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"Stralcio" dei ruoli ai sensi art. 1 comma 227-228 Legge n. 197-2022 (Finanziaria 2023) della Camera di commercio di Taranto Decisione di non applicazione. Definizione agevolata.

 

La "Legge di Bilancio 2023" (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", ha stabilito importanti novità in materia di riscossione, nello specifico ha previsto lo "Stralcio" dei ruoli di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, commi 227 e 228 legge n. 197/2022) , e la "Definizione agevolata" dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, comma 231 e seguenti Legge n. 197/2022).

In ordine allo "Stralcio" è stata data facoltà agli Enti (diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 adottando ai sensi dell'art. 1, comma 229 della medesima Legge un provvedimento di non adesione.

La Camera di commercio di Taranto con determina del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 1 del 27/01/2023 ha deciso di avvalersi di tale facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo "Stralcio" dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

È invece consentito raggiungere lo stesso obbiettivo ai contribuenti (che otterranno gli stessi importi residui da versare sui ruoli consegnati al 1 gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022 agli Agenti della Riscossione, senza alcun limite di importo dei relativi carichi) con l'adesione alla "Definizione agevolata", infatti :

  • l'articolo 1, comma 231, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che (fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227) i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando invece le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

  • per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali) che per quanto riguarda la Camera di commercio si applica ai ruoli emessi dall'Ufficio Sanzioni dell'Ente per sanzioni amministrative ex legge n. 689/1981 e s.m.i., la "Definizione" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione, entro il 30 aprile 2023, scegliendo se effettuare il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate (5 anni) le cui prime due con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023 (pari al 10% delle somme complessivamente dovute), le restanti 16 ripartite nei successivi 4 anni andranno saldate il 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024 e saranno tutte di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni ed il modello per l'adesione alla Definizione agevolata che dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/.

Pubblicato il 30 gennaio 2023

 

informazioni:
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