ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA: PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORDINO DELL’ATTIVITÀ IN VIGORE DAL 27.03.2008

 


E’ stato pubblicato il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008): Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

 

Le principali novità introdotte dal nuovo decreto.



1) e’ stato rafforzato il rapporto esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2);

 

2) l'estensione del campo di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualunque ne sia la destinazione d’uso;

 

3) e’ stato soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio ma permane l’obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune;

 

4) i requisiti di qualificazione professionale vengono innalzati e resi maggiormente selettivi. Risultano, quindi, aumentati i periodi di inserimento in imprese abilitate del settore (art. 4).

 

 

Normativa abrogata.



Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del nuovo decreto, saranno abrogati:


1) la legge 5 marzo 1990, n. 46 (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal nuovo decreto);

 
2) il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;


3) gli articoli dal 107 al 121 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.