Diritto annuale 2017, per chi non ha ancora provveduto al pagamento è possibile regolarizzare con il "ravvedimento operoso"

Si informa che nei prossimi giorni perverrà alle P.E.C. delle imprese già iscritte al 1/01/2017 una nota di segnalazione relativa al mancato ricevimento del pagamento del diritto annuale 2017.

Analogamente, a conclusione dell'annualità, verrà trasmessa analoga segnalazione anche alle imprese che si sono iscritte nel corso dell'anno 2017.

Ciò per ricordare a tutte le imprese. che non hanno ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2017 - ed il cui termine di pagamento sia già scaduto (per la maggioranza dei soggetti già iscritti al primo di gennaio 2017 la data di scadenza è stata il 30 giugno scorso, oppure il 20 luglio nel caso rientrassero nella proroga prevista dal DPCM 3/08/2017, mentre per le nuove iscrizioni il termine di versamento è di trenta giorni dalla presentazione della domanda) che possono regolarizzare l'omesso versamento (totale o parziale) del diritto annuale nonché il versamento eseguito in ritardo con l'istituto del ravvedimento operoso con il versamento degli interessi (al tasso legale) e di una sanzione ridotta.

Si sottolinea, infine, che a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale (articolo 24, comma 35, della Legge n. 449 del 27/12/1997).

Per ogni informazione al riguardo e per il foglio di calcolo si invita a visualizzare l'apposita sezione on-line del Diritto annuale il capitolo Ravvedimento operoso.

Si ricorda inoltre che, con decreto ministeriale 22/05/2017 "Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019" pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la Camera di commercio di Taranto alla maggiorazione del 20% degli importi del diritto annuale (già ridotti del 50% in applicazione dell'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i).

Al fine di non penalizzare le imprese che abbiano già provveduto, alla data di entrata in vigore del decreto 22/05/2017, ovvero sia entro il 28/06/2017 al versamento del diritto annuale in misura inferiore, tale decreto ha previsto all'art. 1 comma 6 la possibilità di effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato, entro il prossimo 30 novembre 2017 senza applicazione di alcuna sanzione (ovvero sia entro il termine stabilito dall'art. 17 comma 3 lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive).

Nel caso in cui il versamento dell'importo integrativo venga eseguito successivamente alla data del 30/11/2017, invece, lo stesso potrà essere sanato con l'istituto del ravvedimento operoso, con versamento in aggiunta degli interessi con il codice tributo 3851 (calcolati dalla scadenza ordinaria del versamento, ovvero sia il 30 giugno 2017, per la maggioranza dei soggetti, sino alla data del versamento) e della sanzione ridotta al 6% con il codice tributo 3852 e l'anno di riferimento 2017.

Oltre a mettere a disposizione il foglio Excel per semplificare il calcolo del ravvedimento operoso, si ricorda che per qualunque necessità o chiarimento è possibile contattare l'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell'impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l'importo dovuto, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.


Informazioni
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