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DIRITTO ANNUALE 2023, RINVIO DEI TERMINI di VERSAMENTO, MA NON PER TUTTI.

 

Il Decreto-legge 10/05/2023 n. 51 recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" convertito con modifiche nella Legge 3/07/2023 n. 87 (entrata in vigore il 06/07/2023 delle modifiche apportate in sede di conversione in legge) pubblicato su G.U. n. 155 del 05.07.2023, ha previsto all'art. 4 alcune proroghe di termini fiscali.

Ai commi 3-sexies e 3-septies del suddetto articolo è stato previsto che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del M.E.F. (pari ad euro 5.164.569) tenuti ad effettuare entro il 30/06/2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA possono provvedervi entro il 20/07/2023 senza alcuna maggiorazione.
In deroga a quanto disposto dall'art. 17 comma 2 DPR n. 435/2001 i versamenti dei soggetti già indicati in precedenza possono essere effettuati entro il 31/07/2023, maggiorando le somme da versate, in ragione di giorno, fino allo 0,40% di interesse corrispettivo.

Quindi la maggiorazione sarà pari all'intero 0,40% per i soggetti che ne hanno diritto solo il 31/07/2023, nei giorni che precedono dovrà essere calcolata per ciascun giorno trascorso dal termine prorogato (ossia dal 21/07/2023) sino a quello in cui viene eseguito il versamento, in ragione di 1/11 dell'intero importo dell'interesse corrispettivo (importo giornaliero) moltiplicato il numero dei giorni.

Tale disposizione si applica (a condizione che l'attività svolta sia comunque soggetta a ISA) anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 6/07/2011 n. 98 convertito con modificazione nella Legge 15/07/2011, n. 111; applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23/12/2014, n. 190; partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Detti termini non si applicano invece ai soggetti che esercitano attività agricole ossia che:

>
svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli art. 32 e seguenti del TUIR


>
sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI.


NB = Come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 28/06/2019 e dalla risposta n. 330 all'interpello "Indici sintetici di affidabilità fiscale – Proroga dei versamenti – Imprenditori agricoli titolari di reddito agrario" del 2/08/2019 è importante ricordare l'ambito soggettivo. I soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarino redditi d'impresa (cfr. art. 55 del TUIR).

Per questi soggetti i termini di versamento restano fissati al 30/06/2023 (termine ordinario) e 31/07/2023 (il 30 cade di domenica) con l'aggiunta dello 0,40% di interesse corrispettivo da calcolare per intero e non in ragione di giorno come per i soggetti ISA già illustrati.

La proroga stabilita dalle disposizioni in commento si applica anche al versamento del diritto annuale per le imprese già iscritte al 1.01.2023 che abbiano i requisiti previsti dall'art. 4 commi 3-sexies e 3-septies del D.L. n. 51/2023 convertito con modificazioni nella Legge 3/07/2023 n. 87.

Spirati i termini di versamento già indicati, è necessario per sanare la propria posizione procedere al ravvedimento operoso (si rinvia al relativo capitolo).

 


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