Non si applicano al diritto annuale le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015 all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso) - prende posizione il Ministero dello Sviluppo Economico.

Con nota prot. n. 16919 del 06/02/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la linea sin qui tenuta con precedenti note n. 62417 del 30/12/2008 e n. 172574 del 22/10/2013 in merito all'applicabilità al diritto annuale delle modifiche già in precedenza intervenute in riferimento all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso).

Nello specifico si ricorda che la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) all'art. 1 lettera b) del comma 637 apporta modifiche all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 introducendo rilevanti novità in materia di ravvedimento operoso,

Il Ministero, oltre a ribadire quanto già espresso dallo stesso comma 1 bis del comma 637 della suddetta Legge con riferimento alle lettere b-bis) e b-ter) che si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, prende posizioni sulle novità introdotte con le lettere a-bis) e b-quater) chiarendo che le stesse non hanno un effetto automatico di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005 " Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27".

Restano pertanto confermate le istruzioni ed il foglio di calcolo già presenti nella sezione Diritto annuale – ravvedimento operoso


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