ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA: PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORDINO DELL’ATTIVITÀ
E’ stato pubblicato il D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008):
“Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del
2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
Le principali novità introdotte dal
nuovo decreto.
1) e’ stato rafforzato il rapporto
esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico, prevedendo che
tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia
incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2);
2) l'estensione del
campo di applicazione della disciplina a tutte le categorie di
edifici privati e pubblici, qualunque ne sia la destinazione d’uso;
3) e’ stato soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione
di conformità alla Camera di commercio ma permane l’obbligo di depositarla
presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune;
4) i requisiti di qualificazione professionale vengono
innalzati e resi maggiormente selettivi. Risultano, quindi, aumentati i periodi
di inserimento in imprese abilitate del settore (art. 4).
Normativa abrogata.
Secondo quanto
stabilito dall’art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di
conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n.
1) la legge 5 marzo 1990, n. 46 (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16,
le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni
degli obblighi previsti dal nuovo decreto);
2) il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;
3) gli articoli dal 107 al 121 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.