Tutte le imprese che non hanno ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2012 possono regolarizzare l'omesso versamento del diritto annuale (ed anche il "tardivo" cioè il versamento eseguito in ritardo nei primi trenta giorni) con l'istituto del "ravvedimento operoso".
Il ravvedimento operoso per il diritto annuale ha delle particolarità rispetto al ravvedimento per gli altri tributi.
Infatti rispetto alla prassi operativa degli altri tributi queste sono le differenze importanti per non sbagliare il calcolo, e quindi rendere inefficace il ravvedimento:
Il termine da cui far partire il ravvedimento : il termine di 30 giorni o un anno dalla violazione (per quantificare la sanzione per ravvedimento breve o lungo) si considera sempre dal termine ordinario di versamento (e quindi non è possibile, aggiungendo lo 0,40% di interesse corrispettivo, spostare il termine da cui far partire il ravvedimento operoso nel caso di imprese già iscritte al 1.01.2012) ;
le percentuali del ravvedimento sono rispettivamente:
in quanto le modifiche apportate all'art. 13 del D. Lgs n. 472/97 non si applicano automaticamente al D.M. n. 54/2005 "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della Legge 21.02.2003, n. 27" giusta interpretazione del Ministero dello sviluppo economico;
Per ogni ulteriore informazione al riguardo e per il foglio di calcolo aggiornato si invita a visitare l'apposita Guida in linea nella sezione Diritto annuale – Ravvedimento operoso.
E' sempre bene, contattare preventivamente l'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell'impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l'importo dovuto, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.
Informazioni
Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate