCIAA di Taranto
 
  
 


SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001:

  • > Le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento (*) o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente (tranne il caso in cui sia stato autorizzato – e fino a quando non sia cessato - l'esercizio provvisorio dell'impresa)

    le altre procedure concorsuali sono pertanto escluse dall'esonero, perché l'elencazione di tale comma è tassativa. Quindi le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento.
    (*) In seguito all'entrata in vigore dal 15/07/2022 del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza "CCII" che ha sostituito la precedente legge fallimentare la procedura di liquidazione giudiziaria è di fatto parificabile al fallimento ai fini dell'esonero dal pagamento del diritto annuale .


  • > Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente a condizione che la relativa domanda di cancellazione al Registro delle imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

    Solo nel caso di decesso del titolare il diritto annuale è dovuto dagli eredi, secondo le norme generali, sino all'anno del decesso (rif. circolare MAP n. 3520/C del 24.07.2001), salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa, come ad esempio la prosecuzione di imprese artigiane con la denominazione del "decuius " o altre casistiche particolari.

  • > Le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

  • Anche nel caso - consentito solo per le società di persone ed i consorzi - di scioglimento senza messa in liquidazione quando l'atto di scioglimento sia stato iscritto entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

  • > Le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno precedente dall'autorità governativa (già ai sensi dell'art. 2544 c.c., ora art. 2545 - septiesdecies c.c.).

 

CASI PARTICOLARI

Eventi eccezionali:

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

Start-up innovative ed incubatori certificati:

Si tratta di imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico o forniscono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative (incubatori).

I soggetti che possiedono tali requisiti - previsti dall'art. 25 comma 2 lettere da b) ad h) del D.L. n. 179/2012 (convertito con modifiche nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.) e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale (nonché dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria) per un periodo che dura non oltre il quinto anno di iscrizione (ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26, comma 8 del D.L. n. 179/2012 e s.m.i.)

L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato (art. 25, commi 8 e 9 D.L. n. 179/2012 e s.m.i.) . A tal fine ai sensi dell'art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi) il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 del suddetto articolo, depositando tale dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Il mancato deposito di tale dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 per cui la start-up o l'incubatore sono cancellati dalla sezione speciale a loro dedicata del registro imprese.

A differenza delle start-up innovative, le PMI innovative sono tenute al versamento del diritto annuale. Il D.L. n. 3/2015 convertito in Legge n. 33/2015 ha previsto un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up ma non l'esenzione dal pagamento del diritto annuale.

Per la differenza fra le start-up innovative e le PMI innovative e comunque per maggiori informazioni si veda il sito: http://startup.registroimprese.it

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO
Tel. Ufficio 0997783150-3129
email: dirittoannuale@brta.camcom.it
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00

Aggiornata al 01.06.2023  

 

 




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